Cass. 28.03.2022 n. 9.856, rel. Dell’Utri, ripete alcuni insegnamenti circa l’oggetto : <<secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggetbva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017, Rv. 643134 – 01);
sul punto, varrà sottolineare come l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017, Rv. 643838 – 01);>>.
Quindi nel caso di specie <<il giudice a quo, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, ha accertato che il Mi., in occasione del sinistro in esame, ebbe ad uniformare la propria condotta stradale al rispetto di tutte le misure idonee ad evitare l’impatto con la vittima, essendo emerso come lo stesso procedesse ad una velocità adeguata, rispetto alle concrete condizioni di tempo e di luogo in cui il sinistro ebbe a verificarsi, tenendo accese le luci anabbaglianti (in coerenza con lo stato e le condizioni dei luoghi) e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata);
correlativamente, la corte territoriale ha sottolineato come gli elementi di prova acquisiti avessero confermato che la condotta della vittima fosse stata piuttosto connotata da assoluta imprevedibilità e abnormità (con la conseguente inevitabilità dell’impatto con il mezzo condotto dal Mi.), essendo emerso che il M. procedesse a piedi contromano (rispetto al senso di marcia dell’autovettura antagonista), senza giubbotto catarifrangente (nonostante l’assenza di illuminazione pubblica in condizioni di buio), e nonostante la presenza di una curva destrorsa che parzialmente limitava la visuale degli automobilisti provenienti nel senso di marcia del Mi., con la conseguente mancata adozione di alcuna misura che potesse effettivamente segnalare la propria presenza in loco, sì da indurre a ritenere l’imprevedibilità di detta presenza della vittima sulla sede stradale e, dunque, l’inevitabilità dell’impatto, una volta attestata l’assoluta irreprensibilità della condotta stradale dell’automobilista>>.