Altro caso europeo di marchio nullo per assenza di novità

marchio sub iudice: COPAL TREE (denominativo) per alimenti e bevande

Anteriorità opposta (merceologicamente sovrapponibile):

Registrazine nenegata nei due gradi amministrativi.

Decide confermando  Trib. UIE 28/09/2022, T-572/21, Copal Tree Brands, Inc. c. EUIPO+1 .

Elemento predmoinante (confermto dal T.):

” 25 In paragraph 41 of the contested decision, the Board of Appeal took the view that the earlier mark consisted of two co-dominant elements and that both the figurative element and the word ‘compal’ were distinctive and would attract the attention of the relevant public. It stated that the figurative element, because of its size and eye-catching graphic design, did not play a secondary or merely descriptive role within the mark. Nonetheless, in the Board of Appeal’s view, the word element of the earlier mark plays a ‘somewhat more important’ role within that mark, given that it is the only element of that mark that can be pronounced. As regards the mark applied for, the Board of Appeal took the view that it was also composed of two co-dominant elements, namely the words ‘copal’ and ‘tree’, but that it was to the first word, namely ‘copal’, that the relevant public would pay more attention.

26      In addition, the Board of Appeal was of the opinion, in paragraph 42 of the contested decision, that the signs at issue were both fully distinctive and that neither the figurative element of the earlier mark nor the word ‘tree’ of the mark applied for could be regarded as weakly distinctive elements merely referring to the possible ecological characteristics of the food products at issue”.

Somiglianza visiva di medio grado, § 41, e così quella fonetica, § 47 .

Molto simile invece è l’aspetto fonetico, § 56.

Stanti questi presupposti, difficile evitare il giuidizio di confondibilità, che infatti arriva:

<< 61    In that regard, first, as regards the similarity of the signs at issue, it should be noted that, as stated in paragraphs 41, 47 and 56 above, the Board of Appeal did not make an error of assessment in finding that those signs were visually and phonetically similar to an average degree and conceptually similar to a high degree. Accordingly, contrary to what the applicant claims, those similarities are not too weak.

62      Secondly, as regards the distinctive character of the earlier mark, the parties do not dispute that it must be regarded as normal, as the Board of Appeal found.

63      Thirdly, as noted in paragraphs 20 to 22 above, the goods and services at issue are in part identical and in part similar and the relevant public will have an average level of attention.

64      In the light of all those factors, the Board of Appeal did not make an error of assessment in concluding that there was a likelihood of confusion.

65      In the light of the foregoing, the single plea in law alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001 must be rejected and, consequently, the action must be dismissed in its entirety, without there being any need to rule on the admissibility of the head of claim seeking annulment of the Opposition Division’s decision of 2 June 2020.>>

Sulla confondibilità tra marchi figurativo-denominativi

marchio posteriore (quello sub iudice) NB: In the application for registration, the applicant claimed the following colours: orange, red, silver, black and grey, § 4.
anteriorità fatta valere dall’opponente ex Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009

Merceologicamente sono largamente sovrapponibili (o comunqUe vicini).

Al registrante va male in sede amministrativa.

Gli va male anche davanti al Trib. UE, sent. 28.09.2022, T-454/21, G-Core Innovations Sàrl c. EUIPO+1.

Elemento dominante è la lettera G << 40   It follows that the Board of Appeal did not err in finding, in paragraphs 35, 36 and 41 of the contested decision, that the dominant element of the mark applied for was the figurative element representing a letter ‘G’, that the word element ‘core’ had an average degree of distinctiveness for the non-English-speaking part of the relevant public and, lastly, that the element ‘labs’ was weakly distinctive both for the English-speaking and non-English-speaking parts of the relevant public.>>

Bassa somiglianza visiva, § 47.

