Rimedi risarcitori, restitutori e punitivi in caso di violazione brevettuale

E’ intervenuta in tema di violazione brevettuale Cass. n. 5.666 del 02.03.2021, rel. Iofrida, Cappellotto spa c. Farid Industrie spa.

A parte alcune interessanti spunti processuali (per i quali servirebbe conoscere gli atti di causa ma sui quali comunque non mi fermo), due sono quelli qui  ricordati: novità intrinseca e rimedi ex art. 125 cpi,

Sul primo, nulla di interessante, ripetendo tralatice posizioni sulla differenza tra invenzine e modello di utliità: <<In conclusione, mentre sono brevettabili come modello di utilità i trovati che incrementano la comodità d’uso, grazie a soluzioni che migliorano l’efficacia di un prodotto noto, senza introdurre modifiche rivolte a risolvere specifici problemi di funzionamento delle versioni precedenti di quello, sono brevettabili come “invenzioni di perfezionamento o di combinazione” tutti quei trovati che consistono in modifiche rappresentanti, ad un tecnico medio del ramo, una soluzione nuova e non evidente ad uno specifico problema posto dal funzionamento dei precedenti prodotti analoghi.

Orbene, poichè le cosiddette “invenzioni di combinazione” sono caratterizzate dall’esplicito utilizzo di tecniche e procedimenti in tutto o in parte già noti, raggiungendosi un risultato nuovo attraverso la loro coordinazione originale, rispetto ad esse i requisiti di novità ed originalità vanno valutati proprio in relazione al quid pluris rappresentato dalla combinazione ed utilizzazione dei suddetti elementi (ancorchè non nuovi), al fine di ravvisare la sussistenza di un contributo inventivo ulteriore rispetto alla pura e semplice continuità tecnica e, trattandosi di questione di fatto, tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, ora nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5>>

Più interessante il secondo tema, relativo all’art. 125 cpi, che richiede ancora sistemazione ermeneutica.

– I-

Qualche passaggio lascia perplessi. Ad es.:  <<Il comma 1 della disposizione in esame individua, tuttavia, dei parametri da cui potere desumere indirettamente il danno, sia pure in via di approssimazione (quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione): si fa rinvio, tra i criteri da seguire per determinare l’entità del pregiudizio subito dal titolare della privativa, non soltanto al tradizionale pregiudizio di tipo patrimoniale, ma anche alla categoria del danno morale, quale il danno all’immagine commerciale dell’imprenditore, o la perdita di investimenti pubblicitari, ed al parametro dei benefici ricavati dal contraffattore (indipendentemente quindi dalla retroversione degli utili, di cui al comma 3, della disposizione in esame, che può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento), in un’ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria, giustificata dall’obiettivo di tutela di una corretta attività di mercato. Si tratta, in buona sostanza, di una regola speciale nell’ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente, attraverso un pagamento commisurato alla perdita et ricchezza sopportata, chi ha subito la violazione.>>

Il danno morale, anche concesso che si applichi alle imprese collettive e non solo alle persone fisiche, non comprende la perdita di inverstimenti pubblicitari (cocnetto -poi- che andrebbe prima definito) , i quali semmai costituiscono danno emergente.

Poi non cbhiarisce la distinzione (civilistica) tra indennità e riparazione, usandolo con troppa leggerezza

Ancora, non è una regola speciale all’interno del risarcimento: o è compensazione d ipregiudizio, e allora vi rientra in toto, o non mira a compensare, e allora è altro dalla compensazione.

-II-

sul c. 2: <<senza l’onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa royalty pretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell’autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un c.d. “minimo obbligatorio”.>>.

Bisogna intendersi: non deve dimostrare la propria ipotetica royalty, ma deve però dimostrare (ex onere della prova, art. 2697 cc) quella ipotetica di mercato per casi simili (cosa non facile, dovendosi trovare un’invenzione simile)

-III-

Circa il c. 3 della’rt. 125 cpi, <<il titolare danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore.

Si tratta sempre di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che può quindi cumularsi al danno emergente e che può essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito>>.

