La violazione dei limiti di finanziabilità, propri del mutuo fondiario, non ne determina nullità

Così Cass. sez. un. 16.11.2022 n. 33.719 rel Lamorgese, sulla base dell’ordinanza che l’aveva sollevata per contrasto giurisrpduenziale.

Decisum importante nella pratica.

Alcuni spunti: << 8.3.- E’ arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a
pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, ogni
qual volta esso non appaia di palmare e intuibile comprensione, come
nel caso in esame. Né la norma primaria (articolo 38 del t.u.b.) né la
norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d’Italia)
contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del
valore dell’immobile, cui è rapportato in via percentuale l’ammontare
massimo del finanziamento, e all’epoca di riferimento della stima.
>>

<<Come rilevato nell’ordinanza interlocutoria, la
nullità è predicabile per violazione di norme di fattispecie o di struttura
negoziale solo se immediatamente percepibile dal testo contrattuale,
senza laboriose indagini rimesse a valutazioni tecniche opinabili
compiute ex post da esperti del settore, come sono invece quelle
compiute dai periti cui sia demandato il compito di stimare il bene, ai
fini del giudizio sul rispetto del limite di finanziabilità.
Il rischio è di minare la sicurezza dei traffici e di esporre il contratto
in corso a intollerabili incertezze derivanti da eventi successivi – che
non dovrebbero interferire con la questione, che è formale prima che
sostanziale, della validità del contratto stesso – dipendenti dai
comportamenti delle parti nella fase esecutiva (come l’inadempimento
o l’insolvenza del mutuatario), tali da innescare la crisi del rapporto
negoziale con l’esigenza di verificare ex post l’osservanza del limite di
finanziabilità. Nessuna delle parti potrebbe fare affidamento sulla
stabilità e sulla validità ab origine del contratto stipulato, essendo ben
possibile che il valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale perizia
estimativa, sia stato inconsapevolmente sopravvalutato><

<<8.8.- Pur ipotizzando in astratto la natura imperativa della
disposizione di cui all’articolo 38, secondo comma, t.u.b., per escludere
la nullità del contratto per eccedenza dell’importo mutuato è risolutivo
l’argomento secondo cui non ogni violazione di norma imperativa può
dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il
contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma
imperativa intende tutelare>>

Pruincipio di diitto, p. 32-33:_ <<In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma
determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della
validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o
integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la
disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato
all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di
finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità
(e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai
erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa
garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare
proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla
stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella
concessione del credito.>>

Intervento romano sulla tutela d’autore per le fotografie

Trib. Roma 22.06.2022 n. 10.041/2022, RG 21.494/2018, riepiloga i termini della tutela delle fotografie con utili precisazioni.

Si trattava di foto caricate su database on line da fotografo professionista e poi offerte in licenza a potenziale interessato, che non le acquista ma le usa uguialmente su propri articoli giornalistici.

Spunti presenti:

  1. consueta triplice distinzione: i) foto protette da diritto pieno, ii) da dir. connesso o iii) solo documetarie ex art. 87.2 l. aut.
  2. sulla distinzione tra i) e ii) , spesso punctum dolens, si dilunga sulla creatività. Precisa che la professionalità del fotograto e la qualità tecnca delle fotografie sono insufficientei: <<Nel caso in esame parte attrice si è limitata sostanzialmente a rivendicare, in generale, la elevata qualificazione professionale dei fotografi e l’elevata qualità tecnica delle fotografie, senza formulare alcuno specifico riferimento ad alcuna di esse, deducendo a riprova il fatto che esse sono destinate alla cessione a terzi, previo compenso, per la pubblicazione su testate giornalistiche.         Ma in base ai principi sopra richiamati la professionalità del fotografo e la qualità tecnica delle fotografie sono insufficienti per il riconoscimento del carattere artistico ed al contrario sono la loro stessa destinazione, al normale circuito dei media, ed il loro genere – personaggi, eventi e tematiche di interesse giornalistico – che le devono fare includere fra le fotografie “semplici”, in assenza di elementi specifici, che dovrebbero essere riferibili singolarmente a ciascuna di esse, che non sono stati neanche dedotti .          Ciò si deve affermare anche per quelle relative non a persone o eventi pubblici, ma a edifici sedi di istituzioni o note società, o alla composizione in studio di oggetti “significativi”, quali il modello 730 o biglietti di banca. Queste ultime in particolare non possono essere ricondotte alle fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.A., ma si riferiscono piuttosto a “fatti della vita sociale”, non avendo la funzione di riprodurre il modo di essere di questi oggetti, ma quella di illustrare le tematiche economiche che essi evocano>>
  3. prova del diritto nelle forme di uso ex ar.t 8 l. aut.: <<Nel sito ciascuna fotografia risulta accompagnata dalle indicazioni prescritte dall’art. 90 L.A. Pare evidente del resto che poiché tale titolarità deriva dall’individuazione dell’autore dello scatto, che parte attrice deduce essere il sig. Canino stesso o un fotografo a lui legato da un rapporto  i committenza (art. 88 comma 2 L.A.), la contestazione deve essere supportata da elementi specifici, risolvendosi altrimenti nel tentativo di onerare l’attore di una probatio diabolica; tali elementi non sono stati dedotti, essendosi parte convenuta limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di avere reperito le fotografie sulla rete>>
  4. errata l’invocazione della “esimente” della ripubblicazione ex art. 91.2 l. aut.  di foto tratte da giornali
  5. quantificazione: gli sconti per acquisti cumulativi non contano nella liquidazione del mancato guadagno

