Cass. sez. 1° del 24.11.2022 n° 34.658, per l’ottima penna del rel. Scotti, affronta il tema in oggetto cassando un Trib. Milano del 2020.
Vedila ad es. in questo link offerto dal Sole 24 ore o da Eleonora Rosati nel suo post in IPKat.
Ripercorsa la tutela della privacy e del diritto all’oblio, ricorda i due precedenti europei che avevano l’uno accolto e l’altro osteggiato il delisting extraUE in caso di notizie già legittimamente pubblicate ma poi superate dal tempo: dopo l’iniziale caso Costeja del 2014 (C-131/12), sono intevente la sentenza nel caso CNIL 24.09.2019 , C-507/2017 e quella nel caso Glawischnig-Piesczek c. Facebook 03.10.2019 , C-18/08.
La SC si adegua al decisum della prima , per cui, appurato che il delisting mondiale non è dal diritto UE nè obbligato nè vietato, la questione va sciolta in base ai diritti nazionali.
Ci son due affermazioni importanti.
1° Il ns. diritto impone il delisting mondial. La tutela di un valore costituzionale, quale la riservatezza, deve fronteggiare anche le modalità “liquide e pervasive della circolazione dei dati sulla rete di internet!”, § 19.
E’ il punto centrale e condivisibile.
Il rischio di conflitti tra ordini in conflitto emanati da autorità di diversi paesi non osta a questa conclusione, aggiunge la SC.
Del resto -aggiungo io- i colossi tecnologici come sfruttano la diversità di regole giuridiche tra Stati quando gli fa comdo (tassazione), l’accettino anche quando non gli fa comodo (cuius commoda eius et incommoda) : filtreranno nel limite massimo imposto dallo Stato più garantista, visto che sfruttano a livello mondiale tutte le opportunità possibili.
Le difficoltà in fase esecutiva non son rilevanti .
2° Il secondo punto importante sta nel § 26. Il delisting mondiale può essere concesso perchè nel caso specifico il danneggiato operava per lavoro in giro per il mondo: e dunque poteva subire danno da altre parti del mondo, oltre all’Italia. Quindi può arguirsi che per la SC , se invece gli interessi di una persona son solo in italia, il delisting mondiale non è concedibile. Cioè -parrebbe- può esserlo solo se essa può provare danni dalla circolazione all’estero della notizia de qua: il che è difficile se i suoi interessi son appunto concentrati solo in Italia.
Principio di diritto al § 27 : “In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1 e dell’art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraEuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano“.
Infine una nota processuale.
La SC precisa che un parere giuridico è atto difensivo e dunque non può essere introdotto come allegato alla memoria ex art. 380 bis.1 cpc, non rientrando tra i documenti ammissibili nel giudizio di legittimità ex art. 372 cpc.