Chiarezza, finalmente, sul “diritto di uso esclusivo” di un condomino su porzione condominiale

L’annosa questione del valore giuridico dell’attribuzione di un diritto d’uso esclusivo a favore di uno o più condomini su una specifica porzione condominale (spesso, di cortile),  è stata risolta da Cass. sez. un. 28972 del 17.12.2020, rel. Di Mauro (se ne v. il testo nel sito della Cassazione).

Il tema è interessante poichè le clausole di questo tipo sono frequenti nela pratica notarile.

La trattazione parte dal § 3 a p. 8; si tratta di pronuncia nell’interesse della legge ex art. 363 cpc (il ricorso era stato estinto per rinuncia accettata (§ 2).

L’opinione della corte inizia al § 6, p. 18 ss

La Corte nega si tratti di diritto reale atipico, creato dall’autonomia privata: a ciò osta la tipicità/numerus clausus dei diritti reali , che permane salda nel nostro ordinamento, § 6.9 a p. 27 ss.

Nemmeno è una servitù prediale, § 6.8, p. 25 ss.

C’è allora da capire -profilo centrale nella pratica- come interpretare le clausole del rogito che qualifichino come <diritto di uso esclusivo> le facoltà concesse al condomino: se cioè siano nulla oppure da intepretare conservativamente come qualcosa d’altro (§ 7, p. 33 ss).

Per la Corte potrà talora pure essere interpretata come attribuzione di titolo proprietario pieno. Del che però c’è da dubitare, essendo chiaro che le parti hanno voluto atribuire qualcosa meno , altrimenti avrebbero usato il termine <proprietà>, soprattuttto in atti pubblici rogati da tecnico del diritto come è un notaio.

Espropriazione forzata, decreto di trasferimento e cancellazione di ipoteca

Interventono le sezioni unite (Cass. s.u. 14.12.2020 n. 28.387, relatore De Stefano)  sulla questione relativa al se la cancellazione delle ipoteche per decreto di trasferimenot vada operata immediatametne oppure solo dopo decorso il termine per l’eventuale opposiizone agli atti esecutivi ex art. 617 cpc:

<<con l’ordinanza 10/02/2020, n. 3096, la prima Sezione civile di questa Corte ha riassunto i termini dell’alternativa: se il decreto ex art. 586 cod. proc. civ., che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato ed ordina la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche, deve apprezzarsi come atto immediatamente esecutivo, sicché l’effetto traslativo e, con esso, l’effetto estintivo dei vincoli debba ritenersi immediato, ai sensi dell’art. 2878, n. 7, cod. civ.; oppure se, al contrario, il decreto in parola soggiaccia alla previsione dell’art. 2884 cod. civ., a mente della quale la cancellazione è eseguibile solo quando ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo, in tal modo assimilando la definitività del provvedimento alla sua inoppugnabilità e, di conseguenza, differendo a tale momento la materiale cancellazione da parte del Conservatore>>, § 33.

V. anche la formulazione del principio di diritto suggerita dal Procuratoree Genrale, § 23 (che aveva avanzato la richiesta di prouncia a S.U. ex art. 363 c. 3 cpcd., § 25): << «nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi), determina, in forza dell’art. 2878, n. 7, cod. civ., l’estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è  tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 cod. proc. civ.», § 23.

Le SU aderiscono alla impotazione del Proc. Gen, § 35.

Seguono precisazioni sulle caratteristiche del processo esecutivo, §§ 36 ss

Il succo è che gli atti escutivi son di per sè definitivi appena emessi, senza che debba attendersi il decorso di termin iumugnatori: §§ 47-48 e poi §§ 52-53.

Pertanto, come immediato è il trasferimento, altrettanto lo è la liberazione dell’immobile da pesi: § 56.

Sito-bacheca di annunci e esenzione ex § 230 CDA

Un sito web, che ospiti annunci illeciti (nel caso: sfruttamento di minori), può appellarsi all’esenzione da responsabilità posta dal § 230 CDA (communication decency act) statunitense?

