Right of publicity e sua circolazione giuridica: novità dallo Stato di New York

Il diritto di NY regola ora espressamente la circolazione , anche mortis causa, del right of publicity.

Ne dà notizia Tyler Ochoa con post 1 giugn 2021 nel blog di Eric Goldman. e con un secondo post 2 giugno 2021 (ove anche menzione di analoghe legislazioni di altri stati) .

Viene inserita la sec. 50-F nelle consolidated laws di NY, Civil Rights ove dettagliata disciplina.

Si v. il § 2.a: <<Any person who uses a deceased personality’s name, voice, signature, photograph, or likeness, in any manner, on or in products, merchandise, or goods, or for purposes of advertising or selling, or soliciting purchases of, products, merchandise, goods, or services, without prior consent from the person or persons specified in subdivision four of this section, shall be liable for any damages sustained by the person or persons injured as a result thereof.>>

Sanzioni:

<<In any action brought under this section:

i. the person who violated the section shall be liable to the injured party or parties in an amount equal to the greater of two thousand dollars or the compensatory damages suffered by the injured party or parties, as a result of the unauthorized use, and any profits from the unauthorized use that are attributable to such use and are not taken into account in computing the compensatory damages.

ii. in establishing profits under this subdivision, the injured party or parties shall be required to present proof only of the gross revenue attributable to the unauthorized use, and the person who violated this section is required to prove his or her deductible expenses.

iii. punitive damages may also be awarded to the injured party or parties>>.

Durata:

 <<8. An action shall not be brought under this section by reason of any use of a deceased personality’s name, voice, signature, photograph, or likeness occurring after the expiration of forty years after the death of the deceased personality.>>

Circolazione

I §§ 3-7 regolano la circolazione giuridica di questo diritto, tra vivi e mortis causa. In quest’ultima eventualità, opera l’eventuale disposizione testamentaria (§ 3) oppure la disciplina legale della successione ab intestato (§ 5).

Obbligo di restituzione dei dati dal responsabile del trattamento al titolare

Sulla nota querelle tra Movimento 5 Stelle (M5S) e Associazione Rousseau (AR) si è pronunciato il Garante in via di urgenza sulla istanza di consegna dei dati (degli iscritti al M5S) ex art. 28.3.g reg. 676/2016 UE (provv. 01.06.2021 reg. provv. n. 223 del 01.06.2021, doc. web n. 9592011).

La disposizione citata prevede in capo al responsabile il dovere di restituire al trattamento i dati personali trattati .

La mancata consegna nella fase precedente  era sostanzialmente articolata sulla carenza di legittimazione attiva nella persona che aveva agito e sulla base del fatto che mancava un contratto regolativo del rapporto responsabile/titolare, come impone il reg. UE nell’incipt dell’art. 28.3.

Il Garante accoglie l’istanza di M5S così motivando:

<<RILEVATO che in base all’art. 28, par. 3, lett. g) del Regolamento, il responsabile del trattamento, “su scelta del titolare del trattamento”, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali “dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento” e a provvedere alla cancellazione delle copie esistenti “salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda laconservazione dei dati”; ritenuto che la predetta disposizione debba trovare applicazione anche laddove l’atto regolatorio delrapporto titolare/responsabile non lo preveda espressamente ovvero, come nel caso esame, sia precedente alla data di entrata invigore del Regolamento (come da atto di designazione dell’Associazione Rousseau quale responsabile del trattamento del 25aprile 2016); ciò allo scopo di tutelare – nel momento in cui subentri un rapporto conflittuale tra le parti – gli interessi del titolare deltrattamento e, in particolar modo, degli interessati che abbiano nel corso degli anni conferito i propri dati al Movimento 5 Stelle sullabase dell’informativa dal medesimo resa;

RITENUTO che, essendo circostanza incontestata che il Movimento sia il titolare del trattamento, è di conseguenza pacifico che, in tale qualità, abbia diritto di disporre dei dati personali degli iscritti per utilizzarli, limitatamente al perseguimento delle proprie finalità.  Tali dati, pertanto, potranno essere utilizzati per il perseguimento delle sole finalità istituzionali del Movimento per le quali tali datisono stati ad esso conferiti

