Molto interessante fattispecie decisa da App. Roma sent. n. 3542/2022 del 24.05.2022 , RG 1717/2017, rel. Pellegrini, di cui dà notizia e fornisce il testo lo studio D&D-D’Aiello & de Luca Avvocati Associati s.t.a. a r.l.
Il punto di interesse è se nel dovere (rectius: onere, probabilmente) di diminure il danno (art. 1914 c.1 cc) a carico del’assicurato rientri il dovere di accettare la proposta transattiva dell’assicuratore , concordata col danneggiato.
La corte dice di si. I punti allora sono due: 1) se in tale dover di ridurre il danno rientri pure quello di ridurre il danno da assistenza legale (cioè per spese di lite); in caso positivo, 2) se l’assicurato abbia l’onere di accettare la transazione proposta dall’Assicuratore.
Sub 1 la corte e il tribunale dicono di si: tuttavia il tenore letterale dell’art. 1914 parrebbe in senso opposto.
Sub 2 , corte e tribunale dicono pure di si, senza dare (almeno lA Corte) una persuasiva motivaizone.
Pare di capire che la transazione fosse stata proposta in base alla stima di danno permanente operata dal CTU (in primo grado) e conseguente all’accertamento di una lesione della salute del 18/20 per cento. La danneggiata aveva allegato nella domanda introduttiva una lesione pemanente del 35%.
L’assicurato (AUSL Rieti) aveva però in primo grado eccepito l’infondatezza della domanda , chiedendone il rigetto.
Ora, non si vede perchè debba prevalere la volontà transattiva dell’assicuratore, quando magari la responsabiità dell’assicurato sia parecchio incerta.
Il richiamo a buona fede e correttezza non è svolto adeguatamente: la corte dimentica infatti che essi non sono invocabili, quando c’è un pregiudizio per la parte nel tenere la condotta censurata.
E nel caso c’é : non solo nel quantum (negato in toto nell’atto difensivo) , ma ad es. anche come immagine di una amministrazione che assume medici negligenti
La Corte avrebbe probabilmente dovuto mettere a paragone le opposte esigenze e bilanciarle entrando nel merico dei termini transattivi in via incidentale (come nella annosa questione della revocabilità della transaizone). .