Per Cass. n. 23.586 del 28 luglio 2022, sez. 3, rel. Guizzi, il danno morale è provabile anche con presunzioni.
Si tratava di danno da reato (lesioni e minaccia).
Al § 5.2.1 la premessa sulla ricostruzione dei gernali rapporti tra danno morale e danno bioologicom al’iterno del danno non opatrimniaie.
Poi la parte di interesse:
<< proprio “il ricorso alla prova
presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo” nella sua
individuazione e quantificazione, potendo “costituire anche
l’unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere
del danneggiato l’allegazione di tutti gli elementi che, nella
concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata
dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto” (così
Cass. Sez. 3, sent. 25164 del 2020, cit.).
E ciò in quanto esiste,
“nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento
probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è
consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in
tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione”, sovente
“ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale”,
mentre “il riferimento più corretto” deve avere riguardo “alle
massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze
storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e
pertanto sottratte all’onere di allegazione)” (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. 25164 del 2020, cit.).
In questa prospettiva, pertanto, “non solo non si ravvisano
ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio
fondato sulla massima di esperienza”, ma “tale strumento di
giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta,
nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero
della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta
a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti
capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati
d’animo interiori da cui possa inferirsi a dimostrazione del
pregiudizio patito” (così, ancora una voltai, Cass. Sez. 3, sent.
25164 del 2020, cit.).
5.2.3. Orbene, la sentenza impugnata, nell’affermare che il
danno morale subito dagli odierni ricorrenti non potesse essere
provato per presunzioni ha, all’evidenza, disatteso i principi
sopra illustrati.
La pronuncia va, dunque, cassata in relazione, con rinvio al
medesimo Tribunale di Vibo Valentia, in persona di diverso
giudice, affinché decida nel merito alla luce di detti principi, oltre
che per la liquidazione delle spese di giudizio, ivi comprese
quelle della presente fase di legittimità >>
Giudizio da condividere , soprattutto in relazione all’odioso illecito di minaccia.