Profilo fonetico: << 54 Therefore, in the light of the presence of the word element ‘core’ in both the signs at issue, its position in the pronunciation of the mark applied for and all the other phonetic elements of which it consists, which are liable to create impressions of phonetic differences between the marks at issue, the Board of Appeal was correct in finding that the signs at issue were similar to at least a lower than average degree.>>

Vicinanza concettuale (interessnte la distinzione a seconda della lingua): << 59  Therefore, having regard, first of all, to the lack of conceptual meaning produced by the figurative element and the element ‘G’ of the mark applied for, next, to the meaning conveyed by the element ‘core’ for the English-speaking public and its lack of meaning for the non-English-speaking public and, lastly, to the meaning, for the relevant English-speaking and non-English-speaking public, of the element ‘labs’ in the mark applied for, the Board of Appeal was correct in finding that the marks at issue were conceptually, first, dissimilar for the non-English-speaking part of the relevant public and, secondly, similar to an average degree for the English-speaking part of the relevant public.>>

Giudizio complessivo (non facilissimo, stanti i presupposti di ridotta vicinanza e elevata attenzione del consumatore, ma con soprapponilità merceologica). << 73   Therefore, having regard, in particular, to the identity and similarity of the goods and services at issue, the low degree of visual similarity, the lower than average degree of phonetic similarity, the average conceptual similarity for the English-speaking part of the relevant public and, lastly, the lack of conceptual similarity between the marks at issue for the non-English-speaking part of the relevant public, offset, inter alia, by the existence of an average degree of distinctiveness of the earlier mark in respect of that public, the Board of Appeal was right to find that there was a likelihood of confusion both for the English-speaking and non-English-speaking parts of the relevant public and that notwithstanding the degree of attention, varying from average to high, which that public may display in the choice of goods and services at issue.

74      In the light of all of the foregoing, the single plea in law of the action, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, must be rejected.>>

Marchio denominativo/figurtivo descrittivo e qundi nullo per prodotti alimentari

Questo il marchio in esame per prodotti alimentari, respinto dall’ufficio perchè privo di distintiva (art. 7.1.b-c reg. UE 2017/1001).

Il Tribunale UE con sentenza 28.09.2022, T-58/22, Miroslav Labaš c. EUIPO, conferma :

<< 34   in the light of the foregoing, the Court finds that the word element ‘fresh’ of the mark applied for will naturally be perceived by the English-speaking public of the European Union, immediately and without further thought, as a descriptive indication of a characteristic or the intended purpose of all the goods and services covered by the application for registration, and not as an indication of their commercial origin. In order for the registration of a mark to be refused, it is sufficient that there are grounds for refusal in part of the European Union (see, to that effect, judgments of 8 July 2004, MLP Finanzdienstleistungen v OHIM (bestpartner), T‑270/02, EU:T:2004:226, paragraph 21, and of 27 September 2005, Cargo Partner v OHIM (CARGO PARTNER), T‑123/04, EU:T:2005:340, paragraph 57).

35      Thus, the Court considers that there is a sufficiently direct and specific relationship between the word element ‘fresh’ of the mark applied for and all the services at issue, with the result that the relevant English-speaking public will immediately perceive, without further thought, a description of those services or of one of their characteristics.

36      As regards the figurative elements of the mark applied for, the Court finds that they have, as such, no element that is visually eye-catching or likely to be remembered by the relevant public. As is rightly noted by the Board of Appeal, those figurative elements do not divert the attention of that public away from the descriptive word element of that mark, but, on the contrary, reinforce that descriptive character by the representation of two green leaves, which recall the concept of fresh and natural.

37      Nor are the stylisation of the letters of the word element ‘fresh’ of the mark applied for or their red colour likely to hold the attention of the relevant public.

38      Accordingly, the figurative elements of the mark applied for are not, because of the representation of two stylised green leaves, or the stylisation or the colour of the letters, particularly complex; nor are they capable of offsetting or altering the descriptive character of the word element of that mark in relation to the goods and services at issue.>>

Decisione non difficile: l’assenza di distintività è palese.

Il Trib. conferma anche per servizi (classe 39), in quanto correlati ai prodotti alimentari . E’ il punto meno scontato della decisione :

<<30   As regards the services in Classes 35 and 39 covered by the mark applied for, it should be noted that the relevant English-speaking public will directly perceive the word element ‘fresh’ as providing information concerning the kind, quality and intended purpose of those services, since that element may be associated with the object, aim or field of specialisation of the services in respect of which registration of the mark is sought.

