Discriminazione e safe harbour ex § 230 Cda in Facebook

LA Eastern district of Pennsylvania 30.09.2022  Case 2:21-cv-05325-JHS D , Amro Ealansari c. Meta, rigtta la domanda volta a censurare presunta discriminazione da parte di Facebook verso materiali islamici ivi caricati.

E’ rigettata sia nel merito , non avendo provato discrimnazione nè che F. sia public accomodation (secondo il Civil Rights Act),  sia in via pregiudiziale per l’esimente ex § 230 CDA.

Nulla di particolarmente interessante e innovativo

(notizia e  link alla sentenza dal blog del prof Eric Goldman)

Incontri fortuiti in diritto di autore?

La dist. court of Minnesota affronta un caso di  -in sostanza-  incontri c.d fortuiti (sent,. 28.09.2022. Civil No. 20-2152 (DWF/DTS) , Cooley c. Target)

Da noi non è chiaro se debbano entrambi aver tutela oppure se solo il primo (ad essere creato o pubblicato?).

La creazione del ragazzo è stata ripresa a suo dire dal colosso TARget con i suo capi di abbigliamento. Questi risponde che l’aveva autonomamente creata in precedenza,

Secondo il diritto usa l’attore deve dare o prova diretta del copiaggio o indiretta tramite il famso <<access>> all’opera + la somiglianza.

L’access a sua volta lo si prova o con la prova della possibilità di aver visto il lavoro o con quella che esso era <widely disseminated to the public>.

Qui solo segnalo che il passaggio per cui la presenza in rete sui social no costituisce <widely dissemination to the public>, come vorrebbe invece la difesa del ragazzo:

<< Cooley argues that because a Target employee found N.O.C. through social media
in 2018, “[t]here is no question that N.O.C.’s online presence was sufficient and
widespread enough to provide Target a reasonable opportunity to access [the Copyrighted
Works].” (Doc. No. 363 at 42.) This argument fails for several reasons. First, the Target
employee who found N.O.C. in 2018 found him through a separate Instagram account—
Krink. (Rashid Decl. ¶ 2, Ex. 5 at 14:14-18.) The Copyrighted Works were not
published on Krink’s Instagram account. Second, there is no evidence that the Target
employee that found N.O.C. worked with or had any interaction with Davis or Delta
Galil. Finally, and most importantly, the video was posted in May 2018,
after the alleged
infringement. To survive summary judgment, Cooley must put forth evidence that Davis
had a reasonable possibility of viewing each Copyrighted Work
before the alleged
infringement
>>

(notizia e link al testo dal blog del prof. Eric Goldman)

Appello Firenze sul danno c.d. endofamiliare

Una figlia chiede i danni al padre per non aver adempiuto al dovere di <istruire educare> lei stessa ex art. (oggi) 315 bis cc : disposizione che anzi aggiunge quello di <moralmente assistere> i figlio (nel caso de quo sopratutto quest’ultimo)

Domanda respinta in entrambi i gradi.

La corte d’appello di Firenze ricorda la disciplina del danno c.d. endofamiliare con sentenza n° 1949/2022 , RG 873/2019, del giorno 08.09.2022, rel. ed est. Carrano.

<< Ritiene questo Collegio di aderire all’insegnamento di nomofiliachia della S.C.
(3079/2015) secondo cui “
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una
figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed
educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di
filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di
natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di
riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi
dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., di un’autonoma
azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.”.
Per
quanto concerne la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non
patrimoniale ex art. 2059 c.c. ritiene questa Corte che la menzionata decisione della
S.C. aveva chiarito che la domanda avanzata dalla figlia dava luogo ad una autonoma
domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.-, denominato
danno cd. endofamiliare. L’obbligo di un genitore di concorrere al mantenimento della
figlia si poneva in connessione eziologica con la procreazione e sorgeva con la nascita
della figlia, ancorché il rapporto di filiazione venisse accertato solo successivamente
con sentenza (S.C. 27653/2011): l’automatismo che sussisteva tra responsabilità
genitoriale e procreazione costituiva il fondamento della responsabilità aquiliana da
illecito endofamiliare, ogni qual volta alla procreazione non seguiva il riconoscimento
e l’assolvimento degli obblighi connessi alla condizione di genitore. Secondo
l’insegnamento della S.C.-, presupposto della responsabilità e del conseguente diritto
della figlia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, era la
consapevolezza del concepimento come proprio figlio da parte del genitore.

Quanto al danno non patrimoniale lamentato deve osservarsi che la giurisprudenza di
legittimità e di merito ha costantemente affermato che il danno da privazione della
figura paterna non possa considerarsi
in re ipsa (S.C. 10527/2011) ma deve essere
oggetto di prova.

(…)

Questo Collegio ritiene di aderire alla valutazione approfondita effettuata dal C.T.U.-,
della quale condivide il percorso logico e le conclusioni, non contestate in modo
pregnante e specificamente dall’appellante principale secondo cui il descritto
comportamento del padre non era stata la causa della patologia accertata dal C.T.U.
come condivisa dai C.T.P.-. Il comportamento nel suo complesso tenuto dal padre di
Federica non aveva cagionato un danno ingiusto alla figlia, suscettibile di essere
risarcito.
Condivisibilmente il primo Giudice aveva ritenuto che non risultava provato il nesso di
causa tra il comportamento del padre e la patologia della figlia
>>

Il danno è da violazione di obbligo e quindi contrattuale, non aquiliano (non è chniaro cosa intenda la SC per <illecito civile>)

Un caso di institutio ex re certa (art. 588.2 c.c.)

