La prova della (com-)proprietà nel giudizio divisorio, in assenza di contestazioni tra coeredi

Cass. sez. II, ord. 13/02/2025  n. 3.654, rel. Maccarrone.

Fatto processuale:

<<La Corte d’Appello di Salerno ha effettivamente posto alla base della sentenza ricorsa un difetto di prova sulle caratteristiche dei beni da dividere e sulla loro titolarità, pur non mettendo in discussione l’esistenza di una comunione ereditaria in relazione ai beni morendo dismessi da Su.An. (le cui eredi erano Su.Gi. e Su.An.) e da Su.An. (le cui eredi erano Su.Gi. -della quale sono eredi Da.Gi. e Da.An.- e Im.An.-che ha donato la quota di comproprietà sugli immobili oggetto di comunione ereditaria a Cu.Ga.-) né, in totale assenza di contestazioni ad opera degli interessati, il diritto delle parti di procedere alla sua divisione secondo le quote indicate.

La Corte di merito ha respinto, per carenza di prova, la domanda di divisione, con una pronuncia che appare inopportunamente formulata perché fa derivare un effetto sostanziale negativo da una valutazione che si ferma invece al vaglio formale di intempestività della produzione della documentazione necessaria, allegata dalla parte attrice -nell’evidente interesse anche delle controparti, in pacifica assenza di contestazioni riguardo al diritto di procedere alla divisione e alle quote di relativa spettanza- per provare la titolarità dei beni in capo ai danti causa e la situazione delle iscrizioni e trascrizioni ad essi relative ai fini della dimostrazione di insussistenza di pesi o iscrizioni pregiudizievoli>>.

La bacchettata della Cass.:

<<Così facendo, la Corte d’Appello di Salerno non ha tenuto in alcun conto le caratteristiche proprie del giudizio di divisione, giungendo alla decisione contestata in questa sede attraverso passaggi motivazionali sovrapponibili -così come le doglianze ad essi rivolte dai ricorrenti signori Da.Gi., Da.An – a quelli già esaminati approfonditamente e sistematizzati da questa Corte nell’ordinanza n. 6228/2023 -affrontati, prima, nell’ordinanza n.10067/2020- dalle cui considerazioni, pienamente condivisibili, non vi è motivo di discostarsi.

Quanto alla prova della comproprietà sui beni da dividere, con l’ordinanza n. 6228/2023 questa Corte aveva già sottolineato come “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall’uno all’altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell’attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni” -contestazione che nel caso di specie nemmeno è stata sollevata-, “non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti’; quanto alla tutela, comprendente la possibile partecipazione al giudizio di divisione, dei terzi controinteressati, nell’ordinanza in esame si evidenzia che “Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l’implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o l’ assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione; in ordine, infine, alla documentazione da acquisire necessariamente per procedere alle operazioni di divisione, la Corte precisa che “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell’immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell’interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi’ -ne consegue quindi che per l’allegazione di tutta la documentazione inerente alla situazione degli immobili da dividere non si deve tenere conto dei termini previsti per le preclusioni istruttorie nell’ordinario giudizio di cognizione-. Anche per quest’ultimo profilo l’ordinanza esaminata ripercorre chiaramente e approfondisce le linee interpretative già individuate dalla giurisprudenza di legittimità precedente: si richiama, in particolare, la già citata ordinanza n.10067/2020, secondo la quale “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d’ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita”.