31      In particular, a direct descriptive link will always be established in the mind of the relevant public between the word element of the mark applied for and the services at issue, which consist of: (i) the retail sale of foodstuffs and beverages, which the relevant public will identify as fresh goods which are not cooked, have been recently obtained, or have been prepared with fresh goods that have been recently cooked, frozen, canned or preserved by other methods; (ii) the retail sale of toiletries, cleaning preparations and beauty and hygiene products which provide a degree of freshness or contain ingredients that the relevant public will identify as being fresh or as conveying a feeling of freshness and cleanliness; (iii) the retail sale of freezing equipment, the ultimate aim of which is preserving the freshness of retailed products; (iv) the retail sale of tobacco, a product which the relevant public will perceive as being fresh (for example, fresh tobacco leaves), or associated with air fresheners used to counteract the smell of tobacco; and (v) business, administrative, advertising and marketing services which could be specifically aimed at undertakings operating on the market of fresh goods and at companies marketing fresh foodstuffs and beverages.

32      Although the last set of services covered by the mark applied for – business, administrative, advertising and marketing services – are not expressly aimed at undertakings which operate on the market of fresh goods and at companies which market fresh foodstuffs and beverages, they also include specific services which could be used by such undertakings and companies. Therefore, as regards those generic services, the relevant public will naturally associate the word element ‘fresh’ with a characteristic of those services and will easily assume that the services in Class 35, which are normally for the purpose of running a business and facilitating the sale of goods or services, are specialised in the field of fresh goods.

33      As regards the services relating to the packaging and storage of goods in Class 39, it is sufficient to note that the main aim of those services is to keep goods fresh and to avoid any deterioration. Consequently, the word ‘fresh’ may be perceived by the relevant public as a direct indication that the goods which are packaged and stored by using the applicant’s services will be kept fresh in the sense that they will maintain their characteristics and properties.>>

La rimozione del marchio (“smarchiatura”) da un giaccone in occasione di evento pubblico costituisce violazione del marchio?

Risponde di si Trib. Torino 11.03.2022, sent. n. 1102/2022 – RG 25850/2019, rel. La Manna, nell’interessnte caso K-Way.

Al cantente Nicky Jam fu fatto offuscare il marchio K-Way sul suo giubbotto in occasine del video ufficiale della Fifa World Cup 2018.

Norme azionate e usate dal giudice per accogliere la domanda: ART. 5 E 20 .C 2 CPI

La parte motivatoria più rilevante è la seguente:

<< 2.3) Né può affermarsi quanto sostenuto dalla convenuta in merito alla insussistenza dei presupposti
per l’applicazione delle citate disposizioni in quanto non vi sarebbe stata alcuna immissione in
commercio del giubbotto essendo lo stesso stato acquistato dal cantante ai fini del proprio personale
godimento. L’eccezione non è pertinente in quanto se è vero non risulta contestata l’appartenenza del
giubbotto al cantante vero anche è che proprio con l’utilizzo di quel giubbotto e all’alterazione del
marchio che lo contraddistingue che
il video è stato girato e diffuso a livello mondiale, vista la
risonanza dell’evento, con tutte le conseguenti ricadute commerciali a vantaggio, anche delle
convenute.    Appare evidente, quindi, che nel caso di specie non vi è stata alcun esaurimento del marchio
atteso che il giubbotto, pur appartenendo al cantante, non è stato utilizzato a scopo di mero godimento
o nell’ambito della fisiologica immissione nel circuito economico ma
specificamente al fine di
realizzare un video destinato alla promozione di un evento di rilevanza mondiale
quale il
Mondiale di calcio Russia 2018. Realizzazione e diffusione di tale video che sono avvenute proprio ad
opera delle parti convenute.
Né può trovare ancora accoglimento la tesi secondo cui gli illeciti commessi difetterebbero
dell’elemento soggettivo laddove dalla stessa narrazione dei fatti operata dalla parte convenuta emerge
inequivocabilmente come la stessa fosse ben consapevole del comportamento tenuto essendo
l’oscuramento stato eseguito proprio dalla Sony al fine di aggirare i divieti di utilizzo di prodotti non
riferibili agli sponsor ufficiali della manifestazione.
La posizione della parte attrice è, pertanto, da riconoscersi meritevole di tutela non sotto il profilo di un
suo diritto a vedere accostato il suo marchio alla manifestazione sportiva in oggetto, diritto peraltro
neppure reclamato dalla stessa attrice, bensì sotto il profilo del diritto della stessa a non vedersi alterare
il logo del proprio prodotto e, conseguentemente, a non vedersene ledere il prestigio e il valore
promozionale.
Sotto tale profilo, pertanto, la condotta posta in essere dalle parti convenute è da ritenersi contrastante
con i principi di cui agli artt. 5 Cpi e 13 Rmue nonché di cui allo stesso art. 20 Cpi, rappresentando
l’oscuramento del logo una ipotesi di contraffazione. Il comportamento rileva, inoltre, anche sotto il
profilo della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. in quanto è pacifico che Basicnet operi anche sul
mercato della promozione di video pubblicitari dei propri prodotti e la diffusione di un video
contenente un prodotto Basicnet modificato senza il suo consenso in modo da alterarne la capacità
distintiva rappresenta un’ipotesi di comportamento non conforme alla correttezza professionale
rilevante ai sensi dell’art. 2598 co. 3 cpc.
>>