Si, secondo la U.S. Dist. Court-NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA, 20 agosto 2020, J.B. c. Craiglist e altri, Ccse No. 19-cv-07848-HSG .

Il punto è trattato nella parte III.A, p . 5-11.

Ricorrono infatti  tre requisiti della relativa fattispecie:  << ‘(1) a provider or user of an interactive computer service (2) whom a plaintiff seeks to treat, under a state law cause of action, as a publisher or speaker (3) of information provided by another information content provider.’”>>, P. 5.

Il punto più interssante (ma non da noi, trattandosi di normativa solo statunitense) è il coordinamento del § 230 CDA con la novella 2018 c.d. SESTA-FOSTA o solo FOSTA:  Fight Online Sex Trafficking Act (“FOSTA”) and Stop Enabling Sex Traffickers (“SESTA”) , ivi, p. 6/7. Novella che va ad aggiungere il punto (5) alla lettera (e) del § 230.

L’attrice sostiene che detta novella toglie il safe harbour a Craiglist in relazione alle violazioni dedotte.   Il giudice però la pensa all’opposto, pp. 8-10.

All’attrice va male pure con l’ultima difesa, consistente nel ritenere Craiglist sia un “content provider”. Ha infatti buon gioco la Corte nel rigettarla, dal momento che Craiglist si limitava ad ospitare contenuti in toto prodotti da terzi. Viene all’uopo richiamato la decisione Fair Hous. Council of San Fernando Valley v. Roommates.Com, LLC, 521 F.3d 1157, 1162 (9th Cir. 2008), importante perchè richiamato un pò da tutti quelli che si occupano di responsabilità delle piattaforme

Altro discorso è quello della presenza di eventuali segnali di allarme della illiceità, che avrebbero dovuto indurre cautela (se non azioni positive di contrasto ) in Craiglist (red flags di vario tipo, diffide etc.). Tuttavia l’evenienza non è regolata nel § 230 CDA , a differenza dal safe harbour per il copyright (§ 512 DMCA) e a differenza pure dalla nostra disciplina nazional-europea.

(notizia e link alla sentenza presi dal blog di Eric Goldman)

Il “problema tecnico di speciale difficoltà” nella prestazione sanitaria (art. 2236 cc) : è tale l’insorgere di complicanze?

Sulla speciale difficoltà della prestazione professionale sanitaria, interviene la Cassazione con qualche precisazione relativa alla c.d complicanze: Cass. sez. III – 16/11/2020, n. 25876 rel. Scoditti.

<< Va premesso che il problema tecnico di speciale difficoltà di cui all’art. 2236, in base al quale la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza (Cass. 31 luglio 2015, n. 16274). Nel campo medico essa non è identificabile con la mera complicanza (Cass. 22 novembre 2012, n. 20586) [meglio: non ricorre automaticamente quando insorga una complicanza] la quale ben può ricorrere in intervento di natura routinaria, salvo la prova da parte del sanitario della presenza del problema tecnico di speciale difficoltà (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24074).   [La SC però non distingue bene tra complicatezza del problema originario e complicatezza del problema sopravvenuto a seguito della complicanza; o forse, tra complicatezza del problema nei termini iniziali e sua complicatezza nei nuovi termini dopo la complicanza, volendolo considerare un problema unico]

La difficoltà interpretativa della crisi del paziente, evidenziata dalla CTU nei termini di una compatibilità con il coma iperglicemico, non è suscettibile di qualificazione nei termini di problema tecnico di speciale difficoltà, apparendo piuttosto una complicanza insorta nel corso dell’intervento. La mera difficoltà del quadro sintomatologico non pare di per sè capace, in mancanza di altre circostanze, di ascendere allo stadio del problema tecnico di speciale difficoltà. Che di complicanza si sia trattato, lo si evince anche dal giudizio di fatto del giudice di merito il quale ha valutato come errata la somministrazione di insulina in modo indipendente dall’interpretazione della crisi del paziente, avendo precisato che delle due l’una, o il coma ipoglicemico, in cui il paziente versava al momento dell’ingresso nell’ospedale, era stato provocato da un eccessivo quantitativo di insulina o il coma era stato, fin dall’inizio, ipoglicemico e, di conseguenza, la terapia non era stata adeguata. Alla stregua di tale giudizio di fatto, reputando la sintomatologia compatibile con un corna iperglicemico, secondo quanto sarebbe apparso in un primo momento (come evidenziato dalla CTU), il quantitativo di insulina somministrato sarebbe stato eccessivo>>.

