Rielvante questione portata alla Corte di Giustizia circa i presupposti per la risarcibiità del danno provocato da violazione della data protection (causa C-300/21).
Questioni pregiudiziali, § 14:
«1) Se ai fini del riconoscimento di un risarcimento ai sensi dell’articolo 82 dell’RGPD (…) occorra, oltre a una violazione delle disposizioni dell’RGPD, che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia già di per sé sufficiente la violazione di disposizioni dell’RGPD per ottenere un risarcimento.
2) Se esistano, per quanto riguarda il calcolo del risarcimento, altre prescrizioni di diritto dell’Unione, oltre ai principi di effettività e di equivalenza.
3) Se sia compatibile con il diritto dell’Unione la tesi secondo cui il presupposto per il riconoscimento di un danno immateriale è la presenza di una conseguenza o di un effetto della violazione di un diritto avente almeno un certo peso e che vada oltre l’irritazione provocata dalla violazione stessa».
«L’articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che:
ai fini del riconoscimento di un risarcimento per danni subiti da una persona in conseguenza di una violazione del menzionato regolamento non è sufficiente, di per sé, la mera violazione della norma, se essa non è accompagnata dal relativo danno, materiale o immateriale [ovvio, dato il tenore della disposizione].
Il risarcimento del danno immateriale disciplinato dal regolamento 2016/679 non si estende alla mera irritazione che l’interessato possa provare a causa della violazione delle disposizioni del regolamento 2016/679[ancora abbastanza ovvio, pur se un pò meno]. Spetta ai giudici nazionali stabilire quando, a motivo delle sue caratteristiche, la sensazione soggettiva di malessere possa essere considerata, in ciascun caso, un danno immateriale [punto importante, ma incerto: non ci sarà così una frantumazione nazionale della relativa regola, dubbio che si pone peraltro per quasi tutto il diritto armonizzato UE in relazione ai rimedi per la sua violazione?]: ».
Potrebbe apparire sorprendente, essendo le immagini non banali e tenendo conto del basso livello di distintività di solito richiesto.
Pensa al contrario il Trib. (riporto la motivazione solo di T‑502/21 ma è simile all’altra):
<< 19 In the present case, it should be noted that the mark applied for represets a combination of black lines, some of which form an angle.
20 In that regard, first, it must be held that, given their simplicity, none of those black lines, taken individually, is likely to present aspects or communicate a message, which would be easily and instantly memorised by the relevant public, which, moreover, the applicant does not suggest.
21 Second, the applicant does indeed submit that, taken together, the black lines making up the mark applied for create, first, a contrasted effect and, second, an illusion of an ‘outer boundary line’ and an illusion of movement forwards. The applicant adds that the perception of that mark would be altered by the angle it is viewed from by the relevant public.
22 However, first of all, it should be noted that the contrasted effect alleged by the applicant results solely from the fact that the mark applied for is in black and white. Such a combination of colours is commonplace, with the result that it cannot, by itself, confer on that mark a characteristic likely to be perceived by the relevant public as an indication of the origin of the goods at issue.
23 Next, even if the mark applied for were capable of creating an illusion of movement or a boundary line, it must be pointed out that such an illusion is perceptible only after a detailed examination of that mark, with the result that that illusion does not constitute an aspect that can be easily and instantly memorised by the relevant public [il punto più interesante].
24 Lastly, it must be stated that the applicant has not adduced any evidence capable of establishing that the change in the perception of the mark applied for resulting from the change in the angle it is viewed from by the relevant public, assuming that that has been established, is such that it constitutes a characteristic likely to be perceived by the relevant public as an indication of the origin of the goods at issue.
25 Third, it should be noted that, contrary to what the applicant suggests, the mark applied for differs from the marks at issue in the cases which gave rise to the judgment of 15 December 2016, Representation of a grey curve and representation of a green curve (T‑678/15 and T‑679/15, not published, EU:T:2016:749). The Court noted in those cases that those marks were reminiscent of both the letter ‘c’ and a crescent moon, which were, moreover, stylised on account of the different shades of colour creating a play of light and shadow, the curves that constitute them being of varying thickness and those curves having a slight twist.