Il reclamo cautelare milanese nella lite sui servizi DNS di Cloudfare , promossa dalle major titolari di copyright

Torrent Freak dà il link alla molto interessante ordinanza milanese (decisa il 22.09.2022 e dep.  4 novembre 2022, parrebbe) che decide il reclamo cautelare Cloudfare c. Sony-Warner-Universal Music, RG 29411/2022, rel. Tarantola.

Il reclamo di Cloudfare (C.) è rigettato e , parrebbe, a ragione.

Alcuni punti:

  • E’ confermata la giurisdizione italiana ex art. 7.1 sub 2) reg. 1215/2012 (anche  se non è chiaro perchè, dato che la disposizione si applica a chi è domiciliato in uno stato UE e viene convenuto in altro stto ue: ma C. è di diritto usa)
  • il diritto è riscontrato in capo alle major ex art. 99 bis l. aut.
  • le condotte addebitate son sufficientemente individuate. Si tratta del servizio di domain name system (DNS) che risolve i nomi in stringhe IP. Esso si affianca agli ordinari servizi di access provider, servendo spesso per anonimizzare l’accesso . Di fatto è noto a tutti che tramite il dns di C. si riesce ad eludere i  blocchi imposti agli (e attuati dagli) internet access provider.
  • per dare un inibitoria, non serve che l’inibito sia corresponsabile civilmente della vioalzione: basta che sia strumento per l’accesso a server ospitanti materiali illeciti. Gli artt. 14-17 del d. gls. 70 del 2003 sono chiarissimi (norme mai citate dal giudice, però!).

Nè c’è alcun dubbio che che C. sia un internet provider (caching, art. 15 d. lgs. 70/2003).

  • non è chiaro il rapporto tra i siti convenuti in causa e C., che nega ne esistano (assai dubbio: perchè mai dovrebbe interporsi tra i siti stessi e l’utenza? Chi le dà incarico e chi la paga?)
  • venendo confermata la cautela di prima istanza, è confermato che l’inibitoria concerne pure i siti c.d. alias (cioè quelli creati in aggiutna per eludere e che reindirizzano automaticametne le richiesta ai siti originari bloccati)
  • le difficoltà esecutive dell’ordine : è il punto più interessante a livello teorico, anche se richeiderebbe approfondimenti processuali . Per il giudice non contano, dovendosi risolverle ex art. 669 duodecies cpc. : << Non è al riguardo configurabile alcun onere preventivo a carico delle parti ricorrenti, né alcun obbligo in capo all’AG all’atto della pronuncia dell’ordine cautelare, di descrivere le specifiche modalità tecniche di esecuzione dell’ordine, ove – ritenuta la sussistenza dell’attività che è ordinato inibirsi – è la parte cui è rivolto l’ordine inibitorio che potrà rappresentare eventuali difficoltà tecniche nell’ambito dello specifico procedimento ex art. 669 duocecies cpc (peraltro già instaurato, come evincibile dagli atti). >> ,

iL PUNTO è come detto assai stimolante anche se meritevole di approfondimento.  A parte che la natura sostitutiva del reclamo porterebbe alla competenza proprio del giudiuce del reclamo, l’attuaizone avviene sì sotto il controllo del giudice, purchè un minimum sia indicato nel provvedimento. E allora può questo limitarsi a dire “filtra tutte le richeiste di accesso a questo o quel sito”? tocca al convenuto chiedere lumi, dice il giudice. OK, ma se è volonteroso; e se non lo è? Penalità di mora? E come può controllare il vincitore la corretta attuazione?

