Cass. sez. II, sent. 24/10/2024 n. 27.626, rel. Pirari:
<<E invero, come noto, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, disciplinata negli artt. 490 – 509 cod. civ., ha l’effetto, ai sensi dell’art. 490, primo comma, cod. civ., di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, dando luogo alla formazione di un patrimonio separato, che si pone in termini di eccezione rispetto al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ., secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Il ridetto art. 490 cod. civ., nel descrivere gli effetti di questo particolare istituto, stabilisce, infatti, al secondo comma, che 1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte, che 2) egli non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti e 3) che i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede, disposizione questa cui si correla l’art. 2830 cod. civ., che vieta, in caso di beneficio di inventario, l’iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni ereditari nemmeno in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore, con lo scopo di assicurare la par condicio creditorum tra tutti i creditori ereditari e di evitare che taluni possano avvantaggiarsi rispetto ad altri iscrivendo ipoteche giudiziali (in questi termini, Cass., Sez. 1, 17/10/1966, n. 2482).
Il fulcro del funzionamento dell’istituto è proprio quello descritto nel n. 2) del secondo comma dell’art. 490 cod. civ., in quanto stabilisce che l’erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell’eredità e non già con quelli personali dell’erede, nei limiti del loro valore (in tal senso, Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. 2, 29/09/2020, n. 20531, in motivazione; Cass., Sez. 2, 22/12/2020, n. 29252; Cass., Sez. 3, 2015, n. 7090; Cass., Sez. 5, 19/3/2007, n. 6488).
Che poi il limite della responsabilità dell’erede si riferisca non soltanto al valore dei beni relitti, ma anche agli stessi beni (cum viribus hereditatis), è confermato, secondo quanto affermato dalla dottrina, da molteplici elementi, rinvenibili nella facoltà di rilascio dei beni consentita all’erede dall’art. 507 cod. civ., nell’esclusione dei beni personali dell’erede per il pagamento dei debiti ereditari sancito dall’art. 497 cod. civ. (sulla mora del debitore) e nella surrogazione legale concessa all’erede che paga con denaro proprio i debiti ereditari dall’art. 1203, n. 4, cod. civ.
Ciò comporta che il diritto al rimborso dell’erede e la stessa surrogazione può configurarsi non soltanto quando questi paghi i debiti ereditari ultra vires hereditatis, ma anche quando lo faccia con propri beni e non con quelli relitti.
6.3 Proseguendo con la disciplina della eredità beneficiata, occorre osservare come l’art. 484 cod. civ., nel prevedere che l’accettazione con beneficio d’inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinei una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, atteso che sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l’attribuzione all’uno dell’autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell’altro. Da ciò consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, d’altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485,487,488 cod. civ.) (in questi termini Cass., Sez. 2, 9/8/2005, n. 16739).
Orbene, come già affermato da questa Corte, l’accettazione beneficiata pone l’erede-debitore in una posizione più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius, incidendo sulla “qualità del relativo rapporto”, sì da assumere rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l’accertamento del credito e la condanna del debitore all’adempimento dello stesso, prima che venga ad instaurarsi la fase dell’esecuzione forzata (o della misura cautelare finalizzata all’esecuzione) (in tal senso, Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. U., ordinanza interlocutoria, 07/05/2013, n. 10531; Cass., Sez. 3, 2015, n. 7090), e da precludere ogni misura anche cautelare sui beni personali dell’erede (Cass., Sez. 2, 18/5/1993, n. 5641).
Pertanto, l’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna (Cass., Sez. 2, 14/3/2003, n. 3791; Cass., Sez. 3, 16/11/1994, n. 9690), per avere egli comunque acquisito i diritti caduti in successione ed essere divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché intra vires hereditatis (Cass., Sez. 3, 4/9/2012, n. 14821; Cass., Sez. 3, 14/3/2003, n. 3791), – non può – una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall’art. 498, terzo comma, cod. civ. – essere assoggettato dai medesimi ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. (Cass., Sez. 2, 14/3/2003, n. 3791; Cass., Sez. 3, 16/11/1994, n. 9690).
E se così è, appare evidente come ad essere precluso al creditore dell’eredità non sia il giudizio di cognizione volto ad accertare il credito e ottenere la condanna degli eredi, ma la sola fase esecutiva, l’unica soggetta alla disciplina della procedura propria dell’eredità beneficiata, che consente all’erede beneficiato di procedere attraverso la liquidazione individuale ex art. 495 cod. civ., ossia pagando i creditori man mano che si presentino, oppure, a sua scelta od obbligatoriamente in presenza di certe condizioni, attraverso quella concorsuale ex art. 498 cod. civ., che, diretta a garantire la pari condizioni dei creditori dell’eredità e dei legatari, impone il rispetto delle fasi 1) della formazione dello stato passivo, 2) della liquidazione dell’attivo, 3) della formazione dello stato di graduazione, con collocazione secondo il grado di preferenza legale (in primo luogo le spese del procedimento di accettazione con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 511 cod. civ., quindi i crediti assistititi da diritto di prelazione e, infine, i legati) e 4) del pagamento dei debiti ereditari.
Il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall’art. 506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all’art. 498 cod. civ.), non esclude, infatti, che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l’erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell’eventuale residuo, sicché l’erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l’asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza (Cass., Sez. 5, 24/10/2008, n. 25670; Cass., Sez. 1, 17/10/1977, n. 4428).
Ciò comporta che nella medesima posizione viene a trovarsi l’erede beneficiato che abbia pagato con proprie risorse il debito ereditario, al quale l’art. 1203, n. 4, cod. civ., concede, infatti, il diritto potestativo di surrogarsi di diritto nella posizione del creditore ereditario e di esercitarlo anche attraverso l’instaurazione di un giudizio di cognizione volto ad ottenere la condanna dell’eredità al relativo rimborso, dovendosi l’operatività di diritto della surroga legale intendere nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore originario e del debitore, e non invece nel senso che la sua concreta attuazione possa prescindere dalla rituale domanda del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto (Cass., Sez. L., 22/2/1995, n. 1997; Cass., Sez. 1, 24/11/1981, n. 6240)>>.