26 In those circumstances, it should be noted that the Board of Appeal correctly found that the mark applied for, considered as a whole, did not represent more than the sum of the lines of which it is composed. Since, as has been pointed out in paragraph 20 above, those lines are not likely to present aspects, or communicate a message, which would be easily and instantly memorised by the relevant public, it must be held, as the Board of Appeal did, that that mark will be perceived by the relevant public as having a decorative purpose.
27 In the third place, it should be borne in mind that, according to the case-law, the notion of general interest underlying Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001 is, manifestly, indissociable from the essential function of a trade mark, which is to guarantee the identity of the origin of the marked product or service to the consumer or end-user by enabling him or her, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others which have another origin (see judgment of 8 May 2008, Eurohypo v OHIM, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, paragraph 56 and the case-law cited).
28 Consequently, it must be held that, contrary to what the applicant claims, it does not follow from the notion of general interest underlying Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001 that a mark must be regarded as distinctive solely on the ground that the registration of that mark is not liable to harm the competitors of the proprietor of that mark.
29 Therefore, it must be held that the Board of Appeal was right to find that the mark applied for was devoid of any distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001, notwithstanding the references, in the contested decision, to judgments relating to three-dimensional marks.>>
<< In that regard, first, the applicant does not dispute the fact that the mark applied for will be perceived as an advertising slogan whose purpose is to promote the goods at issue. Nevertheless, it maintains that that mark means ‘Collectively (or Jointly). Moving Ahead.’ and that the relevant public could interpret that meaning in different ways following a ‘mental effort’, like, for example, the word mark Vorsprung durch Technik at issue in the case giving rise to the judgment of 21 January 2010, Audi v OHIM (C‑398/08 P, EU:C:2010:29).
19 However, it should be noted that the applicant does not specify to what extent the fact that the mark applied for would be understood by the relevant public as meaning ‘Collectively. Moving Ahead.’ rather than ‘jointly progressing’ is such as to call into question the Board of Appeal’s assessment of the distinctive character of that mark. Furthermore, in view of the proximity of those two meanings, it cannot be inferred that that mark, which is composed of two common English words, does not convey a simple, clear and unequivocal message.
20 Furthermore, it should also be noted that, contrary to what the applicant suggests, the mark applied for differs from the word mark Vorsprung durch Technik at issue in the case which gave rise to the judgment of 21 January 2010, Audi v OHIM (C‑398/08 P, EU:C:2010:29). In that judgment, the Court of Justice noted that the General Court had held that that mark could constitute a play on words and be perceived as imaginative, surprising or unexpected, which is not the case here. It had also pointed out that that mark showed a certain originality and resonance and that at least a measure of interpretation would be required in order to perceive a possible promotional message.
21 Consequently, it must be held, as the Board of Appeal did, that the meaning of the mark applied for is not such as to confer any particular originality or resonance on it, to require at least some interpretation or to trigger a cognitive process, notwithstanding the fact, relied on by the applicant, that that mark does not contain any verb and that the word ‘together’ is positioned before the word ‘forward’.
22 Nor is that conclusion called into question by the applicant’s claim that an interpretative effort would be required on the part of the relevant public in order to be able to infer from the meaning of ‘Collectively. Moving Ahead.’ that the goods at issue were, specifically, respectful of the health of the consumers of those goods. As EUIPO maintains, in essence, that fact is not such as to call into question the fact that that meaning will, on its own, be perceived without any effort by that public>>.
L’autista era stato aggredito e ucciso da due utenti che avevano anche creato (allo scopo, parrebbe) un falso account Uber .
Il punto è l’esistenza o meno di un duty of care di Uber vs. gli autisti.
In genrere nel common law non ci sono doveri di protezione di terzi, tranne che ricorrano due circostanze:
– vi sia tra loro special relationship; o
– che vi sia misfeasance “in the limited circumstances [where] the actor’s own affirmative act creates a recognizable high degree of risk of harm.”. Deve però esswerci azione difettrosa, non omissione che non vbasta.