Il comando cautelare era: <<adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire a tutti i destinatari dei propri servizi l’accesso ai servizi denominati “kickasstorrents.to”, “limetorrents.pro” e “ilcorsaronero.pro”, inibendo la risoluzione DNS dei nomi a dominio “kickasstorrents.to”, “limetorrents.pro”, “ilcorsaronero.pro”, sia in quanto tali che preceduti dal prefisso www, nonché inibito alla resistente la risoluzione DNS di qualsiasi nome a dominio (denominato “alias”) – che costituisca una variazione dei predetti DNS di primo, secondo, terzo e quarto livello – attraverso i quali i servizi illeciti attualmente accessibili attraverso i predetti nomi a dominio possano continuare ad essere disponibili, a condizione che i nuovi alias siano soggettivamente e oggettivamente riferiti ai suddetti servizi illeciti>>.

Ancora sul deposito di marchio in malafede: riforma della decisione amministrativa nel caso Bansky’s monkey

Con post del  25.5.21 avevo dato conto della decisione amminstrativa che giudicava nullo per deposito in malafede il marchio di Bansky rappresentante una scimmia.

Ora la decisione è riformata dall’appello EUIPO con decisione 25.10.2022 case R 1246/2021-5 , Pest Control Office Limited c. Full Colour Black Limited.

Ne dà notizia e il link Eleonora Rosati su IPKat : non c’è malafede nel deposito.

La norma è l’art. 59.1.b ) del reg. 1001 del 2017.

I fatti allegati dal contestante (§ 50) :

<<  – The applied for sign is an artwork of graffiti which has been publicly used
being free to be photographed by the general public.
Banksy himself has permitted the public dissemination of the contested
sign inviting he general public to download it freely from his website.
Under copyright law, Banksy would be required to reveal his identity in
order to show that he is legitimated to bring an action of copyright
infringement.
Banksy has made publicly his view on copyright in the sense that copyright
would be ‘something for losers’.
Banksy has never used the contested mark as a trade mark.
The contested application has been filed to monopolize the copyright
indefinitely infringing thereby copyright law.
Until recently Banksy has not brought formal proceedings against any
parties based on his trade mark right.
Banksy filed the contested mark in order to benefit thereby from the
corresponding exemptions in the trademark system of the USA in the sense

that by showing to have filed an trade mark application there is no need to
show the use of said application before the USPTO.
Banksy and the representative have expressed that the registrations were
not intended to be used and as such have concocted shame efforts to
mislead the Office to believe that there was such intention>>.

Nessuno di questi tuttavia permette di ravvisare la malafede al momento del deposito.

Non solo son fatti successivi , ma nessuo prova mala fede nell’occupazione dello spazio di privativa: il non uso non è malafede.

Molto interessante è che per l’ufficio malafede non è solo ledere diritti altrui  -come si pensa spesso: qui non ci siamo di sicuro. Ma lo è anche “obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark. ” (§ 46).

Ipotesi interessante e al tempo stesso concetto oscuro , che però non permette di superare l’ostacolo dell’esistenza della decadenza per non uso: il mero non uso è disciplinato da quest’ultima, non potendo dunque essere malafede (pur se se ne fosse documentata una programmazione ex ante) .

Nemmeno le dichiaraizoni di rinuncia al copyright possono essere ritenute prova di ex ante intento di occupazione abusiva della privativa (§§ 78 ss).

E’ il punto più interessante a livello teorico.  La cosa potrebbe essere dubbia, ma stante l’esistenza della decadenza per non uso solo dopo  un quinquennio dalla registrazione, come detto, il non uso è solo da questa regolato (in linea di massima).

La quota di s.r.l. è suscettibile di possesso e quindi è pure usucapibile

Analitica sentenza del Trib. Milano 22.12.2021 n. 5.552 RG 25346/2019, rel. est. Astuni, che si pronuncia come in oggetto, cher ripercorre il processo normtivo di smaterialzizazine dei titoli anche nelle s.p.a.

