Trib. UE 18.01.2023, T-726/21, Rolex SA cv. EUIPO-PWT A/S , sull’oggetto.
Di fronte a segni assai simili, la domanda di Rolex è stata ugualmente rigettata per assenza dell’affinità merceologica.
Questo quanto alla tutela ordinaria.
Quanto a quella straordinaria da rinomanza (tutto da vedere se sia esatto qualificarla <extra ordinem>), è anche essa pure rigettata : per carenza dei requisi posti dallrt. 12.1.e) cpi, anzi polsti dall’art. 8.5 reg. 207/2009.
In sostanza Rolex si è mantenuta nel vago anzichè addurre circostanze precise sul pregiudizio e/o sull’indebito vantaggio, previsti in dette disposizioni (basta quindi la prova di uno solo dei tre requisiti posti in alternativa -se si può dire così, dato che non sono due).
Punto importante. Stante la notorietà di Rolex, si potrebbe essere sorpresi, ma forse il T. ha visto giusto: non esiste in diritto il danno in re ipsa.
Gli operatori prendano nota.