L’esattezza del passaggio però è dubbia: non pare rientrare nella privativa il diritto di impedire all’utilizzatore di usare il prodotto senza il marchio inizialmente apposto, anche se ciò avvenga in sede commerciale.

Interessante è anche la determinazione del danno ai sensi della royalty raginevole ex 125.2 cpi

La corte di appello milanese sulla clausola c.d. floor nei contratti di mutuo a tasso variabile

App. Milano sent n. 2836/2022-RG 1644/2020, rel. Milone, offreo tre spunti interessanti:

– la clausola è accessoria in quanto non costituisce oggetto principale del contratto: quindi è sindacabile in base alla disciplina della vessatorietà ex art. 33 ss. c. cons.

– la cluaola è vessatoria: << Ritiene la Corte che anche tale motivo sia fondato.
Deve essere, infatti, ricordato che si considera vessatoria la clausola che determina a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto e tale situazione certamente ricorre nel caso di applicazione della clausola
floor (non accompagnata da analogo meccanismo correttivo quale potrebbe essere quello
derivante dall’applicazione di una clausola
cap né da una riduzione dello spread, che
non emerge nella modulistica prodotta nel presente giudizio): la considerazione
dell’indice Euribor come pari a zero nel caso che assuma valore negativo implica,
infatti, l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari
allo
spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole
dell’indice, come invece può fare la Banca mutuante, che non è soggetta ad alcuna
limitazione nel caso di rialzo dell’indice.
Tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica, che
non è sindacabile dal giudice (v. art. 4 Direttiva cit. e art. 34 Codice del Consumo) ma
attiene proprio ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto.
La disciplina negoziale derivante dalla clausola
floor non incide infatti sulla congruità
della remunerazione (che non potrebbe essere oggetto di valutazione in termini di
abusività) bensì determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola
parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di
limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli.
La sentenza appellata deve essere, quindi, riformata e deve essere accolta la domanda
volta ad inibire l’uso della clausola contestata
>>