E’ il punto meno sicuro ma la Corte rigetta:
<<Plaintiffs may be correct that certain omissions can amount to misfeasance if they create a risk of harm that would otherwise not exist. The Washington Supreme Court has stated in dicta that “[a] driver affirmatively create[s] a new risk to a pedestrian by failing to stop his or her car [at a crosswalk].” Robb, 176 Wash.2d at 437. However, none of the omissions identified by Plaintiffs created the risk that resulted in Ceesay’s death. Plaintiffs’ own statistics show that carjacking is a broad societal problem. See Pl. Opp’n, Dkt. 123 at 20. There is no evidence or allegation that anything Defendants did actively encouraged carjackings or “create[d] a special or particular temptation or opportunity for crime.” Hutchins, 116 Wash.2d at 232-33; see also Jane Doe 1 v. Uber Techs., Inc., 79 Cal.App. 5th 410, 425 (finding Uber did not engage in misfeasance and contrasting a case in which a “plaintiff was injured by third parties doing exactly what defendant’s conduct encouraged them to do” (emphasis added)). Even if it were conclusively shown at trial that the risk of carjackings would have been reduced if Defendants had implemented the measures demanded by Plaintiffs, it still would not follow that Defendants created the risk. Washington courts have rejected the idea that “the failure to take [preventative measures] against crime is not in and of itself a special temptation to crime.” Sourakli v. Kyriakos, Inc. 144 Wash.App. 501 (2008). >>
Nemeno ricore la foreseeability dell’evento.
La domanda è respinta.
Non si menziona (strano che non sia stato invocato) il safe harbour ex § 230 CDA,
(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)
Le corti di merito milanesi decidono allo stesso modo sulla domanda avanzata dai titolari dei diritti su <Il Piccolo Principe> di Saint Exupery e in particolare sulla questione della loro durata
Nonostante il decesso dell’autore nel 1944 e quindi la scadenza nel 2014 se si applicano i 70 anni, intervennero medio tempore due provvedimenti di proroga:
1) il d. lgs. lgtn. 20.07.1945 n. 440;
2) l’allegato XV al Trattato di pace di Parigi 10.02.1947 (che escludeva il conteggio per il periodo tra l’inizio delle ostilità e il Trattato stesso).
Ebbene, sul tema intervengono Trib. Milano n° 2826/2021 del 06.04.2021 , RG 32.918/2018, e App. Milano n° 2994/2022 del 27.09.2022, RG 1.374/2021.
Per i collegi citt. la norma sub 2) non riguarda però il caso specifico. Per cui, avendo gli attori (i titolari dei diritti) invocato solo quella, la loro domanda non va accolta. Solo il d. lgs. 440 si sarebbe potuto applicare per differire la scadenza.
Non è però chiaro perchè non sia stato applicato.
La corte di appello non ne fa menzione.
Il Trib. invece offre due spiegazioni , però tra loro in sostanza incompatibili: i) il d. lgs. ltn 440 del 1945 è stato abrogato.; ii) esso non è stato invocato in causa.
Che sia stato abrogato, astrattamente non è incompatibile con qualche eventuale disposizione transitoria che ad es . ne permetta l’applicaizone al caso sub iudice: ma nulla è detto.
Che non sia stato invocato dagli attori , è irrilevante, dato il principio iura novit curia. Ma certo, se la norma era stata espunta dall’ordinamento, dire (ad abundantiam?), che non era stata invocato in processo, è fuori luogo e quindi errato.
Ebbene, non è estto escludere la notorietà da un lato e lo sfruttamento/danneggiamento reputazionale dall’altro almeno rispetto all’anteriorità 2 (ex ARt. 8.5 reg. N. 207/2009 ).
I generi merceologici sono totalmente diversi.
Quindi il Trib. UE annulla la deicsione amministrativa.
<< Al fine di stabilire l’appartenenza allo stato della tecnica di informazioni
contenute in internet, il CTU ha correttamente fatto proprio l’approccio
adottato dall’Ufficio Europeo Brevetti, come codificato nelle “Guidelines for
Examination in the European Patent Office” al paragrafo G-IV, 7.5, intitolato
“Divulgazioni su internet” (Allegato 16).
