Anticresi , patto commissorio , vendita dell’immobile al creditore ed estinzione del debito

Cass. 17.06.2022 n. 19.694 , sez. 2, rel. Giannnaccari, esamina il noto ed importante tema, ma  dai confini  sempre incerti

Il caso specifico consisteva in un complesso accordo  per cui un creditore acquistava la massa attiva del fallimento, a fronte di accollo generale dei debiti, con opzione per i danti causa (o terzi ad essi vicini) di riacquisto entro due mesi dalla chiusura del concordato.

<<7.14.Deve essere pertanto esaminato l’assetto complessivo degli interessi delle parti, al fine di stabilire se il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia (Cass. Civ., Sez. II, 20.7.1999, n. 7740, Cass. Civ., Sez. III, 21.7.2004, n. 13580; Cass. Civ., Sez. II, 16.9.2004, n. 18655; Cass. Civ., Sez. II 8.2.2007 n. 2725, e Cass. Civ. Sez. II, 20.6.2008, n. 16953). In definitiva, a prescindere dalla natura obbligatoria, o reale, del contratto, o dei contratti, che le parti pongono in essere, ovvero dal momento temporale in cui l’effetto traslativo sia destinato a verificarsi (cfr. ad es. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11924 del 23/10/1999, Rv. 530742, relativa ad una ipotesi in cui le parti avevano concluso un preliminare di compravendita non prevedente il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita, proprio alla luce della funzione di garanzia, che la promessa di vendita assicurava, della restituzione, entro un certo termine, di una somma in precedenza o coevamente mutuata dal promissario acquirente; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13598 del 12/10/2000, Rv. 540957, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4618 del 29/03/2001, Rv. 547425)>>

Però non fu anticresim, perla SC , § 7.30 ss.

<<7.31.Secondo la definizione codicistica, l’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

7.32. Nel caso di specie, indipendentemente dal perseguimento

dallo scopo – di vendita o di garanzia- non risulta che la

complessa operazione contrattuale avesse come scopo quello di mettere il creditore nella disponibilità dei beni per poterne trarre i frutti e con ciò estinguere prima il credito e poi il capitale.

7.33. In primo luogo, il giudice di merito non ha accertato che fossero previsti interessi a carico delle debitrici R. e

F., né a percentuale né a forfait, né che le parti

avessero stabilito che i frutti derivanti dal godimento del bene concorrevano ad estinguere il debito.

7.34.L’art. 1962 c.c. prevede, infatti, che l’anticresi duri finché il debitore sia stato interamente soddisfatto del suo debito e comunque per una durata non superiore a dieci anni mentre la previsione del diritto di opzione per il riscatto esclude in radice l’inquadramento del contratto nello schema dell’anticresi.

7.35.L’accordo prevedeva infatti, in favore di F.M. e R.L., il diritto di opzione per l’acquisto del 100% delle quote dell'(OMISSIS) s.r.l. entro due mesi dal decreto di verifica e non oltre sette mesi dall’erogazione del mutuo ipotecario. 7.36. La Corte d’appello, dopo aver ravvisato la sussistenza del patto commissorio con riferimento al contratto di anticresi, ha esteso l’applicabilità del generale divieto del patto commissorio previsto dall’art. 2744 c.c. anche con riferimento al contratto di mutuo, ravvisando nell’operazione contrattuale il perseguimento dello scopo di garanzia e non di scambio.

7.37.Nel tratteggiare la distinzione tra funzione di scambio e funzione di garanzia, questa Corte, in più occasioni, ha chiarito che non è ravvisabile il patto commissorio nelle ipotesi in cui il trasferimento o la promessa di trasferimento siano finalizzati non già a garantire l’adempimento di un’altra obbligazione con riguardo all’eventualità, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto, liberando il debitore dalle conseguenze connesse alla pregressa inadempienza (Cass. 21.1.2016 n. 1075; Cass. Civ. 28.6.2006, n. 14903; Cass. 6.10.2004, n. 19950).

7.38.E’ stato osservato come il divieto del patto commissorio postuli che il trasferimento della proprietà della cosa sia sospensivamente condizionato al verificarsi dell’evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito, sicché detto patto non è configurabile qualora il trasferimento avvenga, invece, allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto. In particolare, va pertanto escluso lo scopo di garanzia quando il prezzo della compravendita sia stato utilizzato per ripianare debiti scaduti verso l’amministratore della società acquirente e nei confronti di terzi (Cass. 21.1.2016 n. 1075).