E’ spesso difficile capire quando ricorra l’institutio ex re certa (o la disposizione di legato) e, una volta capitolo, quale sia la sorte dei beni ivi non menzionati.

In Cass. sez. II, 5 agosto 2022 n. 24.310, rel. Tedesco, un riepilogo delle principali quistioni in tema.

la de cuius aveva dichiarato nel testamento <<di volere lasciare in eredità al coniuge Boscarol Giorgio «la parte di mia proprietà, equivalente a metà dell’immobile e del terreno, siti in Vermigliano in via P. Zorutti, adiacenti all’attuale abitazione del sig. Boscarol, situata al n. 7 di detta via  [,,,]>>.

Le corti di merito avevano accertato sia che si trattava appunto di institutio ex re certa sia che l’istituito (marito) fosse erede unico, non essendoci altri beni . O meglio, non essendocene altri conteggiabili,. dato che altri beni c’erano ma, essendo in sistema tavolare, non erano ancora stati oggetto di decreto tavolare di trasferimento (da altra successione m.c.).

Boccia la seconda parte del  ragionamento la SC.

Premesse generali sull’istituto:

<<La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito in passato che l’institutio ex re certa vale a determinare la quota dell’istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede (Cass. n. 737/1963). La possibilità del concorso fra l’istituito ex re e l’erede legittimo è stata in tempi recenti riconosciuta da Cass. n. 17868/2019. E’ stato precisato che in mancanza di una manifestazione contraria all’apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege. (arg. ex art. 734 c.c.). La quota dell’istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell’asse, succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituisce connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda (Cass. n. 9487/2021).>>

<<1.3. Il connotato essenziale della istituzione ex re certa non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione del bene determinato o del complesso di beni come quota del suo patrimonio (Cass. n. 42121/2021). Ciò che è essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, piuttosto, è la possibilità di una partecipazione anche dell’erede istituito ex re anche all’acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell’intero asse (Cass. n. 5773/1980; n. 2050/1976; n. 1368/1971). Se non vi è quella attitudine, ma l’acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, non può che essere considerato legatario (Cass. n. 42121/2021).

1.4. Consegue da quanto sopra che, in materia di interpretazione di una disposizione testamentaria di uno più beni determinati, l’indagine, sulla composizione del patrimonio del testatore al momento della formazione della scheda, è rilevante ad ampio raggio, non solo per stabilire se la disposizione sia legato o istituzione di erede, ma, in ipotesi risoltasi la questione interpretativa nel senso della istituzione ex re, al fine di stabilire se ci siano i presupposti del concorso dell’erede istituito con l’erede legittimo.>>

Quanto alla questione del se  si debba tener conto -per interpretrare la disposizione- anche dei beni già oggetto di titolo giuridico ma non ancora di pubblicità immobiliare tavolare (normalmente costitutiva, ma non nel caso di successione mortis causa), risolta in negativo dalla C. di appello :

<<Il ragionamento rivela duplice errore. In primo luogo la Corte d’appello non ha considerato che si discuteva di beni acquistati mortis causa, rispetto ai quali opera il seguente principio: “Per i beni soggetti al regime tavolare, ai sensi del R.D. n. 499 del 1929, l’efficacia costitutiva dell’iscrizione o intavolazione è limitata ai soli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, in relazione ai quali, ex art. 3 del citato decreto, l’intavolazione nemmeno ha il valore di condizione di opponibilità, occorrendo verificare la qualità di erede secondo la normativa successoria; ne consegue che la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto, anche nell’interesse di altro beneficiario, non può di per sé determinare l’acquisto della qualità di erede in capo a quest’ultimo, in assenza di una esplicita ratifica – che non si esaurisca nella mera inerzia – necessaria per l’accettazione dell’eredità” (Cass. n. 9713/2017).

A un attento esame l’approccio seguito dalla Corte di merito risulta comunque improprio. Il giudice, chiamato a qualificare una disposizione testamentaria come eredità o legato, o chiamato a stabilire se la disposizione, in ipotesi considerata istituzione ex re, esaurisca o meno l’asse tenuto presente dal testatore, non potrebbe espungere dall’indagine i beni in ipotesi acquistati prima del testamento, soltanto perché non ancora intavolati. Il ragionamento della Corte d’appello, sviluppato nelle sue estreme conseguenze, porterebbe a dire che il giudice dovrebbe ignorare i beni intavolati il giorno successivo alla formazione del testamento, nonostante il titolo si fosse in quel momento già formato e il testatore ne fosse pienamente consapevole: il che è conclusione palesemente irragionevole, certamente non giustificata dal principio secondo cui, posta l’efficacia costitutiva della iscrizione, l’inscrivente consegue la titolarità del diritto reale solo a seguito della intavolazione di esso.>>