– misure restitutorie inammissibili trattandosi di azione 37-140 cod. cons.: << In particolare sulle misure correttive l’appellante richiama la “sentenza della Corte di
giustizia della UE nelle cause riunite C-154/15, C-307-8/15, Gutiérrez Naranjo, del 21
dicembre 2016, la quale ha affermato (proprio in un caso in cui si discuteva del diritto
dei consumatori di ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione delle
clausole floor contenute nei contratti di mutuo ipotecario stipulati con le banche
spagnole) che il principio di effettività del diritto comunitario impone che i consumatori
ottengano la restituzione di tutte le somme pagate in esecuzione di clausole vessatorie
dichiarate nulle: “l’assenza di tale effetto restitutorio, infatti, potrebbe pregiudicare
l’effetto deterrente che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato
disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, mira a collegare alla dichiarazione
del carattere abusivo delle clausole contenute in contratti stipulati tra un consumatore e
un professionista” (punto 63).
Ritiene la Corte che il richiamo alla suddetta decisione non sia pertinente poiché dalla
lettura dell’intera motivazione si evince che la Corte di Giustizia ha adottato tale
pronuncia in relazione a fattispecie che riguardavano azioni individuali e non collettive,
affermando il principio suindicato a fronte di una interpretazione della giurisprudenza
spagnola che aveva negato gli effetti retroattivi delle dichiarazioni di nullità delle
clausole abusive: in altre parole, la Corte di Giustizia ha ritenuto che dovesse essere
riconosciuta (contrariamente a quanto avevano ritenuto i giudici spagnoli) l’efficacia
retroattiva delle dichiarazioni di abusività delle clausole vessatorie in favore dei singoli
contraenti che avevano formulato richieste restitutorie o risarcitorie, ma non ha
certamente affermato che il principio di effettività imponga l’adozione di concreti ordini
ripristinatori a richiesta delle Associazioni portatrici di interessi collettivi.
Ritiene, pertanto, questa Corte che nessuna misura volta ad incidere sugli effetti concreti
che sono derivati dall’avvenuta esecuzione dei singoli contratti possa essere qui adottata
su richiesta dell’Associazione appellante, poiché la rimodulazione dei piani di
ammortamento o la restituzione di somme versate richiede accertamenti della situazione
di fatto, che è diversa per ogni singolo contraente e che può essere ricostruita solo
mediante l’esercizio di azioni individuali, non costituendo ragione sufficiente ad
escludere la necessità di tale accertamento in concreto l’affermata modestia degli
importi che ogni singolo interessato potrebbe richiedere.
È possibile, invece, proprio perché si tratta di misure che possono riguardare
indistintamente tutti i soggetti interessati senza la necessità di specifici accertamenti,
disporre la pubblicazione della presente sentenza, dopo il suo eventuale passaggio in
giudicato, sulla pagina iniziale del sito internet della Banca e, per una volta, sul
quotidiano a diffusione nazionale
Corriere della Sera.
Il termine per l’adempimento dei suddetti obblighi viene fissato ai sensi dell’art. 140 co.
7 Codice del Consumo in giorni trenta dal passaggio in giudicato della presente sentenza
e, nel caso di inosservanza degli stessi, si dispone a carico dell’odierna appellata il
pagamento della somma di euro 1.032,00 per ogni giorno di ritardo
>>

Dispositivo:

<<La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie l’appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9976/19,
inibisce a Banco BPM S.p.A. l’uso della clausola
floor descritta nella parte finale
dell’art. 4 delle Condizioni Generali del “
Contratto di Mutuo Fondiario Immobiliare ai
Consumatori”
(doc. 9 appellante);

-ordina a Banco BPM S.p.A. di pubblicare, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato
della presente sentenza, il presente dispositivo sulla pagina iniziale del proprio sito
Internet e, per una volta, sul quotidiano a diffusione nazionale
Corriere della Sera;

-dispone a carico di Banco BPM S.p.A. il pagamento della somma di euro 1032,00 per
ogni giorno di eventuale ritardo nell’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente
sentenza;

-compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio. >>

Sul risarcimento del danno alla persona da prestazione sanitaria (nesso di causa e perdita di chance)

Cass. sez. 3,  2 settembre 2022 n. 25.886,  rel. Pellecchia:

<<Occorre precisare, al riguardo, che il criterio utilizzato, nella specie, è quello della probabilità prevalente (applicabile tutte le volte che il giudice si trovi di fronte due o più possibili ipotesi, e scelga, tra esse, quella che, alla luce dei fatti indiziari acquisiti al processo, e sulla base di un ragionamento inferenziale, abbia ricevuto il maggior grado di conferma), che non va confuso con quello del più probabile che non (predicabile nel diverso caso in cui si confrontino tra esse una probabilità positiva ed una negativa, quanto alla causa dell’evento di danno).