Appare opportuno ancora sottolineare, con richiamo letterale alla motivazione, pure particolarmente significativa per la controversia sub iudice e pienamente condivisibile, dell’ ordinanza n.6228/2023, quanto segue: il minor rigore della prova della comproprietà nei giudizi di divisione non significa che “la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi”, fondata sul presupposto dell’appartenenza dei beni stessi alla comunione, “sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716/2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022). La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105/1987; n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass.n.4353/1980). Pertanto, le verifiche condotte dall’ausiliario d’ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d’ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041/2021)”; la validità dell’indirizzo interpretativo esposto perdura anche dopo la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n.25021/2019 che, “nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 (Cass., S. U., n. 25021/2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa. La giurisprudenza successiva a tale pronuncia ha chiarito che l’assimilabilità della divisione agli atti traslativi, nella logica seguita dalle Sezioni unite, è operata per giustificare l’applicazione ad essa dei divieti stabiliti dalla disciplina urbanistica in materia di immobili abusivi, non già nel senso del riconoscimento che la divisione sia il risultato di un trasferimento delle quote indivise degli altri condomini, tale da rendere applicabili le regole del contratto traslativo. In altre parole, il riconoscimento della natura costitutiva-traslativa della modificazione operata dalla divisione, condiviso da larga parte della dottrina, deve svolgersi pur sempre nel quadro della retroattività reale che la legge attribuisce eccezionalmente all’atto divisionale, per cui l’acquisto dei singoli condividenti si considera avvenuto al momento iniziale della comunione (art. 757 c.c.). Nonostante il riconoscimento della sua natura costitutiva, la divisione continua a non potersi annoverare fra i titoli idonei a fornire, nel giudizio di rivendicazione proposto nei confronti dei terzi, la prova della proprietà dei beni compresi nei lotti rispettivamente assegnati, dovendosi inoltre escludere che la divisione sia da sola sufficiente a formare il titolo per l’usucapione abbreviata (Cass. n. 1976/1983; 1532/1967). Tali conclusioni, da sempre chiare alla giurisprudenza, si confermano ancora esatte, depurate naturalmente dall’improprio riferimento alla natura dichiarativa della divisione, operato, in verità, in modo del tutto tralatizio nelle massime (Cass. n. 26692/2020)”.

Inadimplenti non est adimplendum: sull’art. 1460 cc

Cass. sez. III, ord. 18/02/2025 n. 4.134, rel. Tassone:

<<In tal modo la corte territoriale non applica correttamente l’art. 1460 cod. civ., non tenendo conto degli insegnamenti di questa Suprema Corte, per cui nei contratti a prestazioni corrispettive l’esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi sia l’inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass., 22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all’interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass., 29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880)>>.

Applicato al caso de quo, ove si rileva l’errore della Corte di appello:

<<Orbene, a fronte di questi principi di diritto, nel caso di specie la corte territoriale non ha individuato, né tantomeno accertato un concreto inadempimento di LOGISTICA ITALIA, ma si è limitata a far riferimento a una “forte preoccupazione” che sarebbe stata espressa da rappresentanze sindacali ed al mero “rischio” per DHL di subire “una eventuale azione diretta ai sensi dell’art. 7-ter D.Lgs. 21.11.2005, n. 286” (v. p. 6 della sentenza). Per di più, la corte addebita a LOGISTICA ITALIA un ritardo del pagamento dello stipendio di luglio 2014 ai dipendenti dei sub-vettori, ma, al contempo, per un verso espressamente individua la scadenza stipendiale “entro il 7 agosto” successivo, per altro verso dà atto che gli accordi di DHL con i novantasette soci lavoratori dei subvettori sono avvenuti mediante novantasette scritture private in data 31 luglio 2014, cioè cronologicamente e giuridicamente prima del preteso inadempimento stipendiale dell’attuale ricorrente.

La Corte d’Appello, inoltre, anche se si dovesse reputare -ipotesi appunto insostenibile per i dati cronologici da essa stessa rimarcati – che abbia accertato un inadempimento effettivo (per cui tuttavia non si comprende perché sia ricorsa alle nozioni di “preoccupazione” e di “rischio”, veicolanti solo la sussistenza di possibilità pregiudizievoli), per applicare l’art. 1460 cod. civ. avrebbe dovuto – e lo ha del tutto omesso – di procedere al giudizio di comparazione tra tale inadempimento di LOGISTICA ITALIA e l’inadempimento di DHL al pagamento delle fatture per nolo nn. 8, 10, 11, 12, e 13 del 2014 azionate da LOGISTICA ITALIA in sede monitoria.