Tale paragrafo così recita : “Le informazioni divulgate su internet o in banche
dati online sono considerate come pubblicamente disponibili a partire dalla
data in cui l’informazione è stata pubblicamente postata”.
Le “Guidelines” proseguono affermando, al paragrafo G-IV, 7.5.1: “Infine, è
teoricamente possibile manipolare la data e il contenuto di una divulgazione
internet (come lo è con i documenti tradizionali). Tuttavia, in considerazione della grande dimensione e ridondanza del
contenuto disponibile su internet, si considera molto improbabile che una
divulgazione internet trovata da un esaminatore sia stata manipolata.
Di conseguenza, a meno che non vi siano specifiche indicazioni in senso
contrario, la data può essere accettata come corretta”.
Inoltre, al paragrafo G-IV, 7.5.2 delle Guidelines, viene chiarito che “In molti
casi, le divulgazioni su internet contengono un’esplicita data di pubblicazione
che è generalmente considerata affidabile.
Tali date sono accettate come buone, e l’onere della prova di dimostrare il
contrario ricade sul richiedente”.
Infine, nel terzo capoverso del paragrafo G-IV, 7.5.3, si legge che “Se un
titolare rifiuta la data di pubblicazione di una divulgazione tramite internet
senza alcun ragionamento o solamente con generiche affermazioni circa
l’affidabilità delle divulgazioni tramite internet, a questo argomento verrà dato
un peso minimo ed è quindi improbabile che ciò influenzi l’opinione
dell’esaminatore”>>
Nel caso specifico: << Nella fattispecie in esame, la convenuta Budri s.r.l. ha sollevato generici dubbi
circa l’effettiva accessibilità al pubblico di D1 e D2 prima della data di
deposito del modello di utilità di cui è causa, sulla base di ragionamenti che
potrebbero applicarsi a qualsiasi documento reso disponibile tramite internet.
Non è invece stata fornita alcuna prova specifica sul perché le particolari date
indicate sui documenti D1 e D2 non siano da considerarsi attendibili.
Si ritiene pertanto che parte convenuta non abbia ottemperato all’onere di provare che la data indicata nei documenti D1 e D2 non è attendibile e che, di
conseguenza, sulla base della prassi codificata nelle Guidelines for
Examination in the European Patent Office, tali documenti siano da
considerarsi come facenti parte dello stato della tecnica opponibile al modello
di utilità di cui è causa. Firmato Da: MAZ >>
E poco dopo:
<< Al fine di confutare le conclusioni rassegnate dal CTU, la convenuta Budri
s.r.l. ha fatto anche riferimento alla decisione T1553/06 della Camera dei
Ricorsi dell’Ufficio Europeo Brevetti.
Orbene, al paragrafo 6.7.3, tale decisione descrive un test per stabilire se un
documento internet forma parte dello stato della tecnica. Secondo tale test, se prima della data di deposito o di priorità, un documento salvato sulla rete internet ed accessibile attraverso uno specifico URL poteva essere trovato con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico utilizzando una o più parole-chiave tutte relative all’essenza del contenuto di quel documento e rimaneva accessibile a quell’URL per un periodo di tempo sufficientemente lungo affinché un membro del pubblico, ossia qualcuno che non avesse alcun obbligo di mantenere segreto il contenuto del documento, potesse avere accesso diretto e non ambiguo al documento. Ove soddisfatte le condizioni postulate dal test, il documento va considerato come stato della tecnica reso disponibile al pubblico.
Con riferimento alla prima condizione del test, il CTU, in sede di bozza di
relazione peritale, aveva affermato che il documento D1 era stato individuato
dall’esaminatore dell’Ufficio Europeo Brevetti utilizzando parole-chiave su un
motore di ricerca ed è rimasto accessibile a quell’URL (a cui è ad oggi tuttora
accessibile) per un più di tre settimane prima della data di deposito della
domanda del modello “Budri”, sostenendo che, in conformità a quanto
enunciato al paragrafo 6.7.5(b) della citata decisione, un periodo di tre
settimane sia da ritenersi sufficientemente lungo affinché un membro del
pubblico potesse avere accesso diretto e non ambiguo a D1.
