Violazioni di copyright via internet e inibitoria ad ampio raggio

Alcuni siti danno notizia di tre significativi provvedimenti sostanzialmente uguali emessi il 26 aprile 2022, Case 1:21-cv-11024 (+ n° 11025 e n° 11026) -KPF-RWL, United Film Distribution e altri c. Does 1-10 etc. da parte del giudice K. Polk Failla del Southern District of New York.

V. ad es i link forniti nell’articolo di ArsTechnica e che comunque per comodità riporto qui:
il primo ;

il secondo ;

il terzo .

Si tratta del frequente caso di riproduzione da parte di siti pirata (www.Israel.TV) di programmi tv altrui , aggirando le misure di sicurezza.

I convenuti sono rimasti contumaci.

L’interesse sta nell’ampiezza e meticolosità dell’ordione inibitorio, che non si cura del problema della presenza in causa o meno dei destinatari delle misure.

Notevole è in particolare che l’ordine i) sia imposto a qualunque internet provider degli USA , inclusi quelli (ma solo per esempio e dunque non solo limitatamente ad essi) quelli elencati nell’allegato Exhibit B; ii) che sia impedsito l’accesso ai siti indicati in elenco Exhibit A << or  at any NewlyDetected Website as defined below>> (ove assai genricamente indicati).

Il giudice prescrive addirittura il messaggio da inserire nella landing page dopo l’azionamento del filtro :

<<(…) B. Against Internet Service Providers (ISPs):
IT IS FURTHER ORDERED that all ISPs (including without limitation those
set forth in
Exhibit B hereto) and any other ISPs providing services in the United
States shall block access to the Website at any domain address known today
(including but not limited to those set forth in Exhibit A hereto) or to be used in
the future by the Defendants (“
Newly-Detected Websites) by any technological
means available on the ISPs’ systems. The domain addresses and any
NewlyDetected Websites shall be channeled in such a way that users will be unable to
connect and/or use the Website, and will be diverted by the ISPs’ DNS servers
to a landing page operated and controlled by Plaintiffs (the “
Landing Page”)
which can be reached as follows:

Domain: zira-usa-11024.org
IP Address: 206.41.119.64 (Dedicated)

The Landing Page will include substantially the following information:
On April 26, 2022, in the case of United
King Distributors, et al. v. Does 1-10,
d/b/a Israel.tv
(S.D.N.Y., Case No. 1:21-cv-
11024 (KPF) (RWL)), the U.S. District

Court for the Southern District of New
York issued an Order to block all access to
this website/ service due to copyright
infringement
>>

Si tratta di indicazioni utili pure al difensore italiano per redigere le conclusioni  degli atti processuali attorei.

Ancora sul c.d. data scraping: i dati pubblici dei profili Linkedin possono essere utilizzati da terzi

Interessante decisione di appello (di rimando dalla Suprema Corte) nella lite HiQ Labs c. Linkedin da parte del 9° circuito, 18.04.2022, 3:17-cv-03301-EMC (link fornito dal blog del prof. Eric Goldman) sulla questione della liceità dello scraping (raschiare/grattare) automatizzato (tramite bot) di dati presenti nei profili Linkedin pubblici.

Linkedid (L.)  è scocciata per la raccolta dei dati dei suoi utenti da parte di HiQ che li usa per fornire offerte di profilazione ad aziende (ove è di fatto in concorrenza con la stessa L.) e tenta di bloccare la pratica.

Allo stato però in via cautelare (preliminary injunction) è ritenuta più probabilmente legittima che uillegittima.

Si v. spt. il § B Balance of equities, p. 17 ss sul bilanciamento dei reciproci danni probabili : In short, even if some users retain some privacy interests in their information notwithstanding their decision to make their profiles public, we cannot, on the record before us, conclude that those interests—or more specifically, LinkedIn’s interest in preventing hiQ from scraping those profiles—are significant enough to outweigh hiQ’s interest in continuing its business, which depends on accessing, analyzing, and communicating information derived from public LinkedIn profiles, p. 19.

Poi la corte affronta il merito cautelare (likelihood of success), p. 20 ss, favorevole ad HiQ sia per l’azione di tortious interference che per il CFAA.

Sulla prima (interferenza di L. sui rapporti contrattuali di HiQ con i suoi clienti): Balancing the interest in contractual stability and the specific interests interfered with against the interests advanced by the interference, we agree with the district court that hiQ has at least raised a serious question on the merits of LinkedIn’s affirmative justification defense … or all these reasons, LinkedIn may well not be able to demonstrate a “legitimate business purpose” that could justify the intentional inducement of a contract breach, at least on the record now before us. We therefore conclude that hiQ has raised at least serious questions going to the merits of its tortious interference with contract claim. Because such a showing on the tortious interference claim is sufficient to support an injunction prohibiting LinkedIn from selectively blocking hiQ’s access to public member profiles, we do not reach hiQ’s unfair competition claim.(p. 24-5 e 26/7).