Errore concettuale: non è risarcimento ma punizione o quanto meno restituzione di indebito (a scusa, però, va detto che c’è pure qualche dottrina che parla di compensazoine).

Quindi nemmeno è ristoro del lucro cessante, essendo statisticametne improbabilissimo che lo stesso utile l’avrebbe prodotto la vittima: esso dipende da svariati fattori (quindi a rigore nemmeno si tratta di restituzine di indebito).

-IV-

Ai sensi del risarcimenot ex c. 1, dice la SC,  <SI DEVE> tener conto degli utili del contraffattore. Passaggio importate, ma forse azzardato.

-V-

calcolo dei profitti: <<Questa Corte (Cass. 8944/2020) ha poi, di recente, rilevato che l’utile percepito dal contraffattore non corrisponde all’intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di distribuzione) dal ricavo totale.>>.

Aspetto praticamente assai significativo e di competenza in prima battuta degli aziendalisti (ma poi pure dei giuristi)

-VI-

Perplessi lascia il § 6.8, che censura la royalty media a favore dell’applicazione del MOL (margine operativo lordo) incremetnale proprio della vittima , calcolato però sul fatturato del violatore.

Errato, però.

O si applica il c.1 (eventualmente col minimo sindacale del c.2) o  il c.3.

Se si applica il c-.1 , il fattorato del violatore è irrilevante dovendosi guardare ai suoi profitti/utili e comunqjue è solo  un possibile spunto (a mio parere rararamente sarà utile).

Se si applica il c.3, il MOL della vittima è irrilevante, rlevando solo quellodel violatore.

Discriminazione nelle ricerche di alloggi via Facebook: manca la prova

Una domanda di accertamento di violazione del Fair Housing Act e altre leggi analoghe statali (carenza di esiti – o ingiustificata differenza di esiti rispetto ad altro soggetto di diversa etnia- dalle ricerche presuntivamente perchè eseguite da account di etnia c.d. Latina) è rigettata per carenza di prova.

Da noi si v. spt. il d. lgs. 9 luglio 2003 n. 216 e  il d . lgs. di pari data n° 215 (autore di riferimento sul tema è il prof. Daniele Maffeis in moltri scritti tra cui questo).

Nel mondo anglosassone , soprattutto statunitense, c’è un’enormità di scritti sul tema: si v. ad es. Rebecca Kelly Slaughter-Janice Kopec & Mohamad Batal, Algorithms and Economic Justice: A Taxonomy of Harms and a Path Forward for the Federal Trade Commission, Yale Journal of Law & Technology

Il giudice così scrive:

<In sum, what the plaintiffs have alleged is that they each used Facebook to search for housing based on identified criteria and that no results were returned that met their criteria. They assume (but plead no facts to support) that no results were returned because unidentified advertisers theoretically used Facebook’s Targeting Ad tools to exclude them based on their protected class statuses from seeing paid Ads for housing that they assume (again ,with no facts alleged in support) were available and would have otherwise met their criteria. Plaintiffs’ claim  that Facebook denied them access to unidentified Ads is the sort of generalized grievance that is insufficient to support standing. See, e.g., Carroll v. Nakatani, 342 F.3d 934, 940 (9th Cir. 2003) (“The Supreme Court has repeatedly refused to recognize a generalized grievance against allegedly illegal government conduct as sufficient to confer standing” and when “a government  actor discriminates on the basis of race, the resulting injury ‘accords a basis for standing only to those persons who are personally denied equal treatment.’” (quoting Allen v. Wright, 468 U.S. 737, 755 (1984)).9 Having failed to plead facts supporting a plausible injury in fact sufficient to confer standing on any plaintiff, the TAC is DISMISSED with prejudice>.

Così il Northern District of California 20 agosto 2021, Case 3:19-cv-05081-WHO , Vargas c. Facebook .

Il quale poi dice che anche rigattando quanto sorpa, F. srebbe protetta dal safe harbour ex § 230 CDA e ciò nonostante il noto precedente Roommates del 2008, dal quale il caso sub iudice si differenzia:

<<Roommates is materially distinguishable from this case based on plaintiffs’ allegations in the TAC that the nowdefunct Ad Targeting process was made available by Facebook for optional use by advertisers placing a host of different types of paidadvertisements.10 Unlike in Roommates where use of the discriminatory criteria was mandated, here use of the tools was neither mandated nor inherently discriminatory given the design of the tools for use by a wide variety of advertisers.

