copyright su opera derivata

Il tentativo di registrare come opera dell’ingegno derivata la (nuova) statuetta dell’Oscar è stato rigettato anche in appello (amministrativo).

Si v. la decisione 23.07.2021 del Copyright review Board dello US Copyright Office, con le foto dell’opera originaria (non proprio tale, ad onor del vero, essendo anche essa a sua volta derivata: v. ivi, nota 1) messe vicino a quelle dell’opera derivata chiesta in registrazione-

la ragione del rigetto sta nella mancanza di originalità . che deve essere presente anche nella opera derivata (come da noi)

Le linee guida (Compendium) dell’Ufficio dicono al § 311.2 (3a ediz.): <<The amount of creativity required for a derivative work is the same as that required for a copyright in any other work. “All that is needed to satisfy both the Constitution and the statute is that the ‘author’ contributed something more than a ‘merely trivial’ variation, something recognizably ‘his own.’” Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, Inc., 191 F.2d 99, 10203 (2d Cir. 1951) (citing Chamberlin v. Uris Sales Corp., 150 F.2d 512, 513 (2d. Cir. 1945)). Thus, “the key inquiry is whether there is sufficient nontrivial expressive variation in the derivative work to make it distinguishable from the [preexisting] work in some meaningful way.” Schrock v. Learning Curve International, Inc., 586 F.3d 513, 521 (7th Cir. 2009).“While the quantum of originality that is required may be modest indeed,” courts have recognized that derivative works “[l]acking even a modest degree of originality. . . are not copyrightable.” L.Batlin &Son, 536 F.2d at 490; Durham Industries, Inc. v. Tomy Corp.,630 F.2d 905, 911 (2d Cir. 1980).

Miniscule variations do not satisfy this requirement, such as merely changing the size of the preexisting work. Merely recasting a work from one medium to another alone does not support a claimin derivative authorship. See L. Batlin & Son, 536 F.2d at 491. “Nor can the requirement of originality be satisfied simply by the demonstration of ‘physical skill’ or ‘special training.’” Id.>>

E poi : <<A registration for a derivative work only covers the new authorship that the author contributed to that work. It does not cover the authorship in the preexisting work(s) that has been recast, transformed, or adapted by the author of the derivative work. H.R.REP.NO.941476,at 57 (1976), reprinted in1976 U.S.C.C.A.N. at 5670>> (precisaizone peraltro ovvia).

La decisione dunque così applica la regola:

<<Reviewing the new authorship, it is clear that the Work does not qualify for copyright protection. The circular and cylindrical shapes of the Work’s base are not copyrightable, nor is the color or material in which the work is cast or the letters and stylized font. 37 C.F.R. § 202.1 (prohibiting registration of “[w]ords and short phrases . . . familiar symbols or designs; [and] mere . . . coloring”); Darden v. Peters, 488 F.3d 277, 287 (4th Cir. 2007) (the addition of “color, shading, and labels using standard fonts and shapes [to a preexisting work] fall within the narrow category of works that lack even a minimum level of creativity” required for registration); L. Batlin & Son, 536 F.2d at 490 (noting that changes in medium alone do not constitute originality); COMPENDIUM (THIRD) §§ 310.9, 311.2, 906.2, 906.4. Indeed, the newly added cylindrical base is a common shape for standard trophy or statute bases.2 The addition of the words and lettering at the base of the Work is likewise not sufficiently creative, as it amounts to a minor variation of a common trophy design. Taken as a whole, the new authorship simply does not distinguish the Work from the Prior Statuette. While the Office and an observer may be able to identify differences in the Work, these few differences are not sufficient to satisfy the creativity requirement. As discussed above, the new expression merely adds non-copyrightable elements to a prior work. Where a design combines uncopyrightable elements, it is protected by copyright only when the “elements are numerous enough and their selection and arrangement original enough that their combination constitutes an original work of authorship.” Satava, 323 F.3d at 811. Here, the new contributions are too few and minor to make the Work distinguishable from the Prior Statuette in a meaningful way. A claim to register a derivative work that adds only non-copyrightable elements to a prior work is not entitled to copyright registration.SeeBoyds Collection, 360 F. Supp. at 661; Waldman Publ’g Corp., 43 F.3d at 782 (requiring sufficient creativity in the new authorship contained in a derivative work)>

