Precisazioni utili sull’eccezione ex art. 65 l. aut. dalla sempre ottima penna del rel. Scotti della sez. 1 in Cass. 1.651 del 19.01.2023 (azione di accertamento negativo).
Ai fatti non si applica la dir. 790/2019 o meglio il d. lgs di attuazione (177/2021, art. 43 bis l. aut.), precisa la SC.
Al § 5 e § 11 p. 8 e p. 12/3 la ratio della’rt. 65 l. aut.
Al § 7 la SC conferma la natura eccezionale della facoltà ex art. 65. Però, nonostante l’art. 14 oprel. vieti l’analogia legis, è ammessa l’interpretazione estensiva (p.12).
eD ALLORA: <<La ratio dell’art.65, comma 1, l.d.a. va chiaramente colta nella
ritenuta meritevolezza di tutela, anche in base ai valori
costituzionali, della finalità informativa delle pubblicazioni (riviste e
giornali, anche radiotelevisivi) che godono dell’eccezione in una
prospettiva di amplificazione della risonanza dell’articolo di attualità
nell’interesse pubblico alla massima circolazione delle informazioni.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale13 di 19
Ed allora, non si scorge alcuna differenza apprezzabile, come
correttamente osservato dalla Corte romana, tra i giornali e le
riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono
destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, pur
indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico
interesse nutrito dal pubblico di riferimento.
Non si comprenderebbe quindi per quale ragione l’eccezione
avrebbe dovuto valere solo per una pubblicazione come un giornale
o una rivista, magari super-specialistica, e non già per una
rassegna compilativa, altrettanto specialistica o di nicchia.
La distinzione, posta in risalto dai ricorrenti, fra interesse pubblico
alla lettura di giornali e riviste e interesse privato alla lettura di
rassegne stampa, si rivela, ad attenta analisi, fuorviante: in
entrambi i casi vi è un interesse generale, collettivo e più ampio,
alla circolazione e alla diffusione delle informazioni, e un interesse
privato e particolare, che al primo si sovrappone, a soddisfare il
bisogno informativo di una collettività, un gruppo o un soggetto.
Il tutto, sullo sfondo e nell’inquadramento generale dell’espresso
riconoscimento della liceità dell’attività di redazione di rassegne
stampa mediante citazione di articoli di giornale, beninteso nel
rispetto delle regole di correttezza professionale, impresso dal
ricordato art.10 della Convenzione di Berna.
La finalità di lucro è ininfluente, in quanto non considerata nella
disposizione dell’art.65 l.d.a., ma solo nel secondo comma
dell’art.101 l.d.a. (su cui infra) e comune anche alla diffusione di
giornali e riviste>>.