In Dyroff, the Ninth Circuit concluded that tools created by the website creator there, “recommendations and notifications” the website sent to users based on the users inquiries that ultimately connected a drug dealer and a drug purchaser did not turn the defendant who ontrolled the website into a content creator unshielded by CDA immunity. The panel confirmed that the tools were “meant to facilitate the communication and content of others. They are not content in and of themselves.” Dyroff, 934 F.3d 1093, 1098 (9th Cir. 2019), cert. denied, 140 S. Ct. 2761 (2020); see also Carafano v. Metrosplash.com, Inc., 339 F.3d 1119, 1124 (9th Cir. 2003) (where website “questionnaire facilitated the expression of information by individual users” including proposing sexually suggestive phrases that could facilitate the development of libelous profiles, but left “selection of the content [] exclusively to the user,” and defendant was not “responsible, even in part, for associating certain multiple choice responses with a set of physical characteristics, a group of essay answers, and a photograph,” website operator was not information content provider falling outside Section 230’s immunity); Goddard v. Google, Inc., 640 F. Supp. 2d 1193, 1197 (N.D. Cal. 2009) (no liability based on Google’s use of “Keyword Tool,” that  employs “an algorithm to suggest specific keywords to advertisers”).  

Here, the Ad Tools are neutral. It is the users “that ultimately determine what content to  post, such that the tool merely provides ‘a framework that could be utilized for proper or improper  purposes, . . . .’” Roommates, 521 F.3d at 1172 (analyzing Carafano). Therefore, even if the plaintiffs could allege facts supporting a plausible injury, their claims are barred by Section 230.>>

(notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

Marchio di forma costituito dalla forma del calzare (sul sandalo Crocs)

Si pronuncia la corte di appello svedese IP sulla registrabilità del marchio di forma costituito dalla forma dei sandali Crocs:

Crocs - CLASSIC UNISEX - Sandali da bagno - red

(immagine presa da internet, in zalando.it)

Il sempre difficile tema dei marchi di forma è esaminato dal Patent and Market Court of Appeal (Patent- och marknadso ̈verdomstolen), decision of 2 December 2020 – PMT 7014-19: ne dà notizia GRUR International, in corso di pubblicazione , offrendo traduzione inglese e breve nota di B. Marusic.

Qui segnalo che:

1) le caratteristiche essenziali trovate in primo grado sono cinque: <<The parties in the case are of the opinion that the essential features of the mark are the heel strap, the flat rivets, the wide and round toe part, and that there are holes onthe top and on both sides.>>.

2) la corte di appello le riduce a due, anzi tre: <<According to the Patent and Market Court of Appeal, the essential features of the trade mark thus consist partly of the heel strap and partly of the holes on the top and on the sides>> (stringa di chiusura e fori superiori/laterali)

3) circa i fori, l’aspetto pià interessante, essi non sono dettati dalla esigenza funzionale di favorire la ventilazione e lo scorrimento dell’acqua, osserva la Corte: infatti avrebbero potuto essere collocati o disegnati diversamente o altrove,  senza pregiudicare la esigenza funzionale: <<The assessment of whether the mark consists only of a shape which results from the nature of the good will thus be made with regard to the holes on the shoe and the heel strap. Like the Patent and Market Court, the Patent and Market Court of Appeal assesses that the heel strap only has a generic function of holding the shoe in place. Regarding the holes on the shoe as an essential feature, in this context they must be understood as holes with the number, size and detailed design as well as the location that appears from the trade mark registration. The evidentiary procedure in the case shows that the holes have the function of increasing ventilation. The holes on the sides have been designed and placed in such a way that water, for example, should be able to flow out easily. The fact that an item of footwear of the current type has good ventilation and enables water to drain out must certainly be assumed to be considered as properties that a consumer demands from competitors’ goods. However, this can be accomplished in several different ways. It is possible to vary the design – for example in terms of the number of holes, their size, shape and location – to achieve the same functions as in the holes in the Crocs shoe. The scope for variations in the design is thus almost infinite. The conclusion of the Patent and Market Court of Appeal is therefore that the trade mark cannot be considered to consist only of a shape that results from the nature of the goods>>.