Anche l’eccezione di “modernizzazione” dell’iconica statuetta è rigettata: <<HFPA focuses heavily on the aesthetic value and merit of the Work, asserting that it created a modern version of an award with a “classic and iconic look.” Second Request at 9. The Work, HFPA contends, is thus far from an “inexpensive youth soccer team award.” This argument, however, misses the mark. The Office must use only objective criteria to determine whether a work satisfies the originality requirement.See COMPENDIUM (THIRD) § 310. In doing so, the Office does not consider the aesthetic quality of the Work, look and feel of the Work, the author’s artistic judgment, or the commercial appeal or success of the Work. COMPENDIUM (THIRD) §§ 310.2, 310.4, 310.6, 310.10. As the Supreme Court has cautioned, it is imprudent to make such aesthetic and subjective judgments when evaluating the copyrightability of particular works. See, e.g., Bleistein, 188 U.S. at 251 (“It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of [a work’s] worth.”). Therefore, no matter how aesthetically pleasing a work may be, that aspect does not weigh in favor of copyrightability.>>

La sentenza di solito citata intema di creatività nel US common law è quella del 1991 della Corte Suprema Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.,  più volte citata.

(notizia appresa dal post di R. Harvey nell’ottimo blog IPKat).

La nullità contrattuale per motivo illecito (art. 1345 cc) non comprende il contratto

In un’operazione di promessa di vendita di immobili pagati solo in parte con denaro e in parte con compensazione di crediti (sotto condizione sospensiva di omologa di concordato preventivo), nasce lite da parte del promissario acquirente, che chiede l’esecuzione in forma specifica della promessa.

Il convenuto cerca di sottrarsi , deducendo la nullità dell’impgno perchè basato su motivo illecito comune (art. 1345 cc): precisamente, in frode agli altri creditori, essendosi procurato il creditore contraente/attore in causa un vantaggio preferenziale assertiametne illecito.

La SC già nel 2011 nella stessa lite aveva detto: <<la Corte territoriale avesse disatteso l’orientamento «secondo cui il motivo illecito che, se comune ad entrambe le parti e determinante per la stipulazione, comporta la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa; onde l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l’invalidità del contratto in frode dei terzi, ai quali, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale (Cass. Sez. Un. 10603/1993). Nel caso di pregiudizio ai terzi creditori per violazione della par condicio nell’ambito di procedure concorsuali, la sanzione specifica prevista, nei congrui casi, dall’ordinamento è semmai l’inefficacia relativa o l’inopponibilità dell’atto ai creditori concorsuali, non certo la nullità (cfr., Cass. 20576/2010)» (Cass,. 8541 del 14.4.2011, cittata nella setnenza).

Punto riaffermato da Cass. n. 4701 del 22.02.2021, rel. Vella.: <<Nel lungo corso del presente giudizio, questa Corte ha già escluso, con la sentenza n. 8541 del 2011, che l’eventuale intento delle parti di recare pregiudizio ai terzi creditori, mediante accordi che violino la par condicio nell’ambito di procedure concorsuali , non integra la nullità del contratto, poiché, a differenza dal contratto in frode alla legge, per il contratto in frode a terzi l’ordinamento allestisce altri rimedi, tra i quali l’inefficacia relativa o l’inopponibilità dell’atto ai creditori concorsuali (cfr. Cass. Sez. U, 10603/1993; Cass. 20576/2010).

5.2. Non può quindi essere nuovamente messa in discussione in questa sede la (non) rilevanza, ai fini auspicati dalla ricorrente, del vantaggio economico conseguito dal Vinella rispetto agli altri creditori – quanto alla percentuale di soddisfacimento dei rispettivi crediti (100% a fronte del 63%) – peraltro frutto di più articolate pattuizione in forza delle quali il Vinella si è reso cessionario di crediti concordatari (con conseguente “alleggerimento” della massa passiva) che ha poi utilizzato, insieme al proprio, per pagare, mediante compensazione, parte del prezzo dovuto al Pedone per la vendita promessa di alcuni immobili. Peraltro, tale complesso di accordi non ha inficiato la procedura di concordato, che si è conclusa con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.>>

Vizi della merce venduta e rimedi possibili (eccezione di inadempimento e risarcimento del danno ex art .1494 cc)

Una partita di grano viziato venduto ad un oleificio ha generato ola lite poi dcisa da Cass. n. 14.986 del 28.5.2021, rel. Scarpa.

