Secondo Cassazione Civile, Sez. III, 30 aprile 2018, n. 10328 : In virtù del principio di libertà delle forme vigente nel nostro ordinamento, qualsiasi atto negoziale può essere compiuto in qualsiasi forma, a meno che la legge non imponga la forma scritta. Nessuna norma di legge, né alcun principio, impongono in via generale al medico di raccogliere per iscritto, a pena di invalidità, il consenso del paziente all’atto sanitario.
Invece secondo Cass. 23 marzo 2018, n. 7248: In tema di attività medico-chirurgica, il medico viene meno all’obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente, al fine di acquisirne un valido consenso, non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca con modalità improprie il consenso, sicché non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso oralmente dal paziente.
(massime tratte da Danno e resp., 2018/5, 613 ss., nota di Muià e Brazzini).