Importante sentenza sul tema da parte di Cass. 4.533 del 11.02.2022, rel. Oliva.
Due le questioni decise:
- l’azione di simulaizone in vita del donante è ammissibile anche verso le donazioni indirette , seppur al solo fine di accertare la donazione e permettere poi l’opposizione ex art. 563 u.c. cc. In tale caso , però , quando si tratti di donazione di denaro/immobile in sede di acquisto immobiliare, il (futuro) legittimario deve dimostrare che si tratta di donazione di immbile e non di denaro (altrimenti non potendosi fare alcuna opposizione ex 563 u.c.)
- tale azione è possibile bensì anche contro donaizoni anteriori al 2005, purchè però venga svolta entro il ventennio dalla loro trascrizione. Non è invece possibile se tale ventennio è già decorso.
C’è da capire quale sarà la posizione del terzo che acquista dall’acquirente/donatario, qualora la vendita/donazione (poi impugnata e opposta) sia stata trascritta prima della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione. Probabilmente l’impugnante dovrà chiedere l’accertamento della simulazione anche verso il terzo acquirente, perchè sia efficace anche verso di lui: il terzo infatti al momento dell’acquisto ha trovato il bene libero da vincoli e (apparentemente) acquistato a titolo oneroso (vendita) anzichè donatorio.