Questione spinosa: da un lato, il margine d manovra per i concorrenti  è limitato, non avendo altri spazi in cui inserire i fori; dall’altro, anche la diversa realizzabilità dei fori non toglie che il loro inserimento sia dovuto solo a motivi funzinali o comunque abbia di fatto scarsa arbitrarietà e dunque distintività.

E’ valido il preliminare stipulato in regime quinquennale di inalienabilità (anche se con immissione immediata in possesso)

Secondo Cass. n. 21.605 del 28.07.2021, rel. Picaroni, Franco c. Petrone, è valido l’obbligo alla vedita definitica stupulata in regile di inalienabilità quyinquennale  a seguito di normativa ex L. 865/1971 e convnezione col Comuneex art. 27. della stessala

Infatti  la convenzione stipulata con atto pubblico tra l’Ente territoriale ed il concessionario <<impegnava questi a costruire entro due anni dal rilascio della concessione, e prevedeva che le opere realizzate non potessero essere alienate per cinque anni dalla data della convenzione, trascorsi i quali rimaneva necessaria la verifica da parte del Comune, previa segnalazione del concessionario, del possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti richiesti.  In questo modo, conformemente alla previsione di legge richiamata, era preservata la destinazione dell’area e quindi assicurata la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso alla formazione del Piano per gli insediamenti produttivi.  3.2. Nessuno dei vincoli discendenti dalla convenzione risulta incompatibile con la conclusione del preliminare in oggetto posto che, come evidenziato dalla Corte d’appello, la stipula del rogito era fissata alla scadenza del periodo di inalienabilità delle opere, e, ai sensi dell’art. 11 della convenzione, il Franco avrebbe dovuto darne preventiva segnalazione al Comune, per consentire la verifica della sussistenza, in capo al Petrone, dei requisiti necessari per subentrare nella gestione dell’attività produttiva da svolgersi  nell’area in oggetto.>>

Esito alquanto scontato, almeno a livello teorico: se il divieto riguarda l’effetto traslativo, la facoltà di stipulare un  mero obbligo (come il preliminare) non viene incisa. A fini pratici, però, è utile il chiarimetno, poichè il rischio di tesi, per  cui il divieto vada esteso analogicamnte, è sempre dietro l’angolo.

Nè vi osta ll’immissione immediatga inpossesso (preliminare con effetti anticipati): <<La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito da tempo che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori (Cass. Sez. U 27/03/2009, n. 7930; Cass. 26/04/2010, n. 9896; Cass. 16/03/2016, n. 5211). In assenza di anticipazione di effetti traslativi, l’immissione nel possesso del promissario acquirente in quanto evenienza fattuale non poteva incidere sugli obblighi discendenti dalla convenzione a carico del promittente venditore, essendo piuttosto funzionale al progetto dei contraenti, trasfuso nel preliminare, di realizzare insieme l’opera prevista dalla convenzione (pag. 6 della sentenza impugnata)>>.

Ancora sugli annuari on line che usano dati personali degli ex studenti

In Knapke v. Peopleconnect Inc , 10.08.2021, un Tribunale di Washington decide una lite sul right of publicity sfruttato indebitamente dall’annuario Classmates (C.) (nella fattisecie proponendo nome e immagine in niserzioni publiciitarie).

C. pubblica annuari di scuola e università, parte gratjuitamente (ma con pubblicità) e parte a pagamento.

C. si difende strenuamente ma la corte rigetta la domanda di dismiss.

E’ rigettata l’eccezione di safe harbour ex 230 CDA, trattandosi di materiale proprio e non di soggetti terzi.

Inoltre si v. le analitiche difese di C..

La più interessante è basata sul First Amendment: <<Classmates argues that “where a person’s name,  image, or likeness is used in speech for ‘informative or cultural’ purposes, the First Amendment renders the use ‘immune’ from liability.”>> (sub F).

La corte però la rigetta.

Avevo già dato notizia mesi fa di altro caso relativo agli annuari, CALLAHAN v.
ANCESTRY.COM INC..