A seguito delle osservazioni tecniche svolte dalla convenuta, il CTU ha
riesaminato le conclusioni inizialmente formulate, rilevando il mancato
soddisfacimento della prima condizione prevista dal test di cui sopra con
riferimento ai documenti D1 e D2.
Infatti, tali documenti sono stati trovati dall’esaminatore dopo la data di
deposito del modello di utilità di cui è causa >>
Trib. Bologna sez. spec. mat. impr. 4 novembre 2021 n. 2589/2021 , RG 19.508/2017, rel. Serra, (v.la in giurisprudenzadelleimprese.it) , sull’oggetto (solo utile ripasso, nessun approfondimento ):
<<1. Come noto, ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”.
È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione >>
E’ significativo piuttosto che il Tribunale non abbia concordato con il giudizio di sufficiente salto inventivo espresso dal ctu e abbia ritenuto il trovato non orignale. Discordia che capita raramente.
Cass. sez. 3 del 5 settembre 2022 n. 26.136, rel. Gorgoni:
premessa: <<Dal tessuto argomentativo posto a suo supporto e dal complesso del ricorso emerge in maniera inequivoca che il ricorrente ha introdotto il giudizio allo scopo di chiedere l’accertamento dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, salvo poi prospettare la sussistenza di una situazione avente i requisiti per ottenere tutela attraverso la sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., con argomentazioni accentriche ed incompatibili con la domanda originaria.
Il che rende difficile persino la comprensione del contenuto di alcune censure mosse alla sentenza d’appello. Ad ogni modo, dal complesso del ricorso e soprattutto dal primo motivo, si evince che egli non ha ben chiara la natura della sentenza ex art. 2932 c.c., il quale prevede che se chi è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Si tratta, infatti, di uno strumento sui generis attraverso cui il codificatore ha reso coercibile l’obbligo di concludere un contratto, dando vita ad un contratto, malgrado manchi il consenso di una delle parti, attraverso la sostituzione alla manifestazione di volontà mancante, ma dovuta, di una delle due parti, un provvedimento giudiziale che attua la volontà di legge, a favore della parte adempiente.>>
La sentenza ex art. 2932 c.c.,e’ ben diversa <<da quella, dichiarativa, meramente accertativa dell’avvenuto perfezionamento del contratto, perché ne sono diversi i presupposti: la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., implica un obbligo a contrarre rimasto inattuato, la sentenza dichiarativa presuppone, all’opposto, che un contratto si sia già perfezionato. Di qui la differente natura degli effetti: costituitivi, la prima, perché il provvedimento giudiziale provoca una modificazione della realtà giuridica preesistente al giudizio; dichiarativi, la seconda, la quale ha valore meramente ricognitivo di un effetto traslativo già prodotto.
Oltre a non aver chiara la differenza tra sentenza accertativa del contratto concluso e sentenza costitutiva ex art. 2032 c.c., che sostituisca il consenso di una delle parti obbligata a contrarre visto che dimostra di considerare i due provvedimenti giudiziali come fungibili – il ricorrente dà prova di non conoscere l’indirizzo di questa Corte quanto allo strumento di tutela invocabile da chieda un titolo giudiziale per trascrivere e quindi rendere opponibile a terzi il proprio titolo di acquisto. Di fronte ad una proposta contrattuale relativa ad un contratto consensuale con effetti reali, quale la compravendita immobiliare, si pone, sotto il profilo dell’esecuzione negoziale richiesta, un’alternativa secca. Delle due l’una: o la proposta non è stata ritualmente accettata, ed allora non vi è alcuna obbligazione da eseguire in quanto nessun contratto si è perfezionato; o la proprietà è stata accettata ed allora il contratto è già stato perfezionato nella sua componente consensuale e nei suoi effetti reali, per cui l’unico elemento ancora richiesto per l’opponibilità ai terzi è la redazione in atto pubblico con negozio ripetitivo, che trova rispondenza in sede giudiziale, non nell’azione costitutiva ex art. 2932 c.c., ma nell’azione di accertamento dell’avvenuto trasferimento di proprietà.
