La corte di appello milanese sulla clausola c.d. floor nei contratti di mutuo a tasso variabile

App. Milano sent n. 2836/2022-RG 1644/2020, rel. Milone, offreo tre spunti interessanti:

– la clausola è accessoria in quanto non costituisce oggetto principale del contratto: quindi è sindacabile in base alla disciplina della vessatorietà ex art. 33 ss. c. cons.

– la cluaola è vessatoria: << Ritiene la Corte che anche tale motivo sia fondato.
Deve essere, infatti, ricordato che si considera vessatoria la clausola che determina a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto e tale situazione certamente ricorre nel caso di applicazione della clausola
floor (non accompagnata da analogo meccanismo correttivo quale potrebbe essere quello
derivante dall’applicazione di una clausola
cap né da una riduzione dello spread, che
non emerge nella modulistica prodotta nel presente giudizio): la considerazione
dell’indice Euribor come pari a zero nel caso che assuma valore negativo implica,
infatti, l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari
allo
spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole
dell’indice, come invece può fare la Banca mutuante, che non è soggetta ad alcuna
limitazione nel caso di rialzo dell’indice.
Tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica, che
non è sindacabile dal giudice (v. art. 4 Direttiva cit. e art. 34 Codice del Consumo) ma
attiene proprio ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto.
La disciplina negoziale derivante dalla clausola
floor non incide infatti sulla congruità
della remunerazione (che non potrebbe essere oggetto di valutazione in termini di
abusività) bensì determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola
parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di
limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli.
La sentenza appellata deve essere, quindi, riformata e deve essere accolta la domanda
volta ad inibire l’uso della clausola contestata
>>

– misure restitutorie inammissibili trattandosi di azione 37-140 cod. cons.: << In particolare sulle misure correttive l’appellante richiama la “sentenza della Corte di
giustizia della UE nelle cause riunite C-154/15, C-307-8/15, Gutiérrez Naranjo, del 21
dicembre 2016, la quale ha affermato (proprio in un caso in cui si discuteva del diritto
dei consumatori di ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione delle
clausole floor contenute nei contratti di mutuo ipotecario stipulati con le banche
spagnole) che il principio di effettività del diritto comunitario impone che i consumatori
ottengano la restituzione di tutte le somme pagate in esecuzione di clausole vessatorie
dichiarate nulle: “l’assenza di tale effetto restitutorio, infatti, potrebbe pregiudicare
l’effetto deterrente che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato
disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, mira a collegare alla dichiarazione
del carattere abusivo delle clausole contenute in contratti stipulati tra un consumatore e
un professionista” (punto 63).
Ritiene la Corte che il richiamo alla suddetta decisione non sia pertinente poiché dalla
lettura dell’intera motivazione si evince che la Corte di Giustizia ha adottato tale
pronuncia in relazione a fattispecie che riguardavano azioni individuali e non collettive,
affermando il principio suindicato a fronte di una interpretazione della giurisprudenza
spagnola che aveva negato gli effetti retroattivi delle dichiarazioni di nullità delle
clausole abusive: in altre parole, la Corte di Giustizia ha ritenuto che dovesse essere
riconosciuta (contrariamente a quanto avevano ritenuto i giudici spagnoli) l’efficacia
retroattiva delle dichiarazioni di abusività delle clausole vessatorie in favore dei singoli
contraenti che avevano formulato richieste restitutorie o risarcitorie, ma non ha
certamente affermato che il principio di effettività imponga l’adozione di concreti ordini
ripristinatori a richiesta delle Associazioni portatrici di interessi collettivi.
Ritiene, pertanto, questa Corte che nessuna misura volta ad incidere sugli effetti concreti
che sono derivati dall’avvenuta esecuzione dei singoli contratti possa essere qui adottata
su richiesta dell’Associazione appellante, poiché la rimodulazione dei piani di
ammortamento o la restituzione di somme versate richiede accertamenti della situazione
di fatto, che è diversa per ogni singolo contraente e che può essere ricostruita solo
mediante l’esercizio di azioni individuali, non costituendo ragione sufficiente ad
escludere la necessità di tale accertamento in concreto l’affermata modestia degli
importi che ogni singolo interessato potrebbe richiedere.
È possibile, invece, proprio perché si tratta di misure che possono riguardare
indistintamente tutti i soggetti interessati senza la necessità di specifici accertamenti,
disporre la pubblicazione della presente sentenza, dopo il suo eventuale passaggio in
giudicato, sulla pagina iniziale del sito internet della Banca e, per una volta, sul
quotidiano a diffusione nazionale
Corriere della Sera.
Il termine per l’adempimento dei suddetti obblighi viene fissato ai sensi dell’art. 140 co.
7 Codice del Consumo in giorni trenta dal passaggio in giudicato della presente sentenza
e, nel caso di inosservanza degli stessi, si dispone a carico dell’odierna appellata il
pagamento della somma di euro 1.032,00 per ogni giorno di ritardo
>>

Dispositivo:

<<La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie l’appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9976/19,
inibisce a Banco BPM S.p.A. l’uso della clausola
floor descritta nella parte finale
dell’art. 4 delle Condizioni Generali del “
Contratto di Mutuo Fondiario Immobiliare ai
Consumatori”
(doc. 9 appellante);

-ordina a Banco BPM S.p.A. di pubblicare, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato
della presente sentenza, il presente dispositivo sulla pagina iniziale del proprio sito
Internet e, per una volta, sul quotidiano a diffusione nazionale
Corriere della Sera;

-dispone a carico di Banco BPM S.p.A. il pagamento della somma di euro 1032,00 per
ogni giorno di eventuale ritardo nell’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente
sentenza;

-compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio. >>