Cass. sez. I, 17/03/2025 n. 7.123, rel. Caprioli:
<<Com’è noto, l’art. 156, comma 1, c.c., dispone che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Ciò che rileva, ai fini della determinazione dell’assegno in questione è l’accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione.
Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022).
La stessa valutazione deve essere compiuta con riferimento alle condizioni di vita di ciascuno dei coniugi successive alla separazione.
In tale ottica, l’attitudine dei coniugi al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di tale attività, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021)>>.
Ciò in genrale. Applicandolo al caso de quo:
<<Nel caso di specie, la Corte di merito, dall’esame delle dichiarazioni reddituali del ricorrente in atti, ha potuto rilevare che, durante la convivenza matrimoniale, le entrate familiari erano tutte provenienti dai redditi del Pe.Gi. che disponeva di un considerevole patrimonio frutto di un’attività di intermediazione immobiliare esercitata da parecchi anni fonte di guadagni significativi in un mercato locale di nicchia che notoriamente non aveva subito flessioni di particolare rilievo.
Ha poi messo in evidenza le partecipazioni societarie Cortina Snc di cui l’appellante è legale rappresentante e socio al 45% assieme alla madre) e della Saura Srl di cui lo stesso possiede una partecipazione del 32,5% dedita agli investimenti immobiliari in una località turistica di notevole pregio ambientale e di prestigio internazionale come Cortina d’Ampezzo.
Ha poi messo in luce che non aveva formato oggetto di contestazione il fatto che la famiglia era vissuta sulle molteplici disponibilità facenti capo a Pe.Gi.
Ha rilevato che in ragione dei numerosi cespiti che facevano capo al marito il tenore di vita goduto dalla famiglia non poteva considerarsi modesto.
Conclusione questa rafforzata dagli esiti dell’indagine affidata alla Guardia di Finanza di Belluno che certificava la consistenza del variegato e cospicuo patrimonio di Pe.Gi., il quale “non era riuscito a smentire e neppure a mettere in dubbio che le sue svariate disponibilità (diretto e/o indirette) abbiano sempre soddisfatto a pieno tutte le necessità familiari, essendo ben superiori ai redditi formalmente dichiarati (almeno nel periodo 2017-2020)”.
Ora nella specie il ricorrente intende confutare il convincimento della Corte territoriale, formatosi su una serie di elementi documentali e sugli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, contrapponendo ad essi varie argomentazioni nell’ambito di una complessiva diversa valutazione del compendio istruttorio.
Il Giudice distrettuale ha altresì rilevato che l’appellante non aveva contestato il suo consolidato ruolo attivo nel mercato immobiliare di Cortina oggettivamente idoneo a garantire una redditività importante non scalfita da alcuna recessione.
Quanto alla posizione della moglie la Corte ha messo in luce che durante il matrimonio la stessa non aveva mai lavorato , non disponeva di beni immobili, ed aveva un’ età (v. 49 anni all’epoca della separazione del 2018) che non le consentiva un utile inserimento nel mondo lavorativo con una retribuzione piena capace di soddisfare i bisogni essenziali, seppure in presenza di una capacità lavorativa che avrebbe potuto essere messa a frutto perlomeno a livello stagionale in una realtà come quella ampezzana.
Il giudice di merito ha pertanto considerato l’effettiva possibilità per la richiedente di reperire un’adeguata attività lavorativa, le caratteristiche specifiche del soggetto (età, condizione fisica), il grado di istruzione, l’avere prestato attività lavorativa in precedenza ed il fattore ambientale.
In particolare si è tenuto conto in una prospettiva concreta che nella realtà ampezzana la maggior parte delle attività presenti, hanno un andamento stagionale e quindi le professionalità richieste sono quelle legate all’attività alberghiera (camerieri, cuochi, barman, facchini) oppure all’attività commerciale che rendono particolarmente complicato per una donna di circa 50 anni, per di più affetta da serie patologie tumorali (all 4 del controricorso doc 101,102 e 103) l’inserimento nel mercato del lavoro.
Pertanto nell’ottica di garantire nell’immediato il tenore di vita di cui la stessa di cui la stessa godeva in costanza di matrimonio, è stato ritenuto congruo l’importo di Euro 500,00, per sostenere esborsi di importanza primaria nella quotidianità, quali vitto, utenze della casa, spese sanitarie in ragione della durata non modesta del matrimonio e del principio solidaristico verso il coniuge di derivazione costituzionale.
Per quanto riguarda il quantum dell’assegno in favore delle figlie la Corte ha giustificato la misura in considerazione del fatto che con un menage familiare improntato senz’altro al benessere (viste le possibilità del padre e della sua famiglia d’origine e dal momento che non è stato dedotto nulla in senso contrario) nonché in un contesto socio-economico dove i costi per vitto, istruzione, abbigliamento, sport, intrattenimento sono più elevati dei livelli medi nazionali.
La Corte ha quindi vagliato con ampia motivazione ben al di sopra del minimo costituzionale le posizioni delle parti alla luce dei principi di diritto sopra illustrati senza incorrere violazione del riparto dell’onere della prova.
Il Giudice di merito ha esaminato le risultanze acquisite al processo e, sulla base di quelle, ha valutato gli elementi di prova relativi al periodo di convivenza dei coniugi, così acquisendo elementi per ricostruire il tenore di vita matrimoniale, rapportandolo alla situazione attuale delle parti, dando rilievo al fatto incontroverso della dedizione per della moglie alla famiglia per tutta la durata del matrimonio.
Le doglianze in esame, nel lamentare l’apparenza della motivazione”, non adducono che le spiegazioni offerte dalla Corte di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico-intellettivo seguito dal collegio giudicante per arrivare alla decisione sotto i vari profili in contestazione, ma intendono confutare la fondatezza e la plausibilità degli argomenti sviluppati dai giudici di merito, ripercorrendoli passo passo e muovendo critiche alle ragioni offerte sui singoli punti oggetto di censura.
Simili censure non evidenziano, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili (v. Cass., Sez. U., 8053/2014), ma sono espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto a un apprezzamento di fatto – assunto, in tesi, “contra alligata et probata”, discostandosi dalle risultanze istruttorie ed anzi contraddicendole – che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte>>.