la Cassazione ha chiarito che l’art. 21 TUF (d. lgs. 58/1998) non obbliga la banca a fare consulenza ai clienti in relazione all’andamento dei titoli in cui hanno investito. Si tratta di Cass., I, 27.08.2020 n. 17.949, rel. Nazzicone, R.F. c. Unicredit.
L?art. 21 TUf, comma 1, così recita:
Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'.
Dunque obbliga le banche si ad agire al meglio per gli interessi dei clienti; ma una vota deciso ed effettuato l’investimento, l’obbligo della banca cessa.
E’ allora errata la tesi del rirrente, dice la SC, <laddove sostiene la tesi della perduranza dell’obbligo informativo della banca per tutta la durata dell’investimento, affermando che l’intermediario sarebbe tenuto, pur al di fuori di un rapporto di gestione patrimoniale, a consigliare tempo per tempo al cliente se mantenere, o cedere il titolo finanziario>.
Per la Corte è infatti esatto il principio (già affermato -lo ricorda- da Cass. 24 aprile 2018, n. 10112 e Cass. 22 febbraio 2017, n. 4602), <secondo cui “In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, 1 comma, lett. b), sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicchè tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso”.>>
Ne segue, conclude la Corte, che, <salvo che operi in forza di contratto di gestione patrimoniale o di consulenza, l’intermediario non è tenuto anche ad informare, tempo per tempo, l’investitore circa l’andamento dei titoli acquistati, in ipotesi di abbassamento del loro rating o rischio di default dell’emittente>>