L’impugnata sentenza giunge quindi a estendere erroneamente la portata applicativa dell’art. 1460 cod. civ., da un lato trasformandola in strumento non di reazione, bensì di tutela preventiva, valevole per ipotesi di mero “rischio di inadempimento”, e dunque per inadempimento non effettivo ma solo potenziale (e – non si può non notare per inciso – potenziale è ogni inadempimento quando la prestazione non è ancora dovuta), e d’altro lato omettendo di verificare se la parte che rivolge l’eccezione sia in buona fede, cioè rifiuti il proprio adempimento a fronte di un concreto e più rilevante inadempimento della controparte del contratto a prestazioni corrispettive>>.

Deduzione dei miglioramenti apportato dal donatario in sede di collazione

Cass. Sez. II, Sent. 18/02/2025, n. 4.146, rel. Fortunato, applica l’art. 748 cc ad un caso di costruzione realizzata sul terreno donato:

<<La realizzazione del manufatto da parte di A.A., prima dell’apertura della successione, si basa sulle risultanze della c.t.u., senza far ricorso al criterio formale dell’art. 2697 c.c. (come è chiaramente evidenziato a pag. 9 della sentenza), dovendo comunque condividersi che, una volta assolto l’onere della prova da parte del donatario di aver realizzato la costruzione con denaro proprio prima dell’apertura della successione, competeva alla ricorrente provare il contrario. Nel calcolare il valore del terreno oggetto di donazione indiretta in favore del coerede la Corte di merito ha considerato le potenzialità edificatorie derivanti dalla destinazione urbanistica del terreno, deducendo dal valore del donatum quello del fabbricato realizzato ex post dal beneficiario della liberalità indiretta, in applicazione dell’art. 748 c.c. (cfr. sentenza, pag. 9), non essendo inficiata la correttezza del criterio adottato dalle successive argomentazioni volte a distinguere tra mera edificabilità ed effettiva edificazione e ad escludere, in adesione a Cass. 20046/2016, la possibilità di considerare miglioria la sopravvenuta attitudine urbanistica, non dipendente da un’attività del donatario o del terzo volta ad incrementare il valore del bene non configura una miglioria. Dispone – per contro – l’art. 748 c.c. che in tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, occorrendo evitare i che coeredi non donatari possano ricevere un’indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del donatario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati per effetto di sacrifici patrimoniali sopportati solo dal donatario (Cass. 29247/2020; Cass. 24150/2015). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. sostenendo che con la sentenza parziale di primo grado, il Tribunale aveva rinviato la regolazione delle spese al definitivo, dovendo invece pronunciare per quelle tra C.C. e le B.B., avendo definito la causa relativamente a tali parti con decisione da ritenersi definitiva. Pertanto, non avendo la F.F. proposto appello sulle spese, era precluso dal giudicato interno la possibilità di porre dette spese a carico della soccombente con la sentenza definitiva.>>.

Assegno divorzile (privo della compononente perequativa) e assegno alimentare: quali differenze?

Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 febbraio 2025 n. 3952, rel. Russo:

<<Nella maggior parte dei casi la differenza concreta tra un assegno di divorzio privato della sua componente compensativa -perequativa e un assegno alimentare potrebbe essere di scarso rilievo: se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell’assegno divorzile deve tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti.
Si tratta però di un tendenziale avvicinamento dei calcoli nel procedimento di concreta quantificazione, da farsi tenendo presente la differenza concettuale e normativa tra i due istituti.
Di conseguenza, assegno alimentare e assegno divorzile con funzione assistenziale possono essere anche sensibilmente differenti nel quantum qualora si tratti di patrimoni ingenti.>>

(massima di Valeria Cianciolo in Ondif)

Tutela del format tramite diritto di autore nel Regno Unito

Jeremy Blum e Dhara Reddy (Bristows LLP)/February 19, 2025, in Kluwer Copyright Blog segnalano l’esame dell’oggetto da parte di THE HIGH COURT OF JUSTICE BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
INTELLECTUAL PROPERTY ENTERPRISE COURT, 17.01.2025, Rinkoff v. BABY COW PRODUCTIONS LTD., richiamante Snowden J nella sentenza  Norowzian and Green del 2000.