Sul lodo irrituale: <<l‘arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. Allorché, come nel presente giudizio, viene in discussione quale fosse l’oggetto della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d’interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato (cfr. Cass. Sez. 1, 24/03/2014, n. 6830)>>

Sulla eccezione di inadempimento: <<Deve allora considerarsi come l’eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall’ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l’inadempimento o l’imperfetto adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass. Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517) >>

Il compratore può, del resto, sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., <<non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall’inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all’uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all’obbligo di comportarsi secondo buona fede>>.

Syull’azine di danno ex art. 1494: <<l’azione di risarcimento dei danni proposta dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1494 c.c., sul presupposto dell’inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa, ben può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l’altro, che tale azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (Cass. Sez. 2, 29/11/2013, n. 26852; Cass. Sez. 2, 07/03/2007, n. 5202; Cass. Sez. 2, 07/06/2000, n. 7718). Il risarcimento per l’inadempimento del venditore correlato ai vizi della cosa esige certamente un rapporto causale immediato e diretto fra tale inadempimento e danno. Questa limitazione – imposta dall’art. 1223 c.c. – è fondata sulla necessità di limitare l’estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell’inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata, ovvero che comunque rientri nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all’apprezzamento dell’uomo di ordinaria diligenza. È tuttavia compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i suddetti caratteri normativamente richiesti, così come verificare che il compratore non abbia colpevolmente concorso nel cagionare il danno ed, anzi, abbia mantenuto una condotta diretta a limitare le conseguenze negative dell’inadempimento del venditore: tale valutazione del giudice del merito, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.>>

Cappotto termico e qualificazione a fini condominiali della relativa realizzazione

Il c.d. cappotto termico non costiuisce innovazione gravosa o voluttuaria ex art. 1121 cc. Così aveva deciso la corte di appello e così decide ora la SC con sentenza n° 10.371 del 20.04.2021, rel. Scarpa.

<<L’argomentazione dei giudici di merito è conforme all’interpretazione che questa Corte presceglie della norma indicata: si intendono innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono sull’entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua (Cass. Sez. 2, 18/01/1984, n. 428; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2408). In particolare, le innovazioni voluttuarie, consentite dal primo comma e vietate dal secondo comma dell’art. 1121 c.c., a seconda che consistano, o meno, in opere suscettibili di utilizzazione separata, sono quelle che, per la loro natura, estensione e modalità di realizzazione, esorbitino apprezzabilmente dai limiti della conservazione, del ripristino o del miglior godimento della cosa comune, per entrare nel campo del mero abbellimento e/o del superfluo (Cass. Sez. 2, 08/06/1995, n. 6496).>

Il “cappotto termico” da realizzare sulle facciate dell’edificio condominiale, al fine di migliorarne l’efficienza energetica, <<non è opera destinata all’utilità o al servizio esclusivo dei condomini titolari di unità immobiliare site nella parte non interrata del fabbricato, come sostengono i ricorrenti (proprietari di locali interrati serviti da autonomo ingresso). Le opere, gli impianti o manufatti che, come il “cappotto” sovrapposto sui muri esterni dell’edificio, sono finalizzati alla coibentazione del fabbricato in funzione di protezione dagli agenti termici, vanno ricompresi tra quelli destinati al vantaggio comune e goduti dall’intera collettività condominiale (art. 1117, n. 3, c.c.), inclusi i proprietari dei locali terranei, e non sono perciò riconducibili fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all’art. 1123, commi 2 e 3, c.c. Ne consegue che, ove la realizzazione del cappotto termico sia deliberata dall’assemblea, trova applicazione l’art. 1123, comma 1, c.c., per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (arg. da Cass. Sez. 2, 25/09/2018, n. 22720; Cass. Sez. 2, 15/02/2008, n. 3854; Cass. Sez. 2, 04/05/1999, n. 4403; Cass. Sez. 2, 17/03/1999, n. 2395; Cass. Sez. 2, 23/12/1992, n. 13655).>>

Responsabilità medica e consenso informato

Cass. 18.283 del 25.06.2021, rel. Scarano, interviene su na una fattispecie di responsabilità medica ove era anche stata dedotta una violazione del dovere di ottenere il consenso infomato(CI).