L’antitrust USA ora agisce contro Facebook

Dopo aver promosso azione contro Google (v. mio post del 28.10.2020, US contro Google: partita l’azione antitrust) , gli Stati Uniti ora agiscono pure verso Facebook.

La Federal Trade Commission  FTC ieri ha depositato l’atto indtroduttivo contro Facebook per illegal monopolization. V. la notizia nel sito di FTC e qui il link al testo completo (con qualche omissis) del ricorso introduttivo datato 09.12.2020 .

Sostanzialmente sono ravvisati due tipi di condotte anticoncorrenziali: le acquisizioni di potenziali concorrenti e pratiche escludenti per l’accesso alle API’s.

Il primo tipo consiste soprattutto nell’acquisizione di Instagram e Whatsapp,

Il secondo prevedeva clausole anticompetitive per accedere alle sue interconnessioni, application programming interfaces (“APIs”),  con cui devono interagire le applicazioni di terze parti (<<the imposition and enforcement of anticompetitive conditions on access to APIs in order to suppress and deter competitive threats to its personal social networking monopoly>>, § 71.c).   Precisamente <<in order to communicate with Facebook (i.e., send data to Facebook Blue, or retrieve data from Facebook Blue) third-party apps must use Facebook APIs. For many years— and continuously until a recent suspension under the glare of international antitrust and regulatory scrutiny—Facebook has made key APIs available to third-party apps only on the condition that they refrain from providing the same core functions that Facebook offers, including through Facebook Blue and Facebook Messenger, and from connecting with or promoting other social networks>> (§ 23, p. 8).                Analiticamente sub D.1, al § 138 ss.

Il documento è interessante. Si v. ad es. il § sul business model di Facebook, IV.B, § 43 ss , p. 12 ss: <<while there are other ways in which personal social networking could be monetized, Facebook has chosen to monetize its businesses by selling advertising that is displayed to users based on the personal data about their lives that Facebook collects>>.

Si v. poi il petitum finale (p. 51-2, soprattutto il punto B):

A- that Facebook’s course  of  conduct,  as  alleged  herein,  violates  Section  2  of  the  Sherman Act and thus constitutes an unfair method of competition in violation of Section 5(a) of the FTC Act, 15 U.S.C. § 45(a);

B – divestiture of assets, divestiture or reconstruction of businesses (including, but not limited to, Instagram and/or WhatsApp), and such other relief sufficient to restore the competition that  would  exist  absent  the  conduct  alleged  in  the  Complaint,  including, to the extent reasonably necessary, the provision of ongoing support or services from Facebook to one or more viable and independent business(es);

C – any other equitable relief necessary to restore competition and remedy the harm to competition caused by Facebook’s anticompetitive conduct described above;

D – a prior notice and prior approval obligation for future mergers and acquisitions; 51

E – that Facebook is permanently enjoined from imposing anticompetitive conditions on access to APIs and data;

F – that Facebook is  permanently  enjoined  from  engaging  in  the  unlawful  conduct  described herein;

G – that Facebook is permanently enjoined from engaging in similar or related conduct in the future;

H – a requirement to file periodic compliance reports with the FTC, and to submit to such reporting and monitoring obligations as may be reasonable and appropriate; and

 I – any other equitable relief, including, but not limited to, divestiture or restructuring, as the Court  finds  necessary  to  redress  and  prevent  recurrence  of  Facebook’s  violations of law, as alleged herein

Si lamenta però, verso l’azione antirust de qua, che da un lato anche senza Instagram e Whatsapp , FB conserverà un notevole data advantage; dall’altro, che l’azione stessa non si cura di dare un maggiore controllo agli utenti sui propri dati (così Stucke M.E. , Why Isn’t the FTC Tackling Facebook’s Data-opoly?, promarket.org, 05.01.2021).