Ed invero, la sentenza prevista dall’art. 2932 c.c., si inquadra nella categoria delle sentenze costitutive (art. 2908 c.c.) e la sua funzione è quella di operare ex nunc quel mutamento della situazione sostanziale che avrebbe dovuto verificarsi con il consenso promesso, ma non prestato, dalla parte che vi era obbligata.
Nel caso in cui ad una proposta contrattuale segua una conforme accettazione si perfeziona il contratto, la cui riproduzione in forma di atto pubblico, con le modalità del contratto ripetitivo, non richiede, in caso di mancata esecuzione, una sentenza costitutiva, non occorrendo una sostituzione di manifestazione di volontà che già vi sia stata, ma una semplice sentenza di accertamento che supplendo alla documentazione mancante, soddisfi l’interesse della parte alla documentazione in forma pubblica del negozio.
Il ricorrente fa confusione: <<Proprio tale rilevante differenza sembra sfuggire al ricorrente che, pur fondando il proprio ricorso sulla tesi che il contratto di cessione dell’alloggio si fosse perfezionato, insiste a tratti circa la natura costitutiva della sentenza chiesta tanto nel giudizio di prime cure quanto in appello, non avvedendosi della differenza, ben colta, ex adverso, dalla sentenza impugnata tra la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell’avvenuto effetto traslativo che costituisse titolo per la trascrizione e la domanda di un provvedimento giudiziale che tenesse luogo del mancato consenso della parte asseritamente inadempiente all’obbligo di concludere il contratto.>>
Principi esatti ed esposti in modo chiaro ma risaputi : nulla di nuovo.
Dice di si Cass. sez. 2 del 8 giugno 2022 n. 18.548, rel. Scarpa, che offre spunti interessanti sul tema dell’art. 1102 cc e in particolare del godimento prevalente o esclusivo da parte di un condomino ai danni di un altro.
<<6.5.1. In tema di comunione, l’art. 1102 c.c., consente al comproprietario l’utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l’utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all’uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all’art. 757 c.c.).
Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all’art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell’uso consentito agli altri. Quando, a norma dell’art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l’alterazione della sua destinazione ovvero per l’impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un’azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).>>
Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come <<l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all’art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l’uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).
In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell’ambito dell’esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (Cass. Sez. 2, 04/05/2018, n. 10734)>>.
Ove, viceversa, risulti dimostrata <<una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c., per l’occupazione dell’intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l’aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l’autore della violazione abbia tratto dall’uso esclusivo del bene. Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una “indennità” per il sol fatto dell’occupazione dell’intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un “danno”), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), né altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 2, 12/03/2019, n. 7019, non massimata; Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 30/03/2012, n. 5156; Cass. Sez. 2, 06/04/2011, n. 7881; Cass. Sez. 2, 05/09/2013, n. 20394).
<<6.5.2. La Corte d’appello di Lecce, avendo ritenuto accertato che S.A. e S.N. avevano goduto per intero del fabbricato, ha quindi deciso che le stesse dovessero corrispondere alla comproprietaria S.M.C., quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione “pro quota” del bene comune, il valore del corrispettivo del godimento dell’immobile secondo i correnti prezzi di mercato, considerando, tuttavia, che lo stesso fino al 1995 era stato in condizioni che ne impedivano l’abitabilità. Tale valutazione, operata ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., spettava ai giudici del merito, e non è qui sindacabile contrapponendo soluzioni logico-deduttive alternative rispetto a quella adottata nella sentenza impugnata.>
La responsabilità del denunciante per aver dolosamente affermato la contraffazione altrui non riguarda il semplice dire che c’è stata elusione delle misure di protezione.
Così la district court of Connecticut 30 settembre 2022, Case 3:20-cv-01602-SRU , Yout c. The Recording Industry Association of America, Inc. (the “RIAA”), in un azione di accertament negativo proposta da iun fornire di servizi che permettono il downloading di audiovisivi su Youtube , nonostante questi siano offerti solo in streaming non downloadibile (con il YouTube’s Rolling Cypher).