(notizia e link tratti dal blog di Eric Goldman)

Marchi , keyword advertising e confondibilità

Lo studio legale JIM ADLER (che usa chiamarsi The Texas Hammer!) , specialista in risarcimento del danno alla persona, nota che un  centro di liquidazione sinistri ha acquisto il suo nome nel c.d keyword advertising tramite motori di ricerca e gli fa causa, invocando la violazione della legge marchi.

In primo grado non ha successo ma in appello si: v. l’appello del 5 circuito 10.08.2021, Case: 20-10936 , Jim S. Adler PC +1 c. McNeil Consultants, L.L.C ed altri.

Si trattava di un c.d. click to call advertisment (porta ad un call center): <If a user clicks on the advertisement using a mobile phone, the advertisement  causes the user’s phone to make a call rather than visit a website. McNeil’s  representatives answer the telephone using a generic greeting. The complaint alleges that the ads “keep confused consumers, who were specifically searching for Jim Adler and the Adler Firm, on the phone and talking to [McNeil’s] employees as long as possible in a bait-and-switch effort to build rapport with the consumer and ultimately convince [the consumer] to engage lawyers referred through [McNeil] instead.”>.

I requisiti della fattispecie di violazione sono indicati alle pp. 6/7.

Il punto più interessante è che nella fattispecie concreta l’uso del marchio ADLER da parte del convenuto non è visibile ai consumatori, p. 10.

La corte di appello però non ritien tale caratteristica decisiva: la visibilità/riconoscibilità non è necesaria per accogliere la domanda di contraffazione e il precedente invocato non porta l’effetto voluto dai convenuti: <<In support of its conclusion that the use of a trademark must be visible to a consumer, the district court2 relied on 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com,  Inc., 722 F.3d 1229, 1242–49 (10th Cir. 2013). In that case, though, the Tenth  Circuit explicitly avoided deciding whether a Lanham Act claim requires that  the use of a trademark be visible to the consumer. The district court in the  case had observed that a user who sees sponsored advertisements has no way  of knowing whether the defendant reserved a trademark or a generic term.  Id. at 1242–43. The district court explained that “it would be anomalous to  hold a competitor liable simply because it purchased a trademarked keyword  when the advertisement generated by the keyword is the exact same from a  consumer’s perspective as one generated by a generic keyword.” Id. at 1243.

The Tenth Circuit noted that the argument had “some attraction”  but then stated that “if confusion does indeed arise, the advertiser’s choice  of keyword may make a difference to the infringement analysis even if the  consumer cannot discern that choice.” Id. The Tenth Circuit’s reasoning reflects that the absence of the trademark could be one but not the only factor to consider in evaluating the likelihood of confusion. Ultimately, that court concluded that it “need not resolve the matter because 1–800’s directinfringement claim fails for lack of adequate evidence of initial-interest  confusion.” Id. 

We conclude that whether an advertisement incorporates a trademark  that is visible to the consumer is a relevant but not dispositive factor in  determining a likelihood of confusion in search-engine advertising cases>>

(notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

Patto parasociale, patto di gestione e delibere attuative del CdA nelle s.r.l.

Mentre il patto parasociale è ammesso e disciplinato dall’. 2341 bis cc  per le SPA e nessuna disciplina invece per le SRL, il c.d patto di gestione è di assai più dubbia liceità-

L’attore aveva censurato di nullità tre delibere del CdA (e una dell’assemblea sociale) perchè esecutive di patto di gestione illecito: <<l’attore incentra la propria allegazione di invalidità delle delibere sull’essere le stesse state adottate in pedissequa esecuzione del patto parasociale firmato l’8.7.2020 dalle altre due socie in contrasto con l’interesse sociale e con le norme inderogabili regolanti le prerogative degli amministratori nonché in odio del fratello, come tale illecito, mentre la convenuta sottolinea il carattere corrispondente all’interesse sociale sia delle previsioni del patto sia delle delibere applicative e, quindi, la liceità di entrambi>>