Riporto il succo:

<<44 I do not need to decide on this interim application the precise conditions that must be satisfied before a television format can be protected as a dramatic work.
What I think is apparent from the authorities, however, is that copyright protection will not subsist unless, as a minimum: (i) there are a number of clearly identified features which, taken together, distinguish the show in question from others of a similar type; and (ii) that those distinguishing features are connected with each other in a coherent framework which can be repeatedly applied so as to enable the show to be reproduced in recognisable form>>.

Presupposti per l’assegno di mantenimento da separazione

Cass. sez. I, ord. 10/02/2025, (ud. 21/01/2025, dep. 10/02/2025), n.3.354, rel. Caiazzo:

<<In tema di separazione personale dei coniugi, l‘attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 5817/2018: in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso il diritto al mantenimento del coniuge, in ragione della pacifica esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate).

In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 20866/2021; n. 24049/21; n. 234/20215).

Nella specie, in applicazione del citato consolidato orientamento di questa Corte, la doglianza in esame è dunque inammissibile, poiché la questione della rilevante disparità delle condizioni reddituali tra i coniugi è da ritenere preclusa dall’accertamento preliminare della mancata prova dell’adeguata ricerca di lavoro, tanto più che è emersa la mancata accettazione di un’offerta di lavoro e la mancata allegazione dei motivi del rifiuto>>.

Si noti la preliminarità dell’accertamento della ricerca lavorativa.

La responsabilità per debiti della società scissa e le possibili azioni del creditore ipotecario della medesima

Cass. sez. I, ord. 30/12/2024  n. 35.087, est. Dongiacomo, sull’art. 2506 quater c. 3 c.c.:

<<3.4. In effetti, in caso di scissione, la responsabilità per i debiti non soddisfatti della società scissa (la quale ne risponde per l’intero), si estende, in forza dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c., in via solidale (e sussidiaria), a tutte le società partecipanti all’operazione, ciascuna delle quali, tuttavia, ne risponde “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato”.

3.5. La prova della sussistenza, in concreto, di tale limite e della sua esatta misura (vale a dire la quota di spettanza di “quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori”: Cass. n. 4455 del 2016, in motiv.) quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione solidale (che, altrimenti, in quanto tale, si estenderebbe all’intera prestazione non eseguita), grava, peraltro, a norma dell’art. 2697, comma 2, c.c., su ciascuna delle società beneficiarie (e, quindi, in caso di fallimento, sul curatore), anche in ragione della vicinanza delle stesse all’oggetto della relativa dimostrazione (Cass. n. 36690 del 2021, in motiv.).

3.6. La società partecipante all’operazione, ove sia stata assegnataria di uno o più beni immobili della società scissa sui quali era stata iscritta ipoteca a garanzia dei debiti di quest’ultima, è, tuttavia, in qualità di terzo acquirente [nds: è un acquisto, tecnicamente? Direi di si, verificandosi nella scissione un trasferimento] del bene ipotecato, patrimonialmente responsabile di tali obbligazioni, nel senso che, pur non essendo “personalmente” obbligata, può subire (nei limiti, naturalmente, dell’immobile vincolato a garanzia di un debito altrui) l’azione esecutiva (artt. 602 c.p.c. ss.) del creditore ipotecario (art. 2808, comma 1, c.c.).

3.7. Il creditore munito di ipoteca (concessa a garanzia di un debito della società scissa), pertanto, come giustamente affermato dalla banca ricorrente, può, in via alternativa, far valere:

– o il suo diritto di ipoteca sull’immobile (e solo sullo stesso) nei confronti della società che ne sia stata l’assegnataria;

– o il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all’operazione (compresa, evidentemente, l’assegnataria dell’immobile ipotecato), che risponde, personalmente ed illimitatamente, del debito della società scissa, che si accolla ex lege ma “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato”.