Sulla seconda (Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) ): il requisito di legge sull’accesso a computer altrui <<without authorization >> non si rifeisce al caso in cui i dati siano volutamente resi pubblici: <<We therefore conclude that hiQ has raised a serious question as to whether the reference to access “without authorization” limits the scope of the statutory coverage to  computers for which authorization or access permission, such as password authentication, is generally required. Put differently, the CFAA contemplates the existence of three kinds of computer systems: (1) computers for which access is open to the general public and permission is not required, (2) computers for which authorization is required and has been given, and (3) computers for which authorization is required but has not been given (or, in the case of the prohibition on exceeding authorized access, has not been given for the part of the system accessed). Public LinkedIn profiles, available to anyone with an Internet connection, fall into the first category. With regard to websites made freely accessible on the Internet, the “breaking and entering” analog ue invoked so frequently during congressional consideration has no application, and the concept of “without authorization” is inapt >>.    Soluzione esatta, direi (pur se relativo al diritto usa; da noi ad es. si v. il chiaro disposto dell’art. 615 ter c. pen.).

A ciò segue la sentenza 4 novembre 2022 sulla violazione contrattuale: Northern District of ColumbiaCase 3:17-cv-03301-EMC, HIQW c. Linkedin, 4.11.2022 , che di fatto  limita la vittoria di HJQ sopra riportata (anche questa sentenza e link dal blog del prof. Eric Goldman).

Si v. ora l’aggiornamento sulla importante questione del data scraping postato il 28 marzo 2023 da Kieran McCarthy nel blog di Eric Goldman .

Caparra confirmatoria costituita da assegno bancario e dovere del prenditore di metterlo all’incasso

Cass. 10.366 del 31.03.2022 rel. Dongiacomo, tratta la questione in oggetto, relativa ad una caparra consegnata  a garanzia del debito di prezzo dal promesso acquirente al promittente venditore di immobile.

<<5.5. La caparra confirmatoria, in particolare, ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l’effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall’assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all’incasso, con la conseguenza che il comportamento dello stesso prenditore che (come accertato nel caso in esame) ometta d’incassare l’assegno e lo trattenga comunque presso di sé, in quanto contrario al dovere di correttezza, non esclude l’insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra (Cass. n. 17127 del 2011): e non lo legittima, pertanto, in ragione del mancato incasso della somma pattuita quale caparra confirmatoria, né a recedere dal contratto principale (in mancanza, appunto, del necessario inadempimento imputabile della parte che ha dato la caparra: art. 1385 c.c., comma 2), né a sollevare, a fronte del (dedotto) inadempimento a tale obbligazione (che, pur se meramente accessoria rispetto alle obbligazioni principali del contratto preliminare, può essere, in quanto d’importanza rilevante nell’economia complessiva dello stesso, senz’altro dedotto a sostegno dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.), l’eccezione di inadempimento della controparte (visto che il rifiuto di esecuzione della sua prestazione risulta, in ragione delle circostanze esposte, contrario a buona fede: art. 1460 c.c., comma 2).

5.6. Questa Corte, del resto, ha avuto modo di affermare che in base alla regola di correttezza posta dall’art. 1175 c.c., l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso del titolo di credito (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore, con la conseguenza che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1197 c.c. (Cass. n. 12079 del 2007).>>

Già in passato la SC aveva detto che << “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo; tuttavia, poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (Cass. n. 17749 del 2009).>>, § 5.7.

Ne segue che <<allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e non restituendolo all’acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l’insorgenza di tutti gli effetti che, nel contesto dell’operazione contrattuale compiuta dalle parti, conseguivano all’integrale versamento della caparra: a partire, appunto, da quello costituito dall’impossibilità per il prenditore di dedurre il mancato incasso dell’assegno quale inadempimento della controparte all’obbligo di versare l’intera somma pattuita quale caparra confirmatoria>>.

