Riprodurre l’aspetto di un formaggio protetto da D.O.P. può violare quest’ultima?

Si , secondo la Corte di Giustizia (CG), 17.12.2020 , C-490/19,  Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS, relativo al formaggio <Morbier> prodotto da DOP, il cui aspetto esteriore veniva riprodotto da un concorrente (già legato in passato da rapporti contrattuali-associativi col Syndicat).

Questo il formaggio Morbier:

da www.labasilicadisanformaggio.it

Questa l’analitica descrizione del formaggio nel disciplinare (§ 10) : <<«Il “Morbier” è un formaggio prodotto con latte crudo vaccino, a pasta pressata, non cotta, di forma cilindrica piatta a facce piane e scalzo lievemente convesso, con diametro da 30 a 40 cm, altezza da 5 a 8 cm e peso da 5 a 8 kg.    Esso presenta al centro una striscia nera orizzontale, unita e continua lungo tutto il taglio.          La crosta è naturale, strofinata, di aspetto regolare, ammuffita, segnata dalla trama dello stampo, di un colore che va dal beige all’arancione, con sfumature aranciate tendenti al marrone, al rosso e al rosa. La pasta è omogenea, di un colore che va dall’avorio al giallo pallido e presenta spesso un’occhiatura sparsa del diametro di un ribes o bollicine appiattite. Essa è morbida al tatto, burrosa e tenera, poco collosa al palato, a grana liscia e sottile. Il gusto è schietto, con note lattiche, di caramello, vaniglia e frutta; i sapori sono equilibrati e, con la stagionatura, la gamma aromatica si arricchisce di note tostate, speziate e vegetali. Il contenuto di grassi è di almeno 45 g/100 g dopo completa essiccazione. Il tasso di umidità nel formaggio scremato deve essere compreso tra il 58% e il 67%. La stagionatura del formaggio dura almeno 45 giorni a partire dal giorno di produzione, senza interruzione del ciclo»>>

Nonostante il lemma DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA, la tutela vieta non solo il richiamo del nome, ma qualunque pratica commerciale possa evocare il prodotto protetto.

L’art. 13 del reg.1151/2012 (e prima del reg. 510/2006) ha una portata molto ampia: solo la lettera a) menziona il profilo denominativo; le lettere b-d) invece si riferiscono in sostanza  a qulsiasi altra pratica che generi rischio di confusione.

Inevitabilmente dunque <<non si può escludere che la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata, senza che tale denominazione figuri sul prodotto di cui trattasi o sul suo imballaggio, possa rientrare nell’ambito di applicazione di dette disposizioni. Ciò si verifica quando tale riproduzione può indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto di cui trattasi>>, § 38.

Per capire se ciò si verifichi, occorre <<da un lato, fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (…) e, dall’altro, tener conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, ivi comprese le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, nonché del contesto fattuale (…)>>, § 39.

In particolare, per quanto riguarda, come nel caso de quo,  un elemento dell’aspetto del prodotto oggetto della denominazione registrata, occorre soprattutto valutare <<se tale elemento costituisca una caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva di tale prodotto affinché la sua riproduzione possa, unitamente a tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, indurre il consumatore a credere che il prodotto contenente detta riproduzione sia un prodotto oggetto di tale denominazione registrata>>, § 40.

Sulla confondibilità tra marchio denominativo e marchio figurativo-denominativo per prodotti alimentari (il caso Halloumi)

Il marchio denominativo (e collettivo) <HALLOUMI> per prodotti caseari e alimenti impedisce la registrazione del marchio denominativo-figurativo sotto riportato?

Dopo lunga vicenda processuale, il tribunale UE ha detto di no: non c’è confondibilità, dato che si deve valorizzare la debolezza (meglio: nullità) del marchio anteriore (Halloumi è un tipo di formaggio cipriota), § 12, e l’importanza del prefisso <BBQ> (che fa riferimento a barbeque).