Risulta altrettanto corretta la decisione di appello sul piano del riparto degli oneri probatori, che si conforma all’insegnamento (li questa Corte, a mente del quale, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica, si delinea un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto: così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01; Cass. sez. 3, 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992). [la teoria del duplice ciclo causale è propria della terza sezione e spt. del giudice Scoditti: ma non convince molto, essendo uno solo il ciclo: semplicemente si modifica alla luce dei fatti allegato dal convenuto]

Tanto premesso, il criterio della probabilità prevalente (o della prevalenza relativa), risulta correttamente adottato nel caso di specie, volta che, rispetto ad ogni enunciato fattuale emerso dagli atti, è stata considerata l’eventualità che esso potesse essere vero o falso, e che, accertatane la consistenza indiziaria, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risponde ai caratteri di alternativa razionale logicamente più probabile di altre ipotesi, essendo stata conseguentemente esclusa quella, oggi riproposta da parte ricorrente, fondata su elementi di fatto destinati ad attribuirle una grado di conferma “debole”, tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre.

Il giudice di merito ha correttamente scelto – sulla base delle indicazioni provenienti dalla scienza medica – l’ipotesi fattuale più probabile, ritenendo “vero” l’enunciato che aveva ricevuto il grado di maggiore conferma relativa sulla base dei fatti allegati, ed altrettanto correttamente ha applicato i principi indicati da questa Corte in tema di riparto dell’onere probatorio, attribuendo al paziente danneggiato l’onere di provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento di danno, e ritenendo che tale onere non fosse stato efficacemente assolto dal paziente- creditore.

Sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, la Corte ha ritenuto, difatti, che l’asserito inadempimento del personale sanitario operante presso le strutture convenute non potesse considerarsi la causa più probabile della recidiva di ictus che aveva colpito la (lardo, tale, più probabile causa dovendo piuttosto essere individuata nell’esistenza di numerosi “fattori di rischio” alternativi.>>

Sulla perdita di chance, cosa diversa dall’inadempimento: <<La chance, ovvero la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato bene o risultato (che non è mera aspettativa di fatto, ma “bene” giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale: Cass. civ. sez. III n. 5641/2018) è oggetto di una domanda ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica (ancora Cass. 5641/2018).

Deve pertanto essere confermata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha reputato inammissibile la domanda tesa al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello>

Due proposte della Commissione UE sulla responsabilità civile: da intelligenza artificiale e sostituzione di quella generale da prodotto difettoso

Comunicato della Commissione sull oggetto e cioè sulle seguente due proposte dir dir.:

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on liability for defective products,  Brussels, 28.9.2022 – COM(2022) 495 final, 2022/0302 (COD): qui ad es. importante disciplina (in parte anticipata da dottrina o giurisprudenza) sull’onere della prova, art. 9;

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence
(AI Liability Directive)
, Brussels, 28.9.2022 – COM(2022) 496 final, 2022/0303 (COD)
: molto interessanti gli art. 3 (Disclosure of evidence and rebuttable presumption of non-compliance ) e art. 4 (Rebuttable presumption of a causal link in the case of fault). E’ prcisato che la dir. regola la responsabilità aquiliana cioè non da contratto, art. 1.

Azione contrattuale contro Facebook parzialmente protetta dal safe harbour ex § 230 CDA

Il distreto nord della Californa 21 .09.2022 , CASE NO. 22-cv-02366-RS, Shared.com c. Meta, affronta il tema della invocabilità del porto sicuro  ex § 230 CDA nel caso venga azionata responsabilità contrattuale di tipo editoriale del PROVIDER per materiali non propri.

Nel caso ricorreva anche un contratto di pubblicità dell’utente con  Facebook, tipo assai diffuso e  al centro delle vendite digitali odierne.

Fatti: << Shared is a partnership based out of Ontario, Canada that “creates and publishes original,
timely, and entertaining [online] content.” Dkt. 21 ¶ 9. In addition to its own website, Plaintiff also
operated a series of Facebook pages from 2006 to 2020. During this period, Shared avers that its
pages amassed approximately 25 million Facebook followers, helped in part by its substantial
engagement with Facebook’s “advertising ecosystem.” This engagement occurred in two ways.
First, Shared directly purchased “self-serve ads,” which helped drive traffic to Shared.com and
Shared’s Facebook pages.

