Avevo dato notizia tempo fa (05.01.2020) del rigetto da parte dell’EPO (European Patent Office) della domanda di un brevetto basata su A.I. :
Brevettazione di invenzioni create dall’intelligenza artificiale: chi va indicato come inventore?
Ora è stata depositata la motivazione del’Ufficio.
Dall’elenco generale del fascicolo brevettuale (domanda n. 18 275 163.6), si vedano i Grounds for the decision (Annex) del 27.01.2020 .
V. anche l’elenco generale documenti della parallela domanda n. 18 275 174.3 e anche qui i Grounds for the decision (Annex) del 27.01.2020 .
L’Ufficio ribadisce che solo una persona fisica può essere inventore, secondo la disciplina attuale (spt. § 23-29). Dunque a nulla vale indicare titolare una persona fisica quale employer del sistema DABUS di A.I. ovvero indicare una succession in title dalla A.I. (§ 30 ss).
L’indicazine di una persona fisica permette, infine, di soddisfare l’interesse pubblico di sapere chi sia l’inventore (§§ 37-39).
Una a sintesi dei principali problemi posti dalla protezione tramite IP (brevetti e diritto di autore) delle creazioni tramite intelligenza artificiale è ora stata redatta da Iglesias-Shamuilia-Andereberg, Intellectual Property and Artificial Intelligence – A literature review, 2019, per conto della Commissione Europea. Qui trovi bibliografia in tema e l’indicazione di altra concessione brevettuale (statunitense: John Koza’s “Invention machine”) nonchè di altre protezioni tramite diritto di autore (v. tabella a p. 12-13).