Si tratta di Trib. UE 20.01.2021, T-328/17 RENV, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloum c. EUIPO (spt. §§ 56-75)

Tripadvisor è responsabile dei danni patiti durante la vacanza venduta suo tramite? Può fruire del safe harbour ex § 230 CDA?

La corte della Pennsylvania, in via provvisoria, non esclude che Tripadvisor possa essere ritenuto content provider e dunque non fruire del § 230 CDA: Corte distr. Pennsylvania East. dist. 25.01.2021, CIVIL ACTION n° 20-3836, Putt e altri c. Tripadvisor e altri.

L’attrice riferisce di aver subito danni durante un viaggio in autobus in Nuova Zelanda, in occasione di vacanza acquistata tramite Tripadvisor (poi: T.), anzi di una sua partecipata (Viator inc.)). La gita in bus era stata organizzata da Canterbury Leisure Tours (presumibilmente compagnia di trasporti neozelandese).

Cita T. <<for negligence, misrepresentation and negligent infliction of emotional distress>>: dice che i convenuti sono <<responsible for their injuries because Defendants failed to use reasonable care in  their duties to investigate, examine, select, monitor and supervise their tour operators to ensure they operated safely and were qualified aswell as to disclose any information relating to whether they vetted Plaintiffs’ tour operator or the risks associated with Plaintiffs’ tour, thereby “misrepresent[ing] and/or conceal[ing] material facts and perpetuat[ing] the illusion that the bus tour would be operated by qualified, vetted[] and safe operators.”>>, p. 3-4.

T. naturalmente eccepisce anche il safe harbour del § 230 CDA.

L’attrice però dice che T. non è hosting, ma content provider.

La Corte allo stato non rigetta (dismissal) la domanda , perchè non esclude che effettivamente T. possa essere content provider : infatti circa uno stesso item of information, possono esserci più content prpovider, non necessariamente uno solo, p. 8.

Inoltre si esamina se sia valida l’accettazione della clausola di responsabilità apparentemente acettata dall’attrice. Ma la Corte, allo stato, non prende posizione (p. 13; qui anche la distinzione tra clickwrap agreements e browsewrap agreements, p. 12).

Sulla responsabilità dei sindaci di cooperativa s.r.l.

La Cassazione interviene sul tema con sentenza condivisibile (Cass. sez. I – 11/12/2020, n. 28357, rel. Terrusi), anche se priva di spunti di reale interesse

L’addebito consisteva nel non aver curato che la somma, pur incassata dal liquidatore nel conto corr. sociale, andasse poi effettivamente “a buon fine” e cioè restasse a disposizione per l’attività sociale. Infatti il fallimento successivo non aveva più reperita  detta somma (oltre 80 mln euro),  pur transitata (versata) sul conto bancario sociale.

La corte eroga i soliti e condivisibili insegnamenti sulla responsabilità dei sindaci:

  • <<I doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza, poichè si estendono a tutta l’attività sociale, in funzione della tutela e dell’interesse dei soci e di quello, concorrente, dei creditori sociali>>, sub IV
  • Questo accade, in particolare, <<quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (ex aliis Cass. n. 13517-14, Cass. n. 23233-13), poichè in tal caso il mantenimento di un comportamento inerte implica che non si sia vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori (o dei liquidatori) pur nella esigibilità di un diligente sforzo per verificare la situazione anomala e porvi rimedio, col fine di prevenire eventuali danni (cfr. di recente Cass. n. 18770-19)>>, ivi
  • La condanna richiede la prova <<di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: (i) dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; (ii) dell’evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell’amministratore (o, come nella specie, del liquidatore); (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell’attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno>>, sub V.
  • Il nesso di causa , in particolare, <<va provato da chi agisce in responsabilità nello specifico senso che l’omessa vigilanza è causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato (o limitato). Il sindaco non risponde, cioè, in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia. Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che l’ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l’ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato>>, ivi

Nel caso , il sindaco , essendosi dimesso l’11 luglio mentre la somma era stata messa in banca a fine maggio e a fine giugno precedenti, non aveva avuto il tempoi di raccogliere camapanelli di allarme sul fatto che dalla banca poi non sia stata concretamente messa a disposizione dell’impresa sociale (ma di terzi sine titulo).