7.39.Più recentemente, il principio è stato ribadito da Cassazione civile sez. II, 03/06/2019, n. 15112, secondo cui “gli artt. 1963 e 2744 del codice civile, i quali sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento – ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui l’indicato divieto è estensibile per identità di ratio – della proprietà della cosa che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell’evento futuro e incerto del mancato pagamento del debito, sicché, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti puramente e semplicemente allo scopo non già di garantire l’adempimento di un’altra obbligazione con riguardo all’eventualità, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalle citate norme per l’operatività del divieto da esse previsto”.

7.40.Nel caso di specie, l’operazione era volta ad estinguere i debiti della società fallita (OMISSIS) s.a.s. da parte del S., quale assuntore del concordato.

7.41.Detta operazione, con la quale veniva estinta la posizione debitoria della società fallita, aveva come contropartita per l’assuntore del concordato l’acquisizione del compendio immobiliare

(OMISSIS)”, che costituiva una parte preponderante dell’attivo immobiliare, da effettuarsi attraverso la cessione delle quote sociali e dell’acquisto del diritto di usufrutto, finalizzato all’acquisizione della proprietà dell’intero bene.

7.42.La Corte d’appello ha erroneamente ravvisato lo scopo di garanzia e non lo scopo di scambio ritenendo che il versamento dell’importo non integrava un pagamento del corrispettivo ma un contratto di mutuo in cui il trasferimento del bene operava quale garanzia provvisoria, suscettibile di evoluzione a seconda che i debitori avessero adempiuto o meno all’obbligo di restituire le somme ricevute.

7.43. Detta affermazione contrasta con la previsione del diritto di opzione in loro favore per il riacquisto dell’immobile.

7.44.Con motivazione apodittica, la Corte di merito ha affermato che i ricorrenti non sarebbero stati in grado di riacquistare il bene, senza accertare se il patto di opzione prevedesse la corresponsione di interessi che potessero configurare uno sviamento dalla causa di scambio, propria della compravendita, o la presenza di clausole che ne rendessero eccessivamente oneroso l’esercizio, impedendo per esempio l’accesso al finanziamento bancario o di terzi, tale da integrare la sussistenza di un altro indice rivelatore della sussistenza del patto commissorio.

7.45. Non solo non è stata accertata l’esistenza di un contratto di mutuo ma nemmeno l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre, avendo questa Corte escluso il patto commissorio quando la titolarità del bene passi all’acquirente con l’obbligo di ritrasferimento al venditore, se questi provveda all’esatto adempimento (Cass. 1075/2016).

7.46.L’esistenza del patto commissorio è stato ravvisato, nell’incipit della motivazione della sentenza della Corte d’appello, per la notevole sproporzione tra l’esborso effettuato dall’acquirente per l’assunzione del concordato ed il valore dell’attivo fallimentare rappresentato da (OMISSIS), come da CTU svolta in fase esecutiva. 7.47.Come dianzi precisato, la nullità del patto commissorio ha come scopo quello di tutelare il debitore, quale contraente economicamente più debole, per impedire che possa subire pressioni dal creditore che lo inducano a garantire il proprio adempimento mediante la cessione di un bene di valore superiore al debito contratto.

7.48.Nel caso di specie, le argomentazioni della sentenza sono viziate dalla considerazione che il valore del bene è stato determinato nella somma algebrica del valore della nuda proprietà e del valore dell’usufrutto mentre è notorio che un immobile gravato di usufrutto è meno appetibile sul mercato.

7.49.Inoltre, nella valutazione della sproporzione del valore, la Corte d’appello non ha tenuto conto che si trattava di un bene fallimentare e che il prezzo base d’asta, soprattutto in presenza di un occupante a titolo di usufrutto, è di regola soggetto a ribassi. 7.50.Ulteriore fatto decisivo per il giudizio, allegato e trascritto in ricorso (pag.26 del ricorso), riguarda la circostanza della iscrizione di ipoteca in forza di mutuo ipotecario.