3.8. E se la società assegnataria, com’è accaduto nel caso in esame, è assoggettata a fallimento, il creditore ipotecario per un debito della società scissa:

– se fa valere il diritto di credito (sussidiario) relativo a tale debito, ha l’onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura (artt. 52 e 55, comma 3, L.Fall.), limitato nel quantum (in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 61, comma 1, L.Fall.) al “valore effettivo del patrimonio netto … assegnato” alla società fallita ed accollataria per legge dello stesso, partecipando, entro tale limite, alla distribuzione dell’intero attivo concorsuale (oltre che dell’immobile ipotecato a garanzia del predetto debito, con prelazione, ove richiesta, sul relativo ricavato: artt. 54, commi 1 e 3, e 111 n. 2 L.Fall.);

– se, per contro, fa valere (solo) il diritto d’ipoteca sull’immobile assegnato, può limitarsi ad intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene (e solo del bene) compreso nella procedura ed ipotecato in suo favore>>.

Sull’asserito divieto di doppia presunzione: non ha vigenza la regola “praesumptum de praesumpto non admittitur”

Cass. sez. II, sent. 11/02/2025, (ud. 30/01/2025, dep. 11/02/2025), n. 3.520, rel. Trapuzzano, inreviene sulloggetto e in generale sul modus operandi della presnzione, in un caso di vendita di violino falso, qualificata come aliud pro alio :

<<Anzitutto è necessario considerare che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, del concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia – di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi.

Da tanto deriva che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza, ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28261 del 09/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22903 del 27/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 20898 del 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020; Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 27671 del 15/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3646 del 24/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003).

E, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha offerto molteplici elementi indiziari convergenti, ampiamente giustificativi del ragionamento inferenziale svolto.

Sicché, rispetto ai dati indiziari utilizzati, la doglianza non può ammissibilmente mirare ad un’alternativa ricostruzione probabilistica della prova critica, che non può essere rimessa alla sede di legittimità, bastando che l’inferenza motivata dalla sentenza impugnata abbia una sua dignità e coerenza logica e non certamente che essa sia l’unica ipotesi possibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 18958 del 10/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15356 del 31/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 15288 del 31/05/2024).

Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre, infatti, che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005)>>.

Andando alla presuzione “al quadrato”:

<<3.4.- Quanto alla lamentata violazione del principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o al divieto di doppie presunzioni o di presunzioni di secondo grado o a catena), in ordine alla rilevata apposizione – a cura del venditore – sul violino non autentico di un’etichetta posticcia (riportante il nominativo di un noto maestro liutaio), si sottolinea che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto.

Ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un’ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l’ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32717 del 16/12/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 27982 del 07/12/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019; Sez. 5, Sentenza n. 15003 del 16/06/2017)>>.

Parametri per la determinazione dell’assegno divorzile

Cass. sez. I, ord. 11/02/2025 n. 3.506, rel. Caiazzo:

<<La ricorrente aveva appellato la sentenza di primo grado – che le aveva riconosciuto la misura di Euro 350,00 mensile – chiedendone l’aumento a Euro 1500,00 mensile, lamentando l’erronea applicazione delle norme disciplinati l’istituto, con riguardo al profilo assistenziale dell’assegno.

La ricorrente lamenta in particolare che la Corte d’Appello ha escluso anche il profilo assistenziale dell’assegno (accogliendo l’appello incidentale dell’ex marito), non avendo tenuto conto della rilevante sproporzione tra la situazione reddituale e patrimoniale tra le parti. Sul punto, in effetti, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che “se si considera che il matrimonio è avvenuto allorquando l’appellante aveva già compiuto 45 anni ed aveva certamente impostato correttamente la propria vita ed il proprio mantenimento, che il matrimonio stesso è durato solo 9 anni e che manca qualunque allegazione, che concretamente faccia ritenere che sussista tra le parti una sperequazione economica dovuta a scelte funzionali alla famiglia, che non consenta (oggi) all’appellante una vita dignitosa, di tal che il sacrificio deve essere compensato.”.

