Trib. Milano n. 1989/2021 del 09.03.2021, RG 49780/2016, rel. Barbieri, BTicino spa c. ABS sas e altri, accerta la contraffazione di marchi BTicino e determina il danno così: << Ai fini della determinazione del lucro cessante subito dalla società attrice si è considerata la differenza dei flussi di vendita che il titolare della privativa avrebbe avuto in assenza della contraffazione e quello che ha effettivamente avuto, intendendo il mancato guadagno quale utile netto determinato sottraendo ai ricavi netti di vendita i soli costi di produzione “incrementali” che, nel caso di specie, sono stati identificati nei costi di acquisto della materia prima, nei costi di acquisto dei semilavorati, nei costi energetici di produzione (forza motrice) e nei costi dei materiali di consumo diretti. Nessun altro costo diretto è stato preso in considerazione, tenuto conto che, per Bticino, non sarebbe stato necessario incrementare la propria “capacità produttiva” al fine di produrre le quantità di beni di cui è stata accertata la contraffazione (cfr. pag. 5 della relazione peritale).
Il margine non realizzato da Bticino è stato determinato confrontando i ricavi medi di vendita che Bticino non ha realizzato, con riferimento ai codici prodotto di cui alle fatture di Nuova Quadrimpianti, negli anni 2013, 2014 e 2015 ed i costi industriali (incrementali) non sostenuti riferiti ai medesimi prodotti. Il margine non realizzato da Bticino riferibile ai prodotti venduti da Nuova Quadrimpianti negli anni 2013, 2014 e 2015 somma Euro 210.655,49, a fronte di un numero di vendite di prodotti contrassegnati da codici prodotti Bticino e contraffatti poste in essere, negli anni 2013, 2014 e 2015 dalla predetta convenuta di 147.389 (cfr. pag. 9 della CTU). Con riferimento alle vendite di Gruppo Elektra, a seguito delle elaborazioni eseguite dal CTU, sono state individuate le seguenti quantità di vendite di prodotti contraffatti contrassegnati con i codici prodotti Bticino: 696.488 nell’anno 2015 e 200.723 nel 2016.
L’utile netto non realizzato da Bticino è stato determinato confrontando i ricavi medi di vendita che Bticino non ha realizzato, con riferimento ai codici prodotto di cui alle fatture di Gruppo Elektra, negli anni 2015 e 2016 ed i costi industriali (incrementali) non sostenuti riferiti ai medesimi prodotti. Il margine non realizzato da Bticino riferibile ai prodotti venduti da Gruppo Elektra negli anni 2015 e 2016 somma Euro 1.068.937,74.
Ne consegue che, stante la riconosciuta responsabilità solidale dei convenuti, componenti una “rete commerciale alternativa” di prodotti contraffatti recanti i marchi di titolarità della Bticino, le stesse devono essere condannate a corrispondere a parte attrice, a titolo di lucro cessante, la complessiva somma di denaro euro 1.279.593,23, corrispondenti all’utile netto che la Bticino avrebbe complessivamente ricavato in assenza della complessa condotta contraffattiva.>>
Sul danno non patrimoniale: <<In favore di parte attrice deve poi essere liquidato – considerato che la condotta illecita posta in essere ai suoi danni integra il reato di cui all’art. 473 c.p. e tenuto conto della portata svilente dei prezzi praticati e, soprattutto, dell’elevata pericolosità della merce illecitamente commercializzata dai convenuti, tali da ledere l’immagine commerciale del titolare delle privative – anche il danno non patrimoniale, equitativamente liquidato nella misura di un quarto del danno patrimoniale, dunque nella complessiva somma di euro 320.000.>>.
Il collegio sorvola sulla questione del se sia realmente <danno non patriminale>, dato che l’otggetto sociale è la produzine d iutili tramite attività d iimpresa.
Infine non troppo chiaro è l’ultimo comando , legato alla irrreperibilità di due convenuti: <<Dal momento che, come rilevato, i convenuti diversi da Nuova Quadrimpianti e da Gruppo Elektra si sono posti in condizione di irreperibilità, ovvero hanno adottato condotte di mancato adempimento dell’ordine giudiziale di esibizione al CTU delle scritture contabili, funzionale a permettere i disposti accertamenti peritali, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere incrementata, per via equitativa, nella misura di euro 200.000, al fine di tenere conto dei minori flussi di vendita che il titolare ha prodotto a causa delle condotte di contraffazione, accertate, poste in essere dai convenuti in parola>>.