Una rubrica di un periodico austriaco offre consigli di cura tramite erbe (rafano grattuggiato) per i malanni al piedeo
Una lettrice li segue ma riporta forti dolori a seguito di reazione tossica
Il punto è se possa invocare contro il giornale (rectius: l’editore) la responsabilità da prodotto difettoso: se cioè il giornale possa essere ritenuto tale.
La Corte di Giustizia (CG), con sentenza 10.06.2021, C-65/20, VI c. Krone Verlag, dice di no.
Non solo non rientrano nel campo applicativo della dir. 85/374 i servizi (ma solo i bnei mobili (§§ 27-29); ma l’esito non cambia anche ravvisando una incorporazione del servizio nel prodotto fisico (nel giornale, che tale è), § 32 ss-
Conta capire quale sia la legittima aspettativa del pubblico, § 33: e <<la difettosità di un prodotto è determinata sulla base di alcuni elementi intrinseci al prodotto stesso e che riguardano, in particolare, la sua presentazione, il suo utilizzo e il momento in cui è stato messo in circolazione.>>, § 35.
pertanto nel caso di specie, <<il servizio in questione, vale a dire il consiglio inesatto, non riguarda il giornale stampato che ne costituisce il supporto. In particolare, questo servizio non riguarda la presentazione o l’uso del giornale stesso. Pertanto, tale servizio non costituisce uno degli elementi che sono intrinseci al giornale stampato e che consentono, di per sé, di valutare se quel prodotto sia difettoso.>>, § 36.
Ragionare diversamente eliminerebbe la distinzione tra responsabilità da prodotto fisico e responsabilità da prestazione di servizio, che è netta nel diritto UE., § 38
Quest’ultima è l’affermazione sistematicametne più significativa, dato che la distinzione tra prodotto e sercvizio nell’economia digitale odierna ha perso molta importanza e ancor più la perderà)