Inoltre, dalla sentenza di divorzio si evince che il Bi.Re. era socio “nella misura di 1/3 della Sassomet che presenta una notevole capacità di fatturato, ha circa 13/14 dipendenti, non sono stati prodotti documenti contabili recenti attestanti un calo dei ricavi che deve presumersi siano rimasti invariati e che quindi negli anni abbia accantonato notevoli risparmi, percepisce la pensione di Euro 1.885,22, è comproprietario di 95 porzioni di terreni e di 19 immobili”; di contro la Sl.Ir. ha prodotto solo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2016-2019 da cui risulta che ha percepito annualmente soltanto la somma di Euro 4.200,00 a titolo di contributo erogato dai Servizi Sociali per l’affido della nipote”.

Invero, l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 26520/2024).

Nel caso concreto, la ricorrente aveva allegato il notevole squilibrio tra le situazioni patrimoniale delle partii, e il fatto di essere impossidente e di non poter ricercare un lavoro, essendo disabile al 75%, considerata anche l’età avanzata (nata nel 1957).

La Corte territoriale ha ritenuto assorbente rilevare che la ricorrente lavorava continuativamente, sebbene in maniera irregolare, senza attribuire rilievo al suddetto squilibrio patrimoniale, alla disabilità dell’ex moglie e alla relativa età che costituiscono elementi oggettivi incidenti sulla capacità di ricercare un’occupazione o anche di conservare quella pregressa.

Al riguardo, non può essere sottaciuto che l’irregolarità del lavoro prestato, che comportava una certa dose di energia fisica, sia un fatto che – a prescindere dalle violazioni di legge relative ai diritti spettanti alla lavoratrice – oggettivamente rende incerta la prosecuzione dell’attività che risultava svolta dall’ex moglie alla data della sentenza impugnata – .

Ora, atteso che dagli atti emergeva chiaramente tra le parti la sperequazione tra redditi e patrimoni – resa particolarmente acuita dal fatto che l’ex marito era proprietario di ben 19 immobili e 95 porzioni di terreno-, la Corte di merito non ha compiuto una corretta ricognizione dei presupposti dell’assegno divorzile nella funzione assistenziale, avendo ritenuto che la ricorrente disponesse di un lavoro stabile, trascurando di valutare, come detto, la sua disabilità, la sua età, e la relativa influenza sulla capacità lavorativa futura, omettendo altresì di approfondire la questione dell’irregolarità del lavoro prestato>>.

Differenze tra credito alimentare e assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente

Cass. sez. I, ord.  10/02/2025, n. 3.329 rel. Reggiani:

<<3.3. In effetti, l’obbligo di mantenimento dei figli, posto a carico dei genitori, si differenzia dall’obbligo alimentare vero e proprio, per le diverse finalità ed anche per il suo contenuto, pur potendo le due provvidenze in parte coincidere (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2710 del 29/01/2024).
In particolare, l’obbligo di mantenimento si configura all’interno della famiglia nucleare, mentre l’obbligo alimentare riguarda anche rapporti parentali più estesi e, in determinati casi, si pone anche al di fuori di essi (v. l’obbligo del donatario ai sensi dell’art. 437 c.c.).
Inoltre, l’assegno di mantenimento può comprendere anche la quota alimentare, ma ha un contenuto diverso, normalmente più ampio, e, diversamente dagli alimenti, non presuppone lo stato di bisogno.
In altre parole, l’assegno alimentare costituisce un minus rispetto all’assegno di mantenimento, richiedendo una condizione di bisogno del beneficiario, e il suo contenuto è determinato in base a quanto è necessario per la vita dell’alimentando (avuto riguardo alla sua posizione sociale).
L’assegno di mantenimento del figlio, invece, che deriva direttamente dal rapporto di filiazione, come previsto dall’art. 30 Cost., deve far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, essendo estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al tenore di vita economico e sociale goduto dalla famiglia quando era unita (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19625 dell’11/07/2023).
Il diritto del figlio al mantenimento, al pari degli altri diritti che compongono lo status di figlio, ha un fondamento solidaristico ed è finalizzato a soddisfare interessi anche di carattere non patrimoniale, pur determinando il sorgere di prestazioni dal contenuto economico.
Il contenuto del mantenimento, allora, deve essere definito in ragione della sua funzione, che non si esaurisce nell’apporto economico necessario per il soddisfacimento dei bisogni necessari a vivere, ma include ogni apporto finalizzato ad una crescita e formazione adatta alla sua personalità e alle sue inclinazioni.
L’elasticità e la flessibilità che caratterizza il rapporto intersoggettivo tra genitori e figlio determina una variazione nel tempo del contenuto del dovere di mantenimento, correlata alle mutevoli esigenze e all’età del figlio, la cui crescita comporta, di regola, un incremento delle necessità di spesa per i suoi bisogni e una progressiva riduzione degli impegni legati all’accudimento materiale dello stesso, fino a quando, con la maggiore età, il compito dei genitori diventa essenzialmente un supporto al percorso del figlio verso l’indipendenza anche economica.
D’altronde, una volta raggiunta tale indipendenza, cessa l’obbligo di mantenimento ed esso non è nuovamente esigibile se il figlio perde le sue fonti di reddito, poiché i genitori hanno adempiuto al loro dovere di condurlo verso l’autosufficienza, fermo restando che il figlio, se si trova in stato di bisogno, può sempre chiedere che vengano corrisposti gli alimenti (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 07/07/2004; v. anche la particolare fattispecie esaminata da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024).    (….)

