<<l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD deve essere interpretato nel senso che il diritto di accesso dell’interessato ai dati personali che lo riguardano, previsto da tale disposizione, implica, qualora tali dati siano stati o saranno comunicati a destinatari, l’obbligo per il titolare del trattamento di fornire a detto interessato l’identità stessa di tali destinatari, a meno che non sia impossibile identificare detti destinatari o che il suddetto titolare del trattamento non dimostri che le richieste di accesso dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD, nel qual caso il titolare del trattamento può indicare a detto interessato unicamente le categorie di destinatari di cui trattasi>>.
Così Gocrte di giustizia 12.01.2023, C-154/21, RW c. Österreichische Post AG.
In presenza di un dettato normativo di questa fatta (<<articolo 15 Diritto di accesso dell’interessato – 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (…) c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;>>), ci pare un esito assai difficilmente contestabile.