Cass. 34.150 del 16.11.2021, rel. Abete, Passaponti Metal c. Ferrari spa, ricorda sinteticamente la disciplina della responsabilità precontrattuale.
questa ricorre se: <<e tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; la verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento “di fatto” riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (cfr. Cass. 15.4.2016, n. 7545), recte, ove non inficiato da “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” >>, § 15.