<<Anche dopo l’abolizione del libro soci e la previsione (art. 2470 c.c.) dell’iscrizione dell’atto di trasferimento nel registro delle imprese, al fine di rendere efficace l’acquisto nei confronti della società, la giurisprudenza ha continuato a riconoscere nell’iscrizione la condizione necessaria e sufficiente all’esercizio dei diritti di socio, e quindi la fonte di un potere di fatto. Trib. Roma, in funzione di giudice del registro, con decreto 12.1.2018 (su Jus Explorer) ha convincentemente negato all’acquirente, che ancora non aveva depositato a registro delle imprese l’atto di trasferimento, il potere di decidere come socio unico la sostituzione dell’amministratore: “in epoca anteriore [al deposito], l’acquirente della quota sociale non può esercitare i diritti sociali. Conseguentemente, egli non può assumere alcuna decisione che sia imputabile alla società e ciò neppure differendo gli effetti della propria dichiarazione di volontà (in quanto tale dichiarazione nel momento in cui viene posta in essere non è imputabile in alcun modo alla società medesima)”. A sua volta, Trib. Milano sez. impresa 5.12.2017 ha ritenuto sufficiente l’iscrizione a libro soci per l’individuazione del titolare dei diritti nei confronti della società, “senza che tale qualità possa essere contestata dagli organi sociali relativamente
a vicende di invalidità riguardanti i rapporti tra cedente e cessionario delle partecipazioni (i.e. rapporti tra i soci quali privati e non in quanto soci)”. Nel medesimo senso cfr. ancora Trib. Torino sez. impresa 13.1.2021 n. 111 e 4.6.2021 n. 2839, in tema di spettanza del diritto al dividendo al socio iscritto, ancorché obbligato a trasferire ad altri soci la propria quota, in virtù di una clausola statutaria di riscatto. Ammessa la natura della quota di S.r.l. come posizione obiettivata in un bene mobile e la nozione estensiva di possesso della quota per il tramite dell’iscrizione a libro soci, appare logico e coerente trarre da queste premesse di diritto la conclusione che la quota di S.r.l. può essere usucapita>>.

I non fungible tokens rientrano nell’ambito della privativa di marchio , secondo il Tribunale di roma

Grazie ad  Eleonora Rosati in IPKat che fornisce il link al testo della ordinanza cautelare, già notiziataci dai media, ove  protagonsta attrice è Juventus Football Club (Trib. Roma 19/20.07.2022 ord., RG 32072/2022, repert. 14994/2022, giudice Lando Alfredo).

Niente di nuovo. Sono questioni classiche di diritto industriale, tranne che per l’attività contraffattoria che nel caso è costituita da un qujd tecnologicamente nuovo: card in formato digitale (NFT).

Non c’è dubbio che la loro commercializzazione rientri nel concetto di “uso nell’attività economica” ex art. 21/1 c. propr. ind. (mai citato peraltro dal giudice!): è poco comprensibile quindi il clamore suscitato negli ambienti giuridici.

La cessata attività da parte del convenuto non farebbe venir meno il  periculum in mora, secondo il G.,  perchè potrebbe essere sempre reiterato l’illecito , anche considerato che il contretto di sfruttamento della notoreità in essere non è ancora scaduto.    Punto importante anche se il motivo è quasi tautologico.

Dei NFT non si dice che erano conservati su blockchain, come di solito avviene.

Nedim Malovic sempre su IPKat pone l’interessante questione delle modalità esecutive dell’ordine di distruzione quando i tokens siano su una blockchain, i cui dati dovrebbero essere immodificabili. Dà un paio di soluzioni possibili.

Per evitare la condanna per diffamazione da post presente nel proprio account, bisogna almeno denunciare per furto di identità

Questo di fatto è l’insegnamento fornito da Cass. pen. sez, 5 n. 40.309 depositata il 25.10.2022, ud. 22.06.2022, Perrone Angelo.

Per vero viene fornito in maniera oppopsta e cioè nel senso che la mancata denuncia di tale reato (art. 494 cp: sostituizione di persona e/o  art. 640 ter c.p. Frode inforamtica) costituisce indizio di colpevolezza.