Secondo Trib. Milano decr. 17.12.2020 n. cron. 3106/2020, RG 40994 / 2020 (di cui ha dato notizia Busani su il Sole 24 ore il 26 luglio u.s.),  non serve distinguere tra patto parasociale/sindacato di voto , lecito, e patto/sindacato di gestione , probabilmente illecito, patto di gestione da intendersi così: <<sindacato di gestione, come in sostanza afferma l’attore, patto stipulato al fine di delineare le linee di sviluppo dell’attività sociale impegnando al riguardo o direttamente i soci amministratori ovvero i soci non  amministratori perché influiscano sull’organo gestorio ovvero ancora anche direttamente gli amministratori non soci, o patto questo di ben più dubbia liceità, da un lato non essendo riconducibile alle figure tipizzate dall’art.2341bis cc e d’altro lato incidendo “su comportamenti di soggetti che, a differenza dei soci, sono investiti inderogabilmente di una funzione, hanno cioè l’intera ed esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa sociale, nell’interesse della società ed anche dei terzi” venendosi così a creare “una situazione di potenziale quanto immanente conflitto di interessi”>> (in nota invoca Cass. 8221/2012 sull’esclusività della competenza gestoria degli amministratori).

Non serve coltivare tale distinzione, perchè <<oggetto della causa di merito è di per sé la impugnazione delle delibere delle quali è qui chiesta la sospensione cautelare e non già la illiceità del patto parasociale sulla base del quale le delibere sono state modellate: da tale precisazione discende che i profili di illiceità del patto parasociale attinenti per così dire alla struttura generale dello stesso risultano qui irrilevanti, mentre i profili di conflitto tra le specifiche previsioni di tale patto in ordine agli sviluppi assembleari nonché gestori e l’interesse sociale si risolvono in profili di illiceità delle delibere applicative e come tali vanno riguardati.>>

Interessante ma non chiara è la distinzione tra illiceità strutturale del patto e conflitto tra singole sue determinazioni (cioè per specifici affari, parrebbe) e successive delibere esecutive delle stesse.

Non pare, infine, il Tribunale si curi (salvo errore) della validità e disciplina dei patti parasociali nelle SRL, ove manca una disposizine come l’art. 2341 bis.

Riprodurre un video altrui tramite embedding costituisce comunicazione al pubblico

La South. Dist. Court di NY 30.07.21, Case 1:20-cv-10300-JSR, Nicklen c. SINCLAIR BROADCAST GROUP Inc., afferma che la riproduzione tramite il c.d. embedding di un video altrui costuisce comunicazione al pubblico : o meglio, public display secondo il 17 US code § 106 (secondo le definitions del § 101 <<To “display” a work means to show a copy of it, either directly or by means of a film, slide, television image, or any other device or process or, in the case of a motion picture or other audiovis­ual work, to show individual images nonsequentially>>).

Si trattava del notissimo video riproducente un orso polare tristemente magro ed emaciato che disperatamente e stancamente si trascina per i ghiacci artici in cerca di cibo.

<Embedding> è la tecnica dell’incorporamento nel proprio sito di un file che però fisicamente rimane nel server originario (l’utente non se ne rende conto)

Ebben per la Corte:  <<The Copyright Act’s text and history establish that embedding a video on a website “displays” that video, because to embed a video is to show the video or individual images of the video  nonsequentially by means of a device or process. Nicklen alleges that the Sinclair Defendants included in their web pages an HTML code that caused the Video to “appear[]” within the web page “no differently than other content within the Post,” al though “the actual Video . . was stored on Instagram’s server.” …. The embed code on the Sinclair Defendants’ webpages is simply an information “retrieval system” that permits the Video or an individual image of the Video to be seen. The Sinclair Defendants’ act of embedding therefore falls squarely within the display right>>,  p. 8-9.

La parte più interessante è il rigetto espresso  della c.d. <server rule>: <<Under that rule, a website publisher displays an image by “using a computer to fill a computer screen with a copy of the photographic image fixed in the computer’s memory.” Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1160 (9th Cir. 2007). In contrast, when a website publisher embeds an image, HTML code “gives the address of the image to the user’s browser” and the browser “interacts with the [third-party] computer that stores the infringing image.” Id. Because the image remains on a third-party’s server and is not fixed in the memory of the infringer’s computer, therefore, under the “server rule,” embedding is not display.>>, p. 9.