Non ci sono novità particolari ma solo un (utile) promemoria della disciplina del CI.

  • sono due distinti diritti quello al CI e all’intervento esattamente eseguito
  • il tipo di informazione da dare: <<l’informazione deve in particolare attenere al possibile verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 30/7/2004, n. 14638), dei rischi di un esito negativo dell’intervento (v. Cass., 12/7/1999, n. 7345) e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente (v. Cass., 14/3/2006, n. 5444), ma anche di un possibile esito di mera “inalterazione” delle medesime (e cioè del mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale), e pertanto della relativa sostanziale inutilità, con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc.) che ne derivano per il paziente (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826).La struttura e il medico hanno dunque il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, a suoi rischi, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonchè delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al livello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (v. Cass., 19/0/2019, n. 23328; Cass., 4/2/2016, n. 2177; Cass., 13/2/2015, n. 2854>>.
  • il CI va ottenuto <<anche qualora la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poichè la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni (v. Cass., 19/9/2014, n. 19731).>>
  • non può mai essere presunto o tacito <ma sempre espressamente fornito>
  • la struttura e il medico vengono  meno all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente <<non solo quando omettono del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando acquisiscano con modalità improprie il consenso dal paziente (v. Cass., 21/4/2016, n. 8035).  Si è da questa Corte ritenuto ad esempio inidoneo un consenso ottenuto mediante la sottoposizione alla sottoscrizione del paziente di un modulo del tutto generico (v., da ultimo, Cass., 19/9/2019, n. 23328; Cass., 4/2/2016, n. 2177), non essendo a tale stregua possibile desumere con certezza che il medesimo abbia ricevuto le informazioni del caso in modo esaustivo (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791) ovvero oralmente (v. Cass., 29/9/2015, n. 19212, ove si è negato che -in relazione ad un intervento chirurgico effettuato sulla gamba destra di un paziente, privo di conoscenza della lingua italiana e sotto narcosi – potesse considerarsi valida modalità di acquisizione del consenso informato all’esecuzione di un intervento anche sulla gamba sinistra, l’assenso prestato dall’interessato verbalmente nel corso del trattamento)>>
  • il consenso oralmente prestato non è detto che sia sempre necessariamanente invalido: <<In presenza di riscontrata (sulla base di documentazione, testimonianze, circostanze di fatto) prassi consistita in (plurimi) precedenti incontri tra medico e paziente con (ripetuti) colloqui in ordine alla patologia, all’intervento da effettuarsi e alle possibili complicazioni si è invero ritenuto idoneamente assolto dal medico e/o dalla struttura l’obbligo di informazione e dal paziente corrispondentemente prestato un pieno e valido consenso informato al riguardo, pur se solo oralmente formulato (cfr. Cass., 31/3/2015, n. 6439. Cfr. altresì Cass., 30/4/2018, n. 10325).>>

Marchi denominativi e ruolo del cognome (di persona famosa): sul giudizio di confondibilità

Trib. UE 16.06.2021, T-368/20, Smiley Miley Inc. c. EUIPO, decide la questione della registrabilità del segno denominativo MILEY CIRUS dopo opposizione che allega la seguente anteriorità grafico/denominativa :

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Si trata di utile sentenz aper ripassare ifodnametnali del giudizio di confondibilità, compresa il ruolo del segno costituetne nome/cognome, § 29.ss.

La componente visuale e fonetica porta ad un giudizio di somiglianza media, § 45-46.

Quella concettuale, invece , viene esclusa: <<As regards, next, the earlier mark CYRUS, it must be held that, contrary to what EUIPO claims, the fact that the name Cyrus is not a common surname does not necessarily support the inference, in the present case, that the relevant public will perceive that surname alone as the short version of the full name Miley Cyrus, thus identifying the same person. As has been stated in paragraph 37 above, Miley Cyrus markets her activities and performs on stage using her first name and surname taken together. By contrast, it has been neither suggested nor demonstrated that she has been known as a singer or actress by her surname alone. It is thus apparent that the fact that Miley Cyrus is well known, as a singer and actress, results from her first name and surname taken together, and not from her surname alone. Accordingly, the mere fact that that name is not common does not support the inference that the relevant public will perceive the word ‘cyrus’, taken alone, as referring to the famous singer and actress Miley Cyrus, who, according to the evidence before the Court, has specifically never used the name Cyrus in isolation in the course of her career. It must therefore be held that the earlier mark has no particular semantic meaning for the relevant public. 