Ancora su IP e Intelligenza Artificiale

Nuovo documento sul rapporto tra IP e Artificial Intelligence (poi: AI).

E’ lo studio  edito da The Joint Institute for Innovation Policy (Brussels) e da IViR – University of Amsterdam , autori Christian HARTMANN e Jacqueline E. M. ALLAN nonchè rispettivamente P. Bernt HUGENHOLTZ-João P. QUINTAIS-Daniel GERVAIS, titolato <<Trends and Developments in Artificial Intelligence Challenges to the Intellectual Property Rights Framework, Final report>>, settembre 2020.

Lo studio si occupa in particolare di brevetti inventivi e diritto di autore.

V.  la sintesi e le recommendations per diritto diautore sub § 5.1, po. 116 ss :

  • Current EU copyright rules are generally sufficiently flexible to deal with the challenges posed by AI-assisted outputs.
  • The absence of (fully) harmonised rules of authorship and copyright ownership has led to divergent solutions in national law of distinct Member States in respect of AI-assisted works, which might justify a harmonisation initiative.
  • Further research into the risks of false authorship attributions by publishers of “work-like” but “authorless” AI productions, seen in the light of the general authorship presumption in art. 5 of the Enforcement Directive, should be considered.
  • Related rights regimes in the EU potentially extend to “authorless” AI productions in a variety of sectors: audio recording, broadcasting, audivisual recording, and news. In addition, the sui generis database right may offer protection to AI-assisted databases that are the result of substantial investment.
  • The creation/obtaining distinction in the sui generis right is a cause of legal uncertainty regarding the status of machine-generated data that could justify revision or clarification of the EU Database Directive.
  • Further study on the role of alternative IP regimes to protect AI-assisted outputs, such as trade secret protection, unfair competition and contract law, should be encouraged.

Si vedano poi quelle per il diritto brevettuale: sub 5.2, p. 118 ss:

  • The EPC is currently suitable to address the challenges posed by AI technologies in the context of AI-assisted inventions or outputs.
  • While the increasing use of AI systems for inventive purposes does not require material changes to the core concepts of patent law, the emergence of AI may have practical consequences for national Intellectual Property Offices (IPOs) and the EPO. Also, certain rules may in specific cases be difficult to apply to AI-assisted outputs and, where that is the case, it may be justified to make minor adjustments.
  • In the context of assessing novelty, IPOs and the EPO should consider investing in maintaining a level of technical capability that matches the technology available to sophisticated patent applicants.
  • In the context of assessing the inventive step, it may be advisable to update the EPO examination guidelines to adjust the definition of the POSITA and secondary indicia so as to track developments in AI-assisted inventions or outputs.
  • In the context of assessing sufficiency of disclosure, it would be useful to study the feasibility and usefulness of a deposit system (or similar legal mechanism) for AI algorithms and/or training data and models that would require applicants in appropriate cases to provide information that is relevant to meet this legal requirement, while including safeguards to protect applicants’ confidential information to the extent it is required under EU or international rules [forse il punto più interessante in assoluto!]
  • For the remaining potential challenges identified in this report arising out of AI-assisted inventions or outputs, it may be good policy to wait for cases to emerge to identify actual issues that require a regulatory response, if any.

Progetti articolati della Commissione UE intorno alla proprietà intellettuale

Interessante Comunicazione della Commissione UE (poi: C.) circa i suoi progetti per la tutela IP: è la n. COM(2020) 760 final del 25.11.2020 titolata Making the most of the EU’s innovative potentialAn intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience .

Affronta vari punti.

Circa  una miglior protezione IP,. la C. così farà:

  • support a rapid roll out of the unitary patent system, to create a one-stop-shop for patent protection and enforcement across the EU (2021),
  • optimise the supplementary protection certificates system, to make it more transparent and efficient (Q1 2022),
  • modernise the EU legislation on industrial designs, to make it more accessible and better support the transition to the digital and green economy (Q4 2021),
  • strengthen the protection system for geographical indications for agricultural products to make it more effective and consider, on the basis of an impact assessment, whether to propose an EU protection system for non-agricultural geographical indications (Q4 2021),
  • evaluate the plant variety legislation (Q4 2022).