Sull’allegazione di nullità dell’assegno per carenza di data: <<5.9. Ne’ può affermarsi, ammesso che rilevi, che la clausola relativa alla caparra confirmatoria possa ritenersi, in ragione della sua esecuzione a mezzo di un assegno bancario privo di data, viziata da nullità: – intanto, perché la questione relativa alla dedotta nullità di tale clausola quale causa di nullità dell’intero contratto, non risulta in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata: ed e’, invece, noto che, quando una questione di diritto (la nullità dell’intero contratto preliminare) che implica un accertamento di fatto (e cioè che, in mancanza di quella clausola, il contratto non sarebbe stato stipulato) non è stata in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018); – in secondo luogo, perché l’assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo il R.D. n. 1736 del 1933, ex art. 2, comma 1, vale come promessa di pagamento (Cass. n. 20449 del 2016) e può, dunque, assolvere, al pari di un effetto cambiario, cui sotto questo profilo è riconducibile, la funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio che è propria della caparra confirmatoria (cfr. Cass. n. 24563 del 2013); – infine, la corte d’appello, a seguito di un apprezzamento in fatto che non è stato censurato per l’omesso esame di uno o più fatti decisivi dei quali risulti, con la corrispondente riproduzione in ricorso, l’emergenza dagli atti del giudizio, ha accertato, per un verso, che le parti si erano accordate nel senso di non apporre la data contestualmente al rilascio del titolo convenendo che sarebbe stata aggiunta in un secondo momento dalla prenditrice, e, per altro verso, che ciò era in seguito effettivamente accaduto poiché l’avv. Salvo, evidentemente in forza di quell’accordo, aveva provveduto personalmente a completare l’assegno in questione già all’indomani della stipula del preliminare di compravendita.>>

Decorrenza della prescrizione per il danno lungolatente (infezione da HCV)

Cass. n. 12.966 del 26.04.2022, rel.  Sestini, interviene sull’oggetto.

<<Secondo i principi consolidati di questa Corte, richiamati dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorrente, la presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, ma ciò non esclude che il giudice di merito possa individuare in un momento precedente l’avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato (cfr., ex multis, Cass. n. 27757/2017);

un siffatto accertamento circa il fatto che il danneggiato conoscesse (o potesse conoscere, con l’ordinaria diligenza) l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione può essere compiuto anche mediante presunzioni semplici, semprechè tuttavia – “il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto”” (Cass. n. 17421/2019);>>

Quindi incorre in errore di sussunzione e nella falsa applicaizone del’art. 2935 cc il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, <<ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione” (Cass. n. 13745/2018; conforme Cass. n. 24164/2019);

in un siffatto errore di sussunzione è incorsa la Corte di merito giacchè non ha tenuto conto delle informazioni di cui il T. era effettivamente in possesso prima degli accertamenti diagnostici eseguiti negli anni (OMISSIS), per valutare se le stesse fossero idonee a consentirgli di ricollegare la malattia all’emotrafusione, ma ha ragionato in termini di possibilità che lo stesso avrebbe avuto di acquisire prima (già nel (OMISSIS) o, comunque, nel (OMISSIS)) la consapevolezza della probabile origine trasfusionale della propria epatopatia (ciò che sarebbe potuto avvenire, secondo l’assunto della sentenza, ricorrendo alla consulenza del medico curante e monitorando e tenendo sotto osservazione l’evoluzione della epatopatia);

in tal modo, tuttavia, la Corte, anzichè tener conto della conoscenza dell’esistenza di un’infezione virale correlabile all’emotrasfusione (o della sua conoscibilità, sulla base dei dati di cui il T. concretamente disponeva), ha valorizzato in modo decisivo il diverso fatto che l’attore non abbia tenuto condotte che, presumibilmente, gli avrebbero consentito di acquisire prima la conoscenza della natura e della causa della propria patologia epatica;

con ciò, si è però determinato uno “sviamento” dall’oggetto dell’indagine che la Corte avrebbe dovuto compiere, giacchè alla stessa era richiesto di accertare quando, in concreto, il Torrini avesse avuto consapevolezza – o, comunque, effettiva conoscibilità- della possibile riconducibilità dell’epatite cronica alla trasfusione e non anche di accertare se lo stesso avesse diligentemente monitorato l’evoluzione malattia, al punto da ascrivere il “silenzio diagnostico” protrattosi dal (OMISSIS) al (OMISSIS) a “colpevole inerzia del malato” e da ritenere non “utilmente spendibile” il ritardo maturato ai fini della decorrenza del dies a quo della prescrizione;>>

Infatti ciò che conta ex art. 2935 cc (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) <<è il momento in cui l’emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell’infezione e della sua correlabilità alla trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi che gli avrebbero consentito, con l’ordinaria diligenza, di individuare la possibile origine della patologia; non possono invece rilevare nell’ambito di un accertamento che è volto a individuare il momento in cui il danneggiato avrebbe potuto concretamente attivarsi per far valere il suo diritto – circostanze e valutazioni come quelle valorizzate dalla Corte, attinenti a condotte che – in via del tutto ipotetica – avrebbero consentito di acquisire in anticipo la conoscibilità della natura della malattia e della sua possibile origine >>.

L’insegnamento della SC va condiviso