Second, Shared participated in a monetization program called “Instant
Articles,” in which articles from Shared.com would be embedded into and operate within the
Facebook news feed; Facebook would then embed ads from other businesses into those articles
and give Shared a portion of the ad revenue. Shared “invested heavily in content creation” and
retained personnel and software specifically to help it maximize its impact on the social media
platform.
Id. ¶ 19.
Friction between Shared and Facebook began in 2018. Shared states that it lost access to
Instant Articles on at least three occasions between April and November of that year. Importantly,
Shared received no advance notice that it would lose access. This was contrary to Shared’s averred
understanding of the Facebook Audience Network Terms (“the FAN Terms”), which provide that
“[Facebook] may change, withdraw, or discontinue [access to Instant Articles] in its sole
discretion and [Facebook] will use good faith efforts to provide Publisher with notice of the
same.”
Id. ¶ 22; accord Dkt. 21-5. Shared asserts that “notice,” as provided in the FAN Terms,
obliges Facebook to provide
advance notice of a forthcoming loss of access, rather than after-thefact notice. (…)>.

Facebook (F.) poi sospese l’account e impedì il funzionamento del programma di advertisment

Alla domanda giudiziale, F. (anzi Meta) si difende preliminarmente con il safe harbour, quale decisione editoriale e quindi libera:

LA CORTE: << Defendant is only partially correct. Plaintiff raises three claims involving Defendant’s
decision to suspend Plaintiff’s access to its Facebook accounts and thus “terminate [its] ability to
reach its followers”: one for conversion, one for breach of contract, and one for breach of the
implied covenant of good faith and fair dealing.
See Dkt. 21, ¶¶ 54–63, 110–12, 119. Shared
claims that, contrary to the Facebook Terms of Service, Defendant suspended Shared’s access to
its Facebook pages without first determining whether it had “clearly, seriously or repeatedly
breached [Facebook’s] Terms or Policies>>.

E poi: << At bottom, these claims seek to hold Defendant liable
for its decision to remove third-party content from Facebook. This is a quintessential editorial
decision of the type that is “perforce immune under section 230.”
Barnes, 570 F.3d at 1102
(quoting
Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roommates.com, 521 F.3d 1157, 1170–
71 (9th Cir. 2008) (en banc)). Ninth Circuit courts have reached this conclusion on numerous
occasions.
See, e.g., King v. Facebook, Inc., 572 F. Supp. 3d 776, 795 (N.D. Cal. 2021); Atkinson
v. Facebook Inc.
, 20-cv-05546-RS (N.D. Cal. Dec. 7, 2020); Fed. Agency of News LLC v.
Facebook, Inc.
, 395 F. Supp. 3d 1295, 1306–07 (N.D. Cal. 2019). To the extent Facebook’s Terms
of Service outline a set of criteria for suspending accounts (i.e., when accounts have “clearly,
seriously, or repeatedly” breached Facebook’s policies), this simply restates Meta’s ability to
exercise editorial discretion. Such a restatement does not, thereby, waive Defendant’s section
230(c)(1) immunity.
See King, 572 F. Supp. 3d at 795. Allowing Plaintiff to reframe the harm as
one of lost data, rather than suspended access, would simply authorize a convenient shortcut
through section 230’s robust liability limitations by way of clever pleading. Surely this cannot be
what Congress would have intended. As such, these claims must be dismissed.
>>

In breve, che i materiali di cui si contesta la rimozione siano dell’attore/contraente (anzichè di un utente terzo come nei più frequenti casi di diffamazione), nulla sposta: il safe harbour sempre si applica, ricorrendo i requisiti previsti dal § 230 CDA

Assicurazione sulla vita, assicurazione per conto altrui e collegamento con rimborso di mutuo bancario

Una complicata vicenda assicurativo-successorio-bancaria è al centro dell’ottimamente redatta Cass. sez. 3 n° 21.863 del  11.07.2022, rel. Rossetti.

