App. Milano n. 1326/2021 del 28.04.2021, RG 73/2020, Pulvirenti srl in liq. c. Hyyndai , decide una lite sull’oggetto.
Quin interesa solo rifeire che la caduta del termine minimo di 24 mesi nel passaggio dal reg. 1400/2002 al reg. 461/2010 non signica “validazione” del medesimo, ma -all’opposto- sua caducazione.
Interpretazione condibisibile anche se semplice. Quindi un recesso con preavviso di 12 mesi (come nel caso) è corretto.
Meno semplice è il punto dell’esecuzione non secondo buona fede: H. avrebbe indotto il concessionario a spese , pur avendo già deciso di togliergli la concessione.
La Corte come giudice del fatto entra nel merito e speiga perchè il recesso è giustificato (sintetizzando così : << le circostanze oggettive nell’ambito delle quali il recesso è stato esercitato e il comportamento tenuto da Hyundai nell’esercizio del proprio diritto non presentano profili di illogicità e soprattutto non dimostrano la volontà di perseguire un fine diverso da quello per cui il diritto di recesso è stato previsto>>).
Pertanto <<alla luce di tali rilievi, la decisione di Hyundai di operare una riduzione dei concessionari presenti nell’area di Catania appare coerente con il quadro economico generale del settore automobilistico e la procedura di selezione seguita, pur risoltasi sfavorevolmente per l’odierna appellante, non risulta viziata da alcun intento abusivo.>>
La Corte però riforma la determinazione di danni per violazione di marchio, dato che si trattò di episodi modestissimi. La riforma escludendola, non solo riducendola.