Il principio di diritto formulato da Cass. 21.402 del 2019), per cui «Ove un brevetto europeo rilasciato per l’Italia sia assoggetto a una procedura di limitazione avanti all’Ufficio europeo dei brevetti, la protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retraoattivo, e ciò a prescindere dalla nullità che poteva originariamente investire le rivendicazioni modificate attraverso la procedura stessa», viene applicato da App. Milano n. 1154 del 13.04.2021, RG 4260/2019, Tecnimed c. Artsana (brevetto su termometro misuratore di temperatura).
Nessuna considerazione particolarmetne interessante sul punto.
In presenza di disposizioni come l’art. 68 Conv. brev. europeo, la retroattività non è evitabile (anche se pare esista dottrina contraria: v. Ubertazzi comm. breve alle letgtgi sulla PI, Cedam, 7 ed., ….). In presenza di rinuncia ad una pretesa giuridica, irrilevante è certo il tipo di eventuale difetto di suo fatto costitutuitvo della stessa (nel caso: il motivo di nullità brevettuale).
Va notato che , a differenza della CBE, la disposizione nazionale (art. 79 cpi) non regola l’effetto temporale prodotto dalla limitazione.
Più interessante è qualche considerazione proessuale. Ad es. il rigetto della domanda di pubblicazione, giustificato sulla passata sospensione della commercializzazione e sul fatto che nelle more il brevetto azionato era scaduto.