Il Garante della concorrenza ritiene che la campagna di Zalando abbia indebitamente fruito della notorietà dei Giochi invernali Milano Cortina 2026, laddove ha creato <<nella stessa piazza di Roma in cui era allestita dalla UEFA l’area Football Village ufficiale dell’evento calcistico internazionale “UEFA Euro 2020”, [di] una affissione di grandi dimensioni, di seguito riprodotta, in cui era presente l’espressione “Chi sarà il vincitore?”, era indicato il nominativo di Zalando ed erano raffigurate le 24 bandiere delle Nazioni partecipanti all’evento ed una maglia calcistica bianca in cui compariva il logo distintivo di Zalando >>.
Sono disposizioni specificamente introdotte per l’evento (art. 10 DL 11.03.2020 n. 16 divieto di attività parassitarie).
Si tratta del provvedimento 29.03.2020 proced. PV16 Zalando Cartello euro 2020.(ove riproduzione a colori).
La disposizione violata è quella del c. 1 e del c.2 lettera a) (v. sotto).
Naturalmente potrebbe costituire anche concorrenza sleale (art. 2598 n.3 cc) e/o pratica commerciale scorretta decettiva (illecito amministrativo di cui si dovrebbe studiare il rapporto con quello qui accertato dall’AGCM: concorso solo apparente?)
1. Sono vietate le attivita' di ((pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti)) poste in essere ((in relazione all'organizzazione)) di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalita' di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. 2. Costituiscono attivita' di ((pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie)) vietate ai sensi del comma 1: a) la creazione di un collegamento ((anche)) indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 ((,)) idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identita' degli sponsor ufficiali; b) la falsa ((rappresentazione o)) dichiarazione nella propria pubblicita' di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1; c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo; d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore ((il pubblico)) circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore ((o con i soggetti da questo autorizzati)).