Complicata anche o soprattutto perchè la clausola del contratto di assicuraizone era strata scritta in modo … non perspicuo, come si dice. Lo rileva pure la SC: <<2.3. Prima di esaminare nel merito questa articolata censura, è doveroso premettere che la Corte d’appello di Venezia si è trovata dinanzi a patti contrattuali che costituivano oggettivamente un perfetto esempio di come non si dovrebbe scrivere un contratto di assicurazione (ed anzi qualsiasi contratto): tante e tali erano le contraddizioni, le ambiguità e le aporie giuridiche in esso presenti, con buona pace dell’art. 166, comma 1 cod. ass., il quale – già in vigore da un anno e mezzo all’epoca della stipula del mutuo – proclama solennemente che “il contratto va redatto in modo chiaro ed esauriente”.>>

Mi limito a riprodurre i principi di diritto (§ 2.8), dovendo altrimenti l’esposizione protrarsi troppo:

A) “le disposizioni dettate dall’art. 1891 c.c. in tema di assicurazione per conto altrui non sono incompatibili con l’assicurazione sulla vita”;

B) “l’assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio: in tal caso l’indennizzo si devolverà mortis causa ai suoi eredi”.

C) “Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca”.

L’assegno di mantenimento da separazione è diverso da quello divorzile

Cass., sez. 1, 13.09.2022 n. 26.890, rel. Lamorgese:

L’appello riduceva l’assegno a favopre del marito così motiovando:

<<Il G., all’epoca della separazione nel 2012, aveva quarantasette anni ed era dotato di piena capacità lavorativa e notevole professionalità, avendo goduto di un ottimo stipendio fino al 2007, quando aveva lasciato il lavoro per dedicarsi all’accudimento del figlio (bisognoso di sostegno e di essere seguito nelle attività sportive) e alla cura della prestigiosa abitazione coniugale acquistata con proventi della moglie; egli “era dotato di tutte le risorse personali e professionali per provvedere autonomamente al proprio dignitoso mantenimento” ed era diventato istruttore di tecnica equestre, né aveva dimostrato che le somme erogategli dalla moglie (indicate dal ricorrente in circa Euro 10000,00 al mese) servissero per le proprie esigenze personali piuttosto che per i bisogni del figlio; il G. non contribuiva al mantenimento del figlio, al quale provvedeva la T.; il tenore di vita del G. aveva subito “un rilevante ridimensionamento, con la perdita dell’abitazione familiare… e la necessità di reperire altra abitazione a pagamento, non disponendo egli di proprietà immobiliari”, sicché l’assegno mensile di Euro 300,00 serviva “per consentirgli di disporre di una adeguata abitazione”; dal canto suo, la T. “continua a godere del tenore di vita precedente alla separazione, grazie alle sue numerose proprietà immobiliari e ai proventi che le derivano dalla sua famiglia, pur dovendo provvedere in via esclusiva a mantenere il figlio”>>.

La Sc però accoglie , così censurandolo

<<Da queste argomentazioni traspare che il criterio seguito per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore del G. non è quello seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che è espresso dal principio secondo cui i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione – a differenza di quanto accade con l’assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale – solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex plurimis, Cass. 5605 del 2020, 16809 del 2019, 12196 del 2017).

Ed infatti, il contributo di mantenimento in favore del G. non è stato quantificato in misura idonea a garantirgli, in via tendenziale, la conservazione del tenore di vita matrimoniale – che, come accertato dalla Corte di merito, aveva subito un rilevante ridimensionamento dopo la separazione, contrariamente alla T., la quale poteva contare su notevoli risorse a sua disposizione – ma solo a consentirgli di procurarsi una abitazione, nell’ottica di un aiuto a provvedere al proprio “dignitoso mantenimento”.

Apodittica è l’affermazione secondo cui il G. sarebbe titolare di idonee risorse personali e professionali, essendo priva di una comprensibile esplicitazione dei fatti idonei a corroborarla. Ne’ è chiaro il significato dell’ulteriore affermazione secondo cui “egli peraltro ha goduto per quattro anni di un contributo mensile da parte della moglie di Euro 1500,00 mensili (attribuitogli in sede presidenziale)”, non comprendendosi se e quali elementi rilevanti la Corte ne abbia tratto sul piano decisorio.

Si tratta di una motivazione in fatto perplessa e sostanzialmente apparente, dunque censurabile in sede di legittimità>>.