It thus follows from the foregoing considerations that the applicant is correct in claiming that the marks at issue are conceptually different and that the Board of Appeal erred in finding that the conceptual comparison was neutral.>>, § 58-59.

Le componenti dette sono astrattamente compensabili, § 60, ed è cioè che avviene nel caso sub iudice <<The mark applied for, MILEY CYRUS, has a clear and specific semantic content for the relevant public given that it refers to a public figure of international reputation, known by most well-informed, reasonably observant and circumspect persons, as has been pointed out in paragraph 51 above, whereas the earlier mark has no particular semantic meaning. Furthermore, the reputation of the singer and actress Miley Cyrus is such that it is not plausible to consider that, in the absence of specific evidence to the contrary, the average consumer, confronted with the mark MILEY CYRUS designating the goods and services in question, will disregard the meaning of that sign as referring to the name of the famous singer and actress and perceive it principally as a mark, among other marks, of such goods and services (see, to that effect, judgment of 17 September 2020, EUIPO v Messi Cuccittini, C‑449/18 P and C‑474/18 P, not published, EU:C:2020:722, paragraph 36).    It follows that the conceptual differences existing in the present case between the marks at issue are such as to counteract the visual and phonetic similarities set out in paragraphs 44 to 46 above>, §§ 61-63

Risarcimento del danno non patrimoniale cagionato da lesione della privacy

Così ha statuito Cass. 11.020 del 26.04.2021, rel. Fidanzia, su istanza ex art. 152 c. priv. (probabilmente ex art. 15 c. priv.) per pubblicazione non giustificata di notizie riservate (precedenti provedimenti disciplinati subiti quale dipendente pubblico di chi ora è sottoposto a procedimneto disciplinere come avvocato):

<<In ordine al risarcimento dei danni, va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 17383 del 20/08/2020) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., da cui deriva (come intrinseco precipitato) quello di tolleranza della lesione minima , sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

Deve, inoltre, rilevarsi che il danno alla privacy, pur non essendo, come ogni danno non patrimoniale, in “re ipsa”, non identificandosi il danno risarcibile con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, può essere, tuttavia, provato anche attraverso presunzioni (vedi in materia di lesione del danno non patrimoniale dell’onore, Cass. n. 25420 del 26/10/2017, i cui principi, sotto il profilo della prova del danno, sono applicabili anche al caso in esame).>>

Quindi bene aveva deciso il Trib. a quo: <<Il Tribunale di Firenze ha avuto cura di verificare la “gravità della lesione” e la “serietà del danno”, evidenziando che la divulgazione di una pluralità di procedimenti disciplinari a carico dell’avv. M. – “peraltro generica e dunque maggiormente offensiva in quanto allusiva (aperta a qualunque interpretazione soggettiva) “- era stata effettivamente dannosa, determinando conseguenze inevitabilmente negative, oltre che sulla sfera emotiva dell’odierno controricorrente (già provato da procedimenti disciplinati infondati), sulla sua immagine e sulla sua reputazione sociale nel ristretto ambiente lavorativo in cui era da breve tempo entrato (due anni). In particolare, il giudice di merito ha messo in luce la condizione di particolare fragilità in cui si trova un avvocato iscritto all’Ordine forense solo da un paio d’anni, il quale è soprattutto impegnato nella costruzione di una propria immagine e credibilità professionale non solo in relazione ai potenziali clienti, ma anche rispetto a quei colleghi che possono così sensibilmente incidere sulla sua attività, anche per il futuro.>>

Concorrenza sleale per appropriazione di pregi da parte di società collaborante con l’ex socio

Un’agenzia di pubblicità cita per concorrenza sleale appropriativa una concorrente , lamentando la menzione di questa sul proprio sito web   dei nomi di clienti per cui avrebbe creato campagne pubblicitarie. I clienti “erano” invece dell’attrice.