Circa un maggior uso di IP, sopratuttto da parte delle piccole medie imprese:

  • provide, with the EUIPO, a scheme for IP SME Vouchers to finance IPR registration and strategic IP advice (Q1 2021),
  • roll out IP assistance services for SMEs in the “Horizon Europe” programme and expand it to other EU programmes (2020+). Punto particolarmetne interessante: The EUIPO will develop a platform, the European IP Information Centre, which will be linked to the Single Digital Gateway and will offer access to all relevant information not only on IP formalities but also on related services (e.g. filing for domain name protection, registration of company names), while at the same time offer easy-to-use filing systems for SMEs. The Commission will also mainstream IP support and advice through its various SME support networks56 to reach out more effectively to small businesses, p. 9.

Circa un maggior accesso a IP:

  • ensure the availability of critical IP in times of crisis, including via new licensing tools and a system to co-ordinate compulsory licensing (2021-22),
  • improve transparency and predictability in SEP licensing via encouraging industry-led initiatives, in the most affected sectors, combined with possible reforms, including regulatory if and where needed, aiming to clarify and improve the SEPs framework and offer effective transparency tools (Q1 2022).
  • promote data access and sharing, while safeguarding legitimate interests, via clarification of certain key provisions of the Trade Secrets Directive and a review of the Database Directive (Q3 2021).

Nella lotta alle violazioni IP:

  • clarify and upgrade the responsibilities of digital services, in particular online platforms, through the Digital Services Act (Q4 2020),
  • strengthen the role of OLAF in the fight against counterfeiting and piracy (2022),
  • establish an EU Toolbox against counterfeiting setting out principles for joint action, cooperation and data sharing among right holders, intermediaries and law enforcement authorities (Q2 2022).

Importante poi è il profilo di un maggior fair play a livello internazionale, ove sono mostrati gli intenti dell aC. a livello mondiale.

Safe harbour ex § 230 CDA per un software che decide quale venditore assegnare al consumatore?

Una recente decisione californiana esamina una class action contro venditori di prodotti di bellezza.

L’attore cita molti convenuti adducendo di essere stata vittima di frode: invece di prodotti cosmetici gratuiti in prova al solo costo di trasporto, si vide addebitata la carta di credito per importi molto superiori.

Si tratta di US Distr. Court-Southern District of California, 8 dicembre 2020, Leanne Tan c. Quick Box e altri, case No.:3:20-cv-01082-H-DEB .

Si v. Background sub I e sub II per i fatti e lo schema frodatorio (pp. 4-7).

Qui interessa il punto dell’applicabilità del safe harbour ex § 230 CDA, invocato da un gruppo di convenuti (i “Konnektive defendants”).

Costoro, secondo l’attore, <<allegedly create multiple shell companies, each of whom signs up for a unique merchant account; these accounts are then rotated through customer billings with a “load balancing” software to prevent any individual account from being flagged for fraud due to high levels of chargebacks>>, p. 6. In particolare i Konnektive Defendants avevano istituito <<a customer relationship management (“CRM”) software company, who allegedly provides the specialized “load balancing” software to enable the use of multiple merchant accounts. …  The load balancing software automatically spreads consumer purchases across dozens of merchant accounts in order to prevent any one merchant account from being shut down due to excessive chargebacks and/or fraud claims, which ensures the fraudulent scheme can continue. (Id. ¶ 220.) Plaintiff alleges the source code on one of the La Pura landing pages demonstrates that its CRM software is from Konnektiv>>, p. 6-7.

In breve il software dei “Konnektive defendants” volta per volta girava la domanda di spedizione a questo o quel merchant account per ridurre il rischio di segnalazioni (flagging) come sospetti per frode o comunque per eccesso di richieste bancarie di riaaccredito di somme ingiustificametne prelevate dalla carta di credito.

Per questo detto software è chiamato “load balancing software”.

Ebbene, i “Konnektive defendants” invocano il § 230 CDA.