O meglio, non è stata data prova di tali negligenze. Infatti <<il difetto di consequenzialità è infatti evidente, in quanto è pacifico che la T. aveva cessato dalla carica dopo pochi giorni dalla riscossione delle somme (l’11-7-1995) e niente è indicato, in motivazione, onde potersi sostenere che, medio tempore, le somme, regolarmente versate in conto, fossero state distratte, o alternativamente che vi fossero stati pagamenti cui associare ipotetiche anomalie d’impiego suscettibili di essere rilevate dal sindaco ancora in carica.   Tutto questo mina dalle fondamenta il ragionamento della corte del merito, poichè, ai sensi dell’art. 2407, non consente di giustificare – se non in termini assolutamente apodittici – il concorso nell’illecito del liquidatore>>, sub VI.

Si notino i tempi processuali: – fatti del 1995; – notifica della citazione di primo grado del maggio 2003; – sentenza di appello del 2014; – sentenza di Cassazione del dicembre 2020.

Si possono azionare diritto di parola e diritti fondamentali verso Google e Twitter? Non è pregiudizialmente escluso

L’annosa questione, del se il diritto di parola negli USA sia azionabile anche contro le grandi piattaforme (Big Tech), trova una possibile risposta positiva in US D.C. corte distrettuale del New Hampshire 28.01.2021, Civil No. 1:19-cv-978-JL, N. DeLima c. Google-Twitter.

Erano stato azionati (“pro se” : senza difesa tecnica) la violazione sia dei dirtti fondamentali ex 42 US Code § 1983 , sia  del Primo Emendamento: disposizioni, però, che sono riferite a condotte statali o pubbliche (state action), non a condotte di enti privati quali sono le Big Tech.

La corte ha rigettato ma non perchè sia pregiudizialmente escluso, bensì perchè l’attrice non ha sufficientemente argomentato in modo da poter ravvisare state acrtion anche nella condotta delle Big Tech.

Osserva infatti: <<Defendants are private companies and not state actors, and thus cannot be held liable under 42 U.S.C. § 1983, absent factual allegations that could lead to a finding of state action. DeLima’s complaint is devoid of any allegation that could transform either defendant into a state actor for purposes of a § 1983 claim>>, p. 12.

E poco sotto, circa il Primo Emendamento: <<DeLima repeatedly alleges in her complaint that Defendants’ have violated the First Amendment and discriminated against her based on her protected speech and viewpoint. Yet she acknowledges that Defendants are private companies and not government entities, which is fatal to her claim. “[T]he constitutional guarantee of free speech is a guarantee only against abridgment by government, federal or state.” Hudgens v. NLRB, 424 U.S. 507, 513 (1976). “[E]very First Amendment claim thus requires state action in some sense,” and DeLima has failed to allege any state action on the part of Defendants that could give rise to an alleged violation of her free speech rights. … She accordingly has failed to state a claim for violation of the First Amendment and Defendants’ motion to dismiss this claim is granted>>, p. 13.

Non c’è quindi chiusura pregiudiziale. Bisogna però argomentare, nel senso che la condotta delle Big Tech, in relazione alla esigenze soddisfatte dalle disposizioni de quibus, è parificabile alla condotta statale.

Da noi è pacifico che l’art. 2 Cost. riguiardi il rapporto verso qualunque ente, pubblico o privato che sia.

La corte poi rigetta pure per il safe harbour posto dal noto § 230 CDA communication decency act

(notizia della sentenza  e link presi dal blog di Eric Goldman)