Cass. 19.954 del 13.07.2021, rel. Nazzicone, afferma la slealtà appropriativa : <<La nozione ivi recepita, in definitiva, è ampia: vi è appropriazione dei pregi di un concorrente quando, in forme pubblicitarie o equivalenti, un imprenditore attribuisca ai propri prodotti o alla propria impresa qualsiasi caratteristica dell’impresa o dei prodotti concorrenti che sia considerata dal mercato come qualità positiva e diventi, quindi, motivo di preferenza e di turbamento della libera scelta del cliente. Ed invero, nel fatto stesso di pubblicizzare, su internet o su altro mezzo di comunicazione, come propri dati clienti reputati di prestigio o, comunque, significativi della qualità del servizio reso (“pregi”), ma in realtà riferibili ad un concorrente, vantando in tal modo una “storia imprenditoriale” che presuppone, contrariamente al vero, un’attività esercitata senza soluzione di continuità con quella di altra impresa concorrente, risiede il compimento di atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c.>>

Giudizio non contestabile,  direi, in quanto tutto sommato scontato.

Più stimolante è la circostanza -che potrebbe nel caso specifico complicare la valutazione-  per cui l’ex socio all’uscita dalla società aveva ottenuto il diritto sia di fare concorrenza che di menzionare  i clienti in passato seguiti. Egli aveva iniziato poi a collaborare con altra agenzia (la convenuta) alla quale aveva ceduto/cocnesso il diritto di menzione dei vechi clienti.

Può tale  circostanza mutare la qualificazione di slealtà appropriativa?

la SC dice di no.  Sarebbe cambiato qualcosa, prosegue la SC,  solo se fosse stato chiarito nel sito web che si trattava di clienti per i quali l’ex socio  aveva curato IN PASSATO  le campagne pubblcitarie.

E’ certo che con tale avveertimeto non ci sarebbe illecito.

Però la SC non indaga sull’esatta portata dell’autorizzazione alla concorrenza e alla menzione dei nomi, rilasciata al momenot dell’uscita dalla società (forse non se ne era discusso nelle fasi di merito).

Questa avrebbe potuto teoricamente scriminare la menzione dei clienti non solo da parte dell’ex socio ma anche da parte di società da lui costituite  o con cui avesse inizaito a collaborare.

Nemmeno indaga la SC l’atto successivo di concessione/cessione da parte dell’ex socio all’agenzia conveuta di tale diritto di menzione dei clienti

Responsabilità per concessione abisiva di credito: dovere del banchiere di prudente valutazione e legittimazione del curatore (Cass. 18.601 / 2021)

Cass. 16.810 del 30.06.2021, rel. Nazzicone, riepiloga lo stato dell’arte sul tema in oggetto.

Nella prima parte la SC discute in dettaglio il dovere del finanziatore (bancario spt.) di valutare con prudenza l’affidabilità di chi ha chiesto credito, § 3.1 ss.

Per cui difficile è la scelta del banchiere: <<Vero è che, di fronte alla richiesta di una proroga o reiterazione di finanziamento, la scelta del “buon banchiere” si presenta particolarmente complessa: astretto com’è tra il rischio di mancato recupero dell’importo in precedenza finanziato e la compromissione definitiva della situazione economica del debitore, da un lato, e la responsabilità da incauta concessione di credito, dall’altro lato.

Onde ogni accertamento, ad opera del giudice del merito, dovrà essere rigoroso e tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, secondo il suo prudente apprezzamento, soprattutto ai fini di valutare se il finanziatore abbia (a parte il caso del dolo) agìto con imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell’art. 43 c.p., o abbia viceversa, pur nella concessione del credito, attuato ogni dovuta cautela, al fine di prevenire l’evento.

Tale seconda situazione potrà, ad esempio, verificarsi ove la banca – pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa – abbia operato nell’intento del risanamento aziendale, erogando credito ad impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di razionale permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito allo scopo del risanamento aziendale, secondo un progetto oggettivo, ragionevole e fattibile.>>, § 3.5.3.

Nella seconda parte la SC applica l’interpretazione al caso concreto. Qui però deve affrotnare la questione, tipicametne concorsuale, del se tale azione competa alla curatela (legittimazione di questa). E sceglie la via della risposta positiva: il curatore ha legittimazione.