<< Section 512(f) has is limited to misrepresentations of copyright infringement. See Twelve
Inches Around Corp. v. Cisco Sys., 2009 WL 928077, at *3 (S.D.N.Y. Mar. 12, 2009) (“While
Section 512(f) is not explicitly limited to misrepresentation of copyright infringement, it requires
that the misrepresentation be ‘under [Section 512],’ which deals exclusively with copyright
infringement, and sets forth in great detail when and how an internet service provider can be
liable for copyright infringement”); Arista Records, Inc. v. MP3Board, Inc., 2002 WL 1997918,
at *15 (S.D.N.Y. Aug. 29, 2002) (“Section 512 only penalizes copyright holders for knowingly
materially misrepresenting ‘that material or activity is infringing.’ It does not provide a cause of
action for knowingly materially misrepresenting [other claims].”); accord Rossi v. Motion
Picture Ass’n of Am., Inc., 391 F.3d 1000, 1004 (9th Cir. 2004) (setting forth that a section
512(f) cause of action is an “expressly limited cause of action for improper infringement
notifications”).
Here, Yout has failed to plead a plausible claim for relief under section 512(f) because it
has only alleged that the RIAA knowingly misrepresented that Yout’s software circumvents the
YouTube technological measures, not that Yout is infringing certain copyrighted works. See SAC, Doc. No. 45, at 28 ¶¶ 138-140. Although the circumvention notices sent by the RIAA
superficially resemble take down notices under section 512(c), the notices do not identify any copyrighted works and accordingly are incapable of being misrepresentations under section 512. See id. at 28 ¶¶ 136-137. Yout attempts to remedy this deficiency by alleging that the RIAA’s
circumvention notices amount to an allegation of secondary copyright infringement and that
Yout’s customers interpreted the notices as alleged copyright infringement. See SAC, Doc. No.
45, at 27 ¶¶ 136-137. But Yout’s arguments are not persuasive, because the notices stated that
YouTube’s technological measure (therein, “rolling cipher”) “protects [the RIAA’s] members’
works on YouTube from unauthorized copying/downloading,” not that Yout itself was infringing
the copyrighted works. Id. at 28 ¶ 137.
Furthermore, even assuming that the RIAA’s notices constituted an allegation of
secondary copyright infringement, Yout has provided no case law that suggests that such an
allegation could result in a violation of section 512(f), nor have I found any caselaw suggesting
so. I decline to credit that claim.
Moreover, I agree with the RIAA that Yout alleges no facts suggesting that the RIAA
“knowingly” misrepresented the nature of Yout’s service. To do so, a defendant must have
actual knowledge that it is making a misrepresentation of fact. Cabell v. Zimmerman, 2010 WL
996007, at *4 (S.D.N.Y. Mar. 12, 2010). But, again, Yout alleges no facts suggesting that the
RIAA “knowingly” misrepresented the nature of Yout’s service. Ningbo Mizhihe I&E Co., Ltd.
v. Does 1-200, 2020 WL 2086216, at *3-4 (S.D.N.Y. Apr. 30, 2020) (dismissing a Section 512(f)
claim where “there [wa]s insufficient material in the pleadings to support the inference that [the
p]laintiff knew their copyrights were not enforceable”); Cabell, 2010 WL 996007, at *4
(dismissing a Section 512(f) claim where the complaint “allege[d] no facts from which a court
could find it facially plausible that Defendant knew it was misrepresenting the facts when it
wrote to YouTube”). Because section 512(f) only covers knowing misrepresentations of copyright
infringement and not circumvention of a technological measure, I grant the RIAA’s motion to
dismiss Yout’s 17 U.S.C. § 512(f) claim >>
Interpretazione di assai dubbia esattezza.
La sentenza poi offre dettagli tecnici approfonditi sul se Youtube impedisca i download con misure di protezione in senso tecnico ai sensi del copyright e cioè ai sensi del 17 US Code § 1201 (v. § 2 2. The Yout Service, p 2 segg.).
Stante la normativa italiana (tit. II ter l. autore, artt. 102 quater e quinquies), la motivaizone è di sicuro interesse anche per noi
(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)