3.6. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli, invece, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni (ma non ancora autosufficienti economicamente), occorre guardare al disposto dell’art. 337 ter, comma 4, c.c. (così da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
La menzionata disposizione normativa, per la parte di interesse, prevede che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…”
In tale quadro, si inserisce la disciplina specifica del mantenimento dei figli maggiorenni, contenuta nell’art. 337 septies c.c., ove è previsto che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.”
La stessa norma stabilisce, poi, che “Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto” (nel rispetto del principio della domanda, come più volte precisato da questa Corte v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021).
La giurisprudenza di legittimità, a seguito di un elaborato percorso interpretativo, è arrivata a specificare le “circostanze” da valutare ai fini della decisione sulla spettanza dell’assegno in questione, date, in sintesi, dalla incolpevole non indipendenza economica del figlio maggiorenne, da provarsi a cura di colui che richiede l’assegno con prova sempre più rigorosa con l’aumentare dell’età del figlio stesso (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024)..
Come sopra evidenziato, la determinazione nel quantum del contributo al mantenimento, per il figlio maggiorenne, così come avviene per il figlio minore di età, è regolata dall’art. 337 ter, comma 4, c.c., con la sola differenza che, in base al disposto dell’art. 337 septies c.c., il figlio può chiedere che l’assegno venga corrisposto direttamente a lui stesso.
Non è, dunque, previsto che il genitore obbligato al mantenimento possa scegliere unilateralmente di adempiere all’obbligo mediante accoglimento in casa del figlio da parte di uno gei genitori.
Il legislatore, per il mantenimento di figli, investe il giudice della verifica della sussistenza o meno dei presupposti per l’attribuzione di un assegno e, in presenza degli stessi, stabilisce che lo stesso giudice preveda l’erogazione di un assegno periodico, in base ai criteri sopra ricordati, ove l’accoglimento o meno del figlio in casa, con contribuzione diretta al suo mantenimento, non è una modalità alternativa di adempimento dell’obbligo di mantenimento, costituendo, semmai, un elemento da valutare ai fini della quantificazione dell’assegno ai sensi dell’art. 337 ter, comma 4, c.c.
3.7. Non vi è, pertanto, ragione per estendere all’adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, la disciplina prevista per la somministrazione degli alimenti, tenuto conto che l’obbligo di mantenimento dei figli, che ha diverse finalità e un diverso contenuto, reca una specifica disciplina, ove il giudice è chiamato a determinare la spettanza e l’entità del contributo economico spettante al figlio anche maggiorenne ma non economicamente autosufficiente>>.