<< Tale argomentazione appare corretta, rispondendo a criteri logici e a condivise
massime di esperienza trarre elementi di rilievo – in ordine alla provenienza di un
post da un determinato utente – dall’omessa denuncia dell’uso illecito del proprio
profilo, eventualmente compiuto da parte di terzi.
E,
infatti, questa Corte ha già ritenuto che l’omessa denuncia del c.d. “furto
di identità”, da parte dell’intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la
pubblicazione di post “incriminati”, possa costituire valido elemento indiziario
(Sez. 5, n. 4239 del 21/10/2021, dep. 2022, Ciocca, n.m.; Sez. 5, n. Sez. 5, n.
45339 del 13/07/2018, Petrangelo, n. m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep.
2016, Martinez, n.nn.).>>

Sulla retroattività o meno della modifica in corso di causa degli assegni di mantenimento e divorzili inizialmente disposti hanno deciso le Sezioni Unite

Cass. sez. un. n. 32914 del 8 novembre 2022, rel. Iofrida , si sono pronunciate sul punto in oggetto con lunga sentenza qqui ricordata solo sul principio di diritto (largamente -ma non totalmente- incline verso la retroattività e quindi la ripetibilità):

«In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:

a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile;

b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;

c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità».

Significativa è l’analisi del concetto di assegno alimentare e della presunta sua irripetibilità in caso di successiva modifca o cancellazione.

In generale è logico che la statuzione definitiva metta nel nulla tutti gli effetti giuiridici prodotti dalle statuizioni anteriori , come tali provvisorie (tutte quelle anteriori al giudicato).

Azione di danno per sospensione di account Twitter è impedita dal’esimente § 230 CDA?

Dice di si la corte del distretto nord della california, 7 novembre 2022, Case 3:22-cv-05415-TSH, Yuksel c. Twitter.

I danni lamentati dalla sospensione:

1. Sold me to a dictator who filed lawsuit against 36,066
dissidents, including me, in 2019 alone.
2. Suspended my account. Did not provide me with a specific
reason nor gave me chance to defend myself against the
unknown charge.
3. Destroyed all the intellectual content I had created in 7 years.
4. Cut my connections from more than 142,000 followers and
prominent contacts I had built and fostered in 7 years.
5. Harmed my public image and reputation since many of my
followers and readers thought I had blocked them
intentionally

Qui l’esenzione ex § 230 CDa si applica pianamente e la corte non manca di fare così.

Inoltre si premura di precisare che, anche non concordando con ciò , le domande (breach of conctract e altro) sarebbero rigettata nel merito lo stesso

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

SAfe harbour ex § 230 CDa per danni da database informativo su privati messo in vendita?

Dice di no l’appello del 4 circuito n. 21-1678, TYRONE HENDERSON, SR e altri c. THE SOURCE FOR PUBLIC DATA, L.P. (dal distretto est della Virginia)

Attività dei convenuti:

<< Public Data’s business is providing third parties with information about individuals.
Plaintiffs allege that it involves four steps.
First, Public Data acquires public records, such as criminal and civil records, voting
records, driving information, and professional licensing. These records come from various
local, state, and federal authorities (and other businesses that have already collected those
records).
Second, Public Data “parses” the collected information and puts it into a proprietary
format. This can include taking steps to “reformat and alter” the raw documents, putting
them “into a layout or presentation [Public Data] believe[s] is more user-friendly.” J.A.
16. For criminal records, Public Data “distill[s]” the data subject’s criminal history into
“glib statements,” “strip[s] out or suppress[es] all identifying information relating to the
charges,” and then “replace[s] this information with [its] own internally created summaries
of the charges, bereft of any detail.” J.A. 30.
Third, Public Data creates a database of all this information which it then
“publishes” on the website PublicData.com. Public Data does not look for or fix
inaccuracies in the database, and the website disclaims any responsibility for inaccurate
information. Public Data also does not respond to requests to correct or remove inaccurate
information from the database.
Fourth, Public Data sells access to the database, “disbursing [the] information . . .
for the purpose of furnishing consumer reports to third parties.” J.A. 19. All things told,
Plaintiffs allege that Public Data sells 50 million consumer searches and reports per year.
Public Data knows that traffic includes some buyers using its data and reports to check
creditworthiness and some performing background checks for employment pURPOSE
>>

La domanda di danno è basata su violazioni di alcune disposizioni del Fair Credit Reporting Act (“FCRA”), anche  ma non    solo di tipo data protection.

L’invocazione del safe harbout è rigettata su due dei tre requisiti di legge.

RAvvisata la qualità di  internet provider, è però negato sia (per alcuni claims)  che venisse trattaato come publisher o speaker sia (per altri claims) che le infomazioni fossero di terzi.

Analisi dettagliata ma forse nell’esito poco condivisibile.

Le informazioni erano pur sempre tutte di terzi, solo che il convenuto le formattava in modalità più fruibili ai propri scopi (magari con qualche omissione …)-

Soprattutto, dir che non erano trattati come puiblisher/speaker è dubbio.

 

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)