Poteva andargli bene? Certamente no, dato che (sempre che siano internet service providers, il che è assai dubbio) non si tratta di mero diffusore di informazioni dannose proveniente da terzi  (sub III alle pp. 40-42): il software è centrale nell”attuazine della frode per cui i suoi utilizzatori sono di fatto dei concorrenti nella predisposizione e gestione della complessiva offerta ingannatoria.   La disposizione invocata richiede invece proprio che il provider ospiti contenuti di terzi.

Infatti, secondo la prospettazione attorea condivisa dal giudice, <<rather than being a passive transmitter of information provided by others, the Konnektive Defendants were actively engaged and involved in the development of the alleged unlawful content. (Doc. No. 51 at 16–17.) She alleges that every time a customer made a purchase on the La Pura websites, the Konnektive software selected which merchant ID (“MID”) to bill the customer with based on which MID was most likely to be flagged for fraud. (Id.) She alleges this load balancing software is critical to the fraudulent scheme, as without it the fraudulent transactions would be discovered by banks and credit card companies and the merchant accounts would be shut down. (Id.; Doc. No. 1 ¶¶ 328–34, 341.) She also alleges that the Konnektive Defendants’ load balancing software is designed to enable its clients to commit unlawful and fraudulent conduct of the type she alleges and identifies a warning on the Konnektive website to that effect>>, p. 41.

In altre parole si tratta di <content provider>, non di mero <interactive computer service provider>, secondo la disciplina psota dal § 230 (c)(1) e § 230 (f)(2-3) .

(notizia e link alla sentenza presi dal blog di Eric Goldman)

Sull’autonomia del danno morale da quello biologico

Il danno morale  è concettualmente e giuridicamente distinto dal danno biologico.

Lo dice Cass. 10.11.2020 n. 25.164.

Cita alcuni precedenti in § 3.1

Per poi dire: <<Trova definitiva conferma normativa, come già da tempo  affermato da questa Corte, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.>>, § 3.1.2.

A ciò segue che nella liquidazione del danno alla salute, il giudice del merito dovrà:

<< 1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;        2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto  3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);        3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell’esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale,           4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.>>, § 3.1.3.

Sotto il profilo allegatorio probatorio, scema l’importanza della distinzione onere allegatorio/onere probatorio, <<atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato.>>, § 4.1.4.

Ad un così puntuale onere di allegazione, <<la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall’ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta – non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio. Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione – sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all’onere di allegazione)>>, § 4.1.5.

La massima di esperienza, difatti, <<non opera sul terreno dell’accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell’organo giudicante.                     Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito.                   Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v’è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l’id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie.               Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa>>, § 4.1.6.

In controtendenza quindi rispetto alla tendenza ad unificare dette due voci di danno.

Il silenziamento di Tik Tok da parte dell’amministrazione USA è ora sospeso in toto

Avevo notiziato della sospensione dell’ordine esecutivo (E.O.) che ordinava la cessazione dei servizi di TikTok negli USA: v. mio post 03.10.2020 Il silenziamento di Tik Tok da parte dell’amministrazione US è sospeso in via cautelare  .

La sospensione era parziale.

Ora la stessa corte sospende in toto, con sconfitta quindi completa per l’amministrazione Trump. Soprattutto, la legge invocata dall’E.O. di Trump non permette di censurare le informazioni e i flussi informativi, mentre è proprio ciò che vuol fare l’E.O.: << the Court looks to the government’s stated goals to identify the regulatory objects of the Secretary’s prohibitions on TikTok. And again, those intended objects include stopping the exportation of data (which the government itself defines as“text, images, video, and audio”) to China and stopping the importation of propaganda into the United States. … As those regulatory objects are “informational materials”—pictures, art, and films are included in the statutory definition itself—the Secretary’s prohibitions are efforts to control, through indirect (or mediate) means, the flow of information materials>>, p. 24.

Si tratta di UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA, 07.12.2020, TIKTOK inc. e altri c. Donal J. Trump  President of the United States, e altri, civil case n° 1:20-cv-02658 (CJN).