Il Tribunale di Napoli in data 04.03.2022 , RG 21817/2021, ha rigettato l’istanza di revoca cautelare ex art. 669 decies cpc contro l’ordinanza che aveva sospeso (in sede di reclamo cautelare) due delibere dell’associazione Movimento 5 Stelle (modifica statutaria + nomina presidente) .
Avevo dato conto della decisione qui riesamnata in post 8 febbraio u.s.
La revoca è negata perchè nè il fatto nuovo (regolamento prima non conosciuto!!!) è successivo bensì anteriore nè sono allegate ragioni per cui esso sarebbe comunque stato non conoscibile all’epoca: <<ritenuto, ciò premesso, che il dedotto “regolamento” è atto promanante dalla stessa Associazione che lo ha prodotto in giudizio, trattandosi di atto ad essa interno, regolante un aspetto fondamentale della sua organizzazione e del suo funzionamento ed emanato dagli stessi organi apicali dell’Associazione e quindi da intendersi pe r ciò stesso conosciuto, o comunque sicuramente conoscibile, fin dalla sua adozione, né potendo evidentemente aver rilievo, sul piano della sua conoscibilità, il fatto che la funzione di organi rappresentativi dell’ente fosse, al momento della introduzione di questo contenzioso, rivestita da persone diverse da quelle del tempo in cui il regolamento fu adottato>>.
Vista la disposizione citata e trattandosi di atto interno all’associazione, la decisione è esatta. Anzi, scontata: al punto che questa porzione di processo cautelare può probabilmente dirsi promossa quanto meno con colpa grave (a fini di spese di lite).