Infatti la <server rule is contrary to the text and legislative history of the Copyright Act>, ivi: e i giudici spiegano perchè.

Inoltre  i convenuti alleganti la server rule <<suggest that a contrary rule would impose far-reaching and ruinous liability, supposedly grinding the internet to a halt>>.

Obiezione respinta:  <<these speculations seem farfetched, but are, in any case, just speculations. Moreover, the alternative provided by the server rule is no more palatable. Under the server rule, a photographer who promotes his work on Instagram or a filmmaker who posts her short film on You Tube surrenders control over how, when, and by whom their work is subsequently shown reducing the display right, effectively, to the limited right of first publication that the Copyright Act of 1976 rejects. The Sinclair Defendants argue that an author wishing to maintain control over how a work is shown could abstain from sharing the work on social media, pointing out that if Nicklen removed his work from Instagram, the Video would disappear from the Sinclair Defendants’ websites as well. But it cannot be that the Copyright Act grants authors an exclusive right to display their work  publicly only if that public is not online>>, p. 10-11

Viene -allo stato- respinta pure l’eccezione di fair use: profilo interessante dato che Sinclair è un colosso della media industry e quindi ente for profit. Viene riconosciuto che il primo fattore (The Purpose and Character of the Use) gioca a favore del convenuto , mentre altri due sono a favore del fotografo Niclen (porzione dell’uso , avendolo riprodotto per intero, e lato economico-concorrenziale) (v. sub II Fair use).

(notizia della sentenza dal blog di Eric Goldman).

Riproduzione parodistica della statuetta degli Emmy Awards

La South. D. di NY 30 luglio 2021, Case 1:20-cv-07269-VEC-OTW , THE NATIONAL ACADEMY OF TELEVISION ARTS AND SCIENCES, INC. and ACADEMY
OF TELEVISION ARTS & SCIENCES contro MULTIMEDIA SYSTEM DESIGN, INC.-Goodman, decide una lite per illegale riproduizione in vudeo Youtube della Statuetta degli em,y awards.

Si v.la riproduzione di entrambe messe a confronto nella sentenza, p. 4

La domanda è accolta.

E’ rigettata ogni eccezione del convenuto:

  • l’eccezione de minimis contro il copyright,
  • l’eccezione di fair use verso il copyright ,
  • l’eccezione di fair use (parody) contro la dilution del marchio
  • infine, quanto al rischio di confusione da marchio,  <<considering the eight Polaroid factors together, the Court concludes that Plaintiffs have plausibly alleged a probability of confusion. Accordingly, Defendant’s motion to dismiss the trademark infringement claims is denied. >>

Prova processuale tramite messaggio accertata come falsa

La corte sud  di NY il 5 agosto 2021, Case 1:19-cv-05758-DLC, Rossbach c. Montefiore ed altri, decide la lite iniziarta da una dipendente per preteso harassment.

La prova principale consisteva in un SMs (se ben capito) al suo IPhone5. si v. il messaggio riprodotto nella sentenza.

La corte accerta che la prova è falsa e costruita ad arte dalla ricorrente: si basa anche sulla differenza degli emojis allegati da quelli originali.

la sentenza è interessante per i dettagli informatici che portano il giudice ad accertare il falso e a rigettare la domanda

PS: sentenza e link dal blog di Eric Goldman il quale trae i seguenti insegnamenti:

<<This ruling provides some helpful lessons for e-discovery (beyond the obvious advice not to fabricate evidence):

Lesson #1: Emoji depictions in litigation should always come in pairs–what the sender actually saw, and what the recipient actually saw. Never assume they are the same!

Lesson #2: You need to see the emojis as the sender and recipient saw them in, not as they appear on current devices. Thus, in document production, watch out for processing the evidence using current technology because often discovery takes place years after the evidence was initially generated and things could have changed in the interim.

Lesson #3: If you can’t replicate the evidence in its native format, you can do what this defense team did: get declarations from your litigation opponent about the purported hardware/OS versions where the evidence was generated and then use variations in emoji versions like carbon dating to double-check the timeline.>>