Infatti <<Tale azione – in effetti – spetta senz’altro al curatore, come successore nei rapporti del fallito, ai sensi dell’art. 43 L. Fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del predetto, trattandosi di lesione del patrimonio dell’impresa fallita e di un diritto rinvenuto dal curatore nel patrimonio di questa.

Nel contempo, tuttavia, occorre altresì considerare come, aperto sul patrimonio del fallito il concorso dei creditori, come prevedono gli artt. 51 e 52 L. Fall. questi non possono più agire individualmente in via esecutiva o cautelare sui beni compresi in quel patrimonio, ma solo partecipare al concorso.

Al curatore, invero, spetta la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., di cui tutti creditori beneficeranno; così, al curatore spettano le azioni revocatorie di cui all’art. 2901 c.c. e art. 66 L. Fall., nonchè le azioni di responsabilità contro gli organi sociali, ivi compresa quella dei creditori per “l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” (art. 2394-bis c.c. e art. 146 L. Fall.).

In definitiva, è pur vero che il curatore non è legittimato all’azione di risarcimento del danno diretto patito dal singolo creditore per l’abusiva concessione del credito quale strumento di reintegrazione del suo patrimonio singolo, ove quest’ultimo dovrà dimostrare lo specifico pregiudizio a seconda della relazione contrattuale intrattenuta con il debitore fallito, e ciò con specifico riguardo al diritto leso a potersi determinare ad agire in autotutela, oppure ad entrare in contatto con contraenti affidabili – posto che la concessione del credito bancario lo abbia indotto, ove creditore anteriore, a non esercitare i rimedi predisposti dall’ordinamento a tutela del credito, e, ove creditore successivo a quella concessione, a contrattare con soggetto col quale altrimenti non avrebbe contrattato – in quanto si tratta di diritto soggettivo afferente la sfera giuridica di ciascun creditore.

E, tuttavia, la situazione muta, ove si prospetti un’azione a vantaggio di tutti i creditori indistintamente, perchè recuperatoria in favore dell’intero ceto creditorio di quanto sia andato perduto, a causa dell’indebito finanziamento, del patrimonio sociale, atteso che il fallimento persegue, appunto, l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio.

Si tratta di un danno al patrimonio dell’impresa, con la conseguente diminuita garanzia patrimoniale della stessa, ai sensi dell’art. 2740 c.c., scaturita dalla concessione abusiva del credito, che abbia permesso alla stessa di rimanere immeritatamente sul mercato, continuando la propria attività ed aumentando il dissesto, donde il danno riflesso ai tutti i creditori.

Ecco dunque che il curatore che agisce per il ristoro del danno alla società tutela nel contempo la massa creditoria dalla diminuzione patrimoniale medesima.

Un simile danno riguarda tutti i creditori: quelli che avevano già contrattato con la società prima della concessione abusiva del credito de qua, perchè essi vedono, a cagione di questa, aggravarsi le perdite e ridursi la garanzia ex art. 2740 c.c.; quelli che abbiano contrattato con la società dopo la concessione di credito medesima, perchè (se è vero che a ciò possa aggiungersi pure la causa petendi di essere stati indotti in errore, ed allora individualmente, dall’apparente stato non critico della società, è pur vero che) del pari avranno visto progressivamente aggravarsi l’insufficienza patrimoniale della società, con pregiudizio alla soddisfazione dei loro crediti.>> § 3.6.2.

L’ Executive Order del presidente Biden per promuovere la concorrenza nell’economia statunitense

Ieri 9 luglio l’amministrazione Biden ha emesso l’Executive Order (EO) on Promoting Competition in the American Economy.

E’ l’EO n. 14.036, come si legge in wikipedia .

GLi EO non sono fotne diretta di diritto erga omnes ma solo ordini alle varie amministrazioni (di valutare riforme normative per quanto in proprio potere).

Qui la scheda informativa approntata dall’Amministrazione.

Segnalo qui alcuni punti.