7.51.Inoltre, l’operazione non violava nemmeno la par condicio creditorum in quanto l’assuntore del concordato si surroga nella posizione dei creditori sociali e provvede al loro pagamento mentre il divieto del patto commissorio, anche nel contratto di mutuo, essendo istituito a presidio di un interesse generale, opera, con la conseguente sanzione della nullità, nella fase di costituzione e di attuazione del mutuo non trovando invece applicazione in relazione ad accordi intervenuti tra le parti dopo la scadenza dell’obbligo di restituire al mutuante le somme ricevute in prestito, fase in cui il debitore è libero di disporre dei propri beni, così come è libero, in generale, di cederli ai creditori a soddisfazione delle loro ragioni (Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, n. 4600)

7.52.Ulteriore elemento che la giurisprudenza di questa Corte ha valo R. quale elemento differenziale tra vendita e mutuo è costituito dalla permanenza del venditore nel possesso del bene mentre, nel caso di specie la stessa Corte di merito ha accertato che si realizzò l’effetto traslativo della proprietà e venne previsto un patto di retrovendita.

7.53.L’effettivo trasferimento del possesso del bene, sia pure in via mediata ad un soggetto terzo fiduciario, è anch’esso indice rilevante della causa di scambio e non di garanzia, avendo la giurisprudenza individuato nella permanenza del venditore nel possesso del bene un indice dello sviamento causale del negozio di compravendita (Cass. 9900/2001; Cass. 7740/1999).>>

Ecco allora i principio di diritto:

“L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale sicché non è configurabile tale figura contrattuale nell’ipotesi in cui non sia previsto che i frutti derivanti dal godimento del bene concorrano ad estinguere il debito”.

“Il divieto del patto commissorio non è configurabile qualora il trasferimento avvenga allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto”.

Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre; il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all’acquirente con l’obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all’esatto adempimento“.

La sentenza contiene anche imoprtanti precisaizoni sulla nullità o meno di sentenza scritta a mano (sic!!) anzichè dattiloscritta, § 1.1. ss

Conflitto tra diritto di parola e diritto di autore : una particolare ma interessante fattispecie decisa a favore del primo

Tizio , restando anonimo con l’account @CallMeMoneyBags , critica su Twitter un tale Brian Sheth, a private-equity billionaire, postando messaggi e foto di lui.

Una società di couinicazione , però , quale sedicente titolare dei diritti sulle foto , chiede a Twitter di dargli il nome ex 17 §512.h US CODE.

Il giudice rigetta accogliendo la difesa di Twitter e facendoo prevalere il diritto di parola (di critica, di satira etc.) , anche perchè l’attore non è riuscito a fugare il sospetto di essere veicolo soceitario a disposizione del medesimo sig. Seth.

Così Il distretto nord della California21 giugno 2022, Case 4:20-mc-80214-VC , IN RE DMCA § 512(H) SUBPOENA TO TWITTER, INC.

This is where the mystery surrounding Bayside makes a difference. If the Court were assured that Bayside had no connection to Brian Sheth, a limited disclosure subject to a protective order could perhaps be appropriate. But the circumstances of this subpoena are suspicious. As far as the Court can tell, Bayside was not formed until the month that the tweets about Sheth were posted on Twitter. It appears that Bayside had never registered any copyrights until the registration of these six photographs, which happened after the tweets were posted. And there appears to be no information publicly available about Bayside’s principals, staff, physical location, formation, or purposes.

Given all the unknowns, at oral argument the Court offered Bayside an opportunity to
supplement the record with an evidentiary hearing or additional documentation. Bayside
declined, stating that it preferred the motion to be adjudicated on the current record. There would
perhaps be some benefit in insisting on an evidentiary hearing to explore the circumstances
behind this subpoena—to explore whether Bayside and its counsel are abusing the judicial
process in an effort to discover MoneyBags’s identity for reasons having nothing to do with
copyright law. Perhaps that hearing could even result in an award of attorney’s fees for Twitter.

Il rapporto tra dirito di autore e diritti fondamentali antagonisti è ormai largamentit tratto anche da noi anzi in tutto il copyright europeo.

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

Quando la pagina Facebook di pubblico funzionario è pubblica oppure solo privata?

Interessante questione decisa dal 6° circuito di appello , Lindke v. Freed 27.06.2022, No. 21-2977 .

Un pubblico funzionario aveva bannato dal suo account Faceboook un “amico” troppo critico verso di lui.

