la legge di adeguamento (d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101) della nostra legislazione al reg. UE 2016/679 ha introdotto un art. 2 terdecies nel codice privacy (d. lgs. 196/2003) , che pone delle regole di rilievo successorio.
Dice infatti:
<<Art. 2-terdecies – Diritti riguardanti le persone decedute
1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Volendo sintetizzare quanto sopra:
- i principali diritti sui dati personali possono essere esercitati anche dopo il decesso del titolare. La legittimazione è triplice, spettando a chi: i) ha un interesse proprio, o ii) agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o iii) per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- resta da capire la portata di tali legittimazioni; la meno semplice sembra la prima (sub i) ).
- questo non vale qualora l’interessto lo abbia espressamente vietato; tale divieto però è possibile solo relativamente “all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione”.
- cioè? Social, posta elettronica, hosting di qualunque tipo, …?
- il divieto non può essere generale, ma deve concernere l’esercizio di alcuni solo dei diritti indicati (quelli da 15 a 22 del reg. UE);
- se li riguarda tutti, il divieto sarà verosimilmetne nullo per violazione di norma imperativa.
- il difficile sarà capire quando è superata la soglia di validità.
- tale divieto non può pregiudicare l’esercizio da parte dei terzi : i) dei diritti patrimoniali “derivanti” dalla successione de qua, nè ii) del diritto di difesa in giudizio
- Circa l’ipotesi sub ii) :
- qualunque sia l’oggetto del giudizio, parrebbe.
- e solo per la tutela giudiziale. In fase stragiudiziale, invece, il divieto pare pienamente operante, costringendo in tale caso il terzo interessato ad andare in Tribunale se ritiene necessario avvalersi dei mezzi difensivi traibili dai dati personali del de cuius
- Circa l’ipotesi sub ii) :
L’Assonime ha già diffuso una circolare sul punto: Circolare 25/2018 – Trattamento dei dati personali di persone decedute: le disposizioni del decreto legislativo n. 101/2018 , del 03.12.2018 (accesso riservato).