  • ridurre la diffusione dele clausole di non concorrenza imposte dalle aziende ai dipendenti, assai diffuse in USa;
  • quanto al digital world, questa la sintesi iniziale: << The American information technology sector has long been an engine of innovation and growth, but today a small number of dominant Internet platforms use their power to exclude market entrants, to extract monopoly profits, and to gather intimate personal information that they can exploit for their own advantage. Too many small businesses across the economy depend on those platforms and a few online marketplaces for their survival. And too many local newspapers have shuttered or downsized, in part due to the Internet platforms’ dominance in advertising markets. … This order affirms that it is the policy of my Administration to enforce the antitrust laws to combat the excessive concentration of industry, the abuses of market power, and the harmful effects of monopoly and monopsony — especially as these issues arise in labor markets, agricultural markets, Internet platform industries, healthcare markets (including insurance, hospital, and prescription drug markets), repair markets, and United States markets directly affected by foreign cartel activity.
         It is also the policy of my Administration to enforce the antitrust laws to meet the challenges posed by new industries and technologies, including the rise of the dominant Internet platforms, especially as they stem from serial mergers, the acquisition of nascent competitors, the aggregation of data, unfair competition in attention markets, the surveillance of users, and the presence of network effects.
         Whereas decades of industry consolidation have often led to excessive market concentration, this order reaffirms that the United States retains the authority to challenge transactions whose previous consummation was in violation of the Sherman Antitrust Act (26 Stat. 209, 15 U.S.C. 1 et seq.) (Sherman Act), the Clayton Antitrust Act (Public Law 63-212, 38 Stat. 730, 15 U.S.C. 12 et seq.) (Clayton Act), or other laws.  See 15 U.S.C. 18; Standard Oil Co. v. United States, 221 U.S. 1 (1911). >>
  • <internet service>: migliorare la situazione dei consumatori sotto alcuni specifici profili (qui di minor intersse): v. facts shet alla voce relativa;
  • <technology>: v. fact sheet relativa voce e spt. i profili antitrust, naturalmente:

A)  Big Tech platforms purchasing would-be competitors: Over the past ten years, the largest tech platforms have acquired hundreds of companies—including alleged “killer acquisitions” meant to shut down a potential competitive threat. Too often, federal agencies have not blocked, conditioned, or, in some cases, meaningfully examined these acquisitions.

Per cui il Presidente annuncia una policy <<of greater scrutiny of mergers, especially by dominant internet platforms, with particular attention to the acquisition of nascent competitors, serial mergers, the accumulation of data, competition by “free” products, and the effect on user privacy>>.

B) Big Tech platforms gathering too much personal information:  Many of the large platforms’ business models have depended on the accumulation of extraordinarily amounts of sensitive personal information and related data.

Per questo il Presidente encourages the FTC to establish rules on surveillance and the accumulation of data.

C) Big Tech platforms unfairly competing with small businesses:  The large platforms’ power gives them unfair opportunities to get a leg up on the small businesses that rely on them to reach customers. For example, companies that run dominant online retail marketplaces can see how small businesses’ products sell and then use the data to launch their own competing products. Because they run the platform, they can also display their own copycat products more prominently than the small businesses’ products..

Pertanto, il Presidente <encourages the FTC to establish rules barring unfair methods of competition on internet marketplaces>.

I rimedi proposti perà o mancano o sono genericissimni. Si v. l’accurato commento del prof. Hovenkamp President Biden’s Executive Order on Promoting Competition: an Antitrust Analysis, in ssrn :

<<While the President’s Executive Order has been touted as a “Progressive” document, its content falls short of that. It does notsuggest thatthe antitrust enforcement agencies break up any firms, other than becoming more aggressive about mergers. Nor does it contain any general expression of concern about vertical integration as such or advocacy for removal of antitrust immunities.Consistent with antitrust policy generally, it repeatedly expresses concerns about market power,or the power to profit by charging high prices,butitnevercomplainsabout large firm size as such. Further, while it discusses market power repeatedly, it does not speak aboutdisplacing antitrusts current economicapproachwithconcerns aboutpolitical power or large firm size.To the contrary,it makes no reference to political powerat all,except for this one telling passagethat it quotesfrom a 1957 Supreme Court decision declaring that the Sherman Act:

rests on the premise that the unrestrained interaction of competitive forces will yield thebest allocation of our economic resources, the lowest prices, the highest quality and the greatest material progress, while at the same time providing an environment conducive to the preservation of our democratic political and social institutions.

The passage is important for what it does notsay about political power, even during a period ofgreat antitrust expansion. The goals areto achieve the bestallocation ofeconomicresources, lowest prices, highest quality, and greatest material progressbut all of this within an environment that is conducive to the preservation of our democratic institutions>>, pp. 3-4