Il comunicato di oggi 27.04.2022 della Corte costituzionale fa sapere che è stato dichiarata <<discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre>>.
Pertanto, ora la regola diventa che <<il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi>>
(v. comunicato nel sito della Corte).
La cosa notevole è che l’attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo non era stabilita da alcuna norma espressa ma solo dalla consuetudine (per quelli naturali invece dispone l’art. 262 cc).
Si tratta di modifica da tempo suggerita da più parti.