RITENUTO pertanto che, con riferimento alla richiesta di consegna dei dati personali degli iscritti al Movimento ricorrano i presupposti per un intervento correttivo dell’Autorità ai sensi dell’art. 58. par. 2, lett. d) del Regolamento; ritenuto quindi di dover ingiungere all’Associazione Rousseau di provvedere, quale responsabile del trattamento, a dare attuazione al disposto di cui all’art.28, par. 3, lett. g) mediante consegna al Movimento 5 Stelle, nelle forme e secondo le modalità indicate dal titolare medesimo, di tutti i dati personali degli iscritti al Movimento, di cui l’Associazione risulti responsabile, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del presente provvedimento; ciò fermo restando l’ulteriore trattamento dei dati personali di quegli iscritti rispetto ai quali l’AssociazioneRousseau sia al contempo autonomo titolare del trattamento. Nelle more della consegna al Movimento dei dati in questione,Associazione Rousseau dovrà astenersi da ogni ulteriore trattamento dei dati stessi, tranne esplicite, specifiche richieste delMovimento>>.

Due osservazioni:

i) l’anteriorità dei fatti rispetto al reg. UE non risulta dedotta da AR, in base a quanto si legge nel provvedimento (salvo errore).

ii) l’affermazione di esistenza del dovere di riconsegna anche in mancanza di contratto (scritto, direi, pur se la disposizione tace sul punto) è probabilmente giusta. In quanto elemento centrale della difesa AR, però, meritava una motivazione più approfondita.

Possesso ad usucapionem del coerede

Un figlio, che abitava col padre, al decesso doi questi continua ad abitarvi a madre e fratelli però non viene consegnata copia della casa di casa nè costoro la reclamano o contestano l’uso della casa.

Ciò costituisce possesso idoneo all’usucapione? Dice di no Cass. sez. II n. 9359 del 08.04.2021, rel. Besso Marcheis.

Così osserva: <<La circostanza, poi, non poteva essere ritenuta “elemento di per sè sufficiente ad attestare il possesso” necessario per l’acquisto per usucapione della proprietà del bene. E’ vero che secondo questa Corte “il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso” (ex multis, Cass. 966/2019). A tal fine, però “egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (Cass. 10734/2018, Cass. 7221/2009, Cass. 13921/2002), “non essendo sufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune” (Cass. 966/2019). Pertanto, il fatto che M.Q., che già abitava con il padre l’appartamento e quindi aveva le chiavi del medesimo, abbia continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità non indica, di per sè, il possesso esclusivo dell’immobile.>>

Affermazione ineccepibile, anche se tutto sommato pianamente discendente dai principi in tema di usucapione.

Nemmeno la sostituzione della serratura sarebbe di per sè decisiva: <<diverso valore, invece, può avere secondo la giurisprudenza di questa Corte “la sostituzione della serratura – della quale tutti i coeredi hanno però la chiave – anche se, per tale ipotesi, devesi, comunque, provare che l’azione sia stata voluta e manifestata al fine d’escludere il compossesso dei coeredi e non piuttosto a fini d’ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell’immobile e di quanto in esso contenuto” (Cass. 1370/1999).>>. Precisazione anche questa ineccepibile ma ovvia.

Sulla tolleranza da parte degli altri coeredi , la SC osserva:  <<quanto, infine, al riferimento operato dalla Corte d’appello alla tolleranza da parte degli altri compossessori, va precisato – come sottolineano le ricorrenti – che “in tema di usucapione, per stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia quindi inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacchè nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (così, da ultimo, Cass. 11277/2015)>>.   Si tratta del passaggio più interssante.

Su quest’ultimo punto, conclude così la SC: <<In ogni caso, però, il riferimento alla tolleranza non è conferente nel caso di specie, in cui M.Q. essendo coerede era già (con)possessore e quello che doveva essere provato era l’esercizio esclusivo, nel senso di esclusione del compossesso dei coeredi, del dominio sulla res comune, prova il cui onere gravava sull’usucapiente (v. Cass. 13921/2002).>>