l’art. 7 della l. 117/2019 aveva posto i seguenti principoi e criteri direttivi specificiper l’attuazione della dir. 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti :
<<a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di Governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneita’ degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformita’ alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita’ di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell’Unione europea, nonche’ alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorita’ di vigilanza europee in materia;
b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l’esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita’ nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.>>
Ora è data notizia dello schema di decreto legislativo di recepimento nel sito della Camera, atto del Governo 155 (ove il testo e la Relazione Illustrativa con tabella di concordanza)