La successiva azione del’escluso , basata sul Primo Emendamento (State action doctrine) , viene però in appello respinta perchè il funzinario aveva aperto la pagine F. non nella veste, ma come prIvato.

Ciò anceh se aveva indicato il suo ruolo pubblico e se interloquiva con gli amici F. su temi istituzionali

La parte rilevante è sub C, che ci sonclude così:a< But our state-action anchors are missing here. Freed did not operate his page to fulfill any actual or apparent duty of his office. And he didn’t use his governmental authority to maintain it. Thus, he was acting in his personal capacity—and there was no state action>>

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof Eric Goldman)

I passi di un protocollo tecnologico di comunicazione, necessitati in relazione all’obiettivo, non sono proteggibili col diritto di autore

la corte di appello del 3 cirCuito riforma una sentenza di primo grado che aveva accolto nua domanda per presunta illecita riproduizione di un codice di trasmissione tecnologica..

Si tratta di PYROTECHNICS MANAGEMENT, INC. v. *XFX PYROTECHNICS LLC; FIRETEK, 29.06,.2022, No. 21-1695.

Si trattava di tecnologia che regolava l’uso di fuochi di artificio e precisamente:

A Pennsylvania company, Pyrotechnics manufactures
and sells hardware and software that control fireworks displays
under the “FireOne” brand. fireTEK App. 71–72. The FireOne
system includes two main devices: a control panel and a field
module. The control panel accepts user input, creates digital
messages, and converts the digital messages to analog signals
that it sends to a field module over two wires. On receipt of the
analog signal, the field module decodes the message and
performs the assigned task—for example, the message may
instruct the field module to ignite a particular firework.
Sometimes the field module sends a response message to the
control panel. Since around 1995, Pyrotechnics’s control
panels and field modules have used a proprietary protocol to
communicate with each other. Pyrotechnics developed the
protocol to enable the FireOne system to precisely—and
safely—control complex fireworks displays, which can
involve tens or hundreds of field modules.

Il protocollo tecnologico per far comunicare il control panel e il field module (non è chiaro se fosse software in senso tecnico, parrebbe di no)  era stato copiato tramite reverse engineering. Ma il protocollo stesso, secondo la corte di appello, era stato scritto solo in relazione al purpose o function (dialogo tra le due componenti della macchina) e cioè senza margini di libertà espressiva.

Passo centrale:

A work’s idea, we said, is its
purpose or function.” Id. “[E]verything that is not necessary
to that purpose or function [is] part of the expression of the
idea. Where there are various means of achieving the desired
purpose, then the particular means chosen is not necessary to
the purpose; hence there is [protectable] expression, not idea.”
Id. (emphasis omitted) (citations omitted). We observed in
Whelan that, though perhaps “difficult to understand in the
abstract,” the rule becomes clearer in its application.
Id. at 1248
n.28. That is true here.
The District Court identified the “purpose or function”
of the protocol as “to communicate between the FireOne
control panel and . . . field module.”
Pyrotechnics Mgmt., 2021
WL 925812, at *9. But the Court also described the protocol’s
“idea” generically as “controlling pyrotechnics displays.”
Id.
at *3–4, *10. The District Court’s disparate designations
conflict with
Whelan: “the purpose or function of a utilitarian
work [
is] the work’s idea.” 797 F.2d at 1236 (emphasis omitted
in part).
The District Court correctly identified the purpose and
function of the protocol. While the purpose of the
FireOne
system
—including the control panel and the field module,
together—is to control fireworks displays, the
protocol enables
Pyrotechnics’s control panel and field module to communicate
with each other. This purpose is underscored by Pyrotechnics’s
repeated references to the “
communication protocol” and the
communication code.” See, e.g., fireTEK App. 64–65
(statements of Pyrotechnics’s counsel), 73–75 (statements of
Pyrotechnics’s President) (emphasis added). Under
Whelan,
this communicative purpose is also the protocol’s idea.

E’ allora ovvio che in tale contesto fattuale una protezione non era concedibile, pena il cozzare con il § 102.B del tit. 17 US Code per cui <<In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work>>

Da noi non c’è regola generale così esplicita , ma l’esito sarebbe stato uguale.

Si  v. però il cenno nella disciplina del software: << Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. >>, ART. 2.8 L. AUT.; e l’art. 64 ter.3)

 

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)