Cass. n. 7937 del 20.03.2023 , sez. I, rel. Fidanzia, esamina il reg. UE 510/2006 e spt. l’art. 14, per vedere se cacio (da marchio) e pecorino (da marchio e dop) romani siano merceologicamente affini (meglio “lo stesso tipo di prodotto”).
Dice che il paragone non si fa da classificazione di nizza (che proterebbe a sovrapporre i dut tipi di formaggio) ma in base ai risepttiti doc. amminsitartivi e alle domande di privatia (e pure quanto al disciplinare, ovviamente, circa la dop). Ciò per atuare il predetto concetto di “stesso tipo” ex art. 14 c. 1.
C’è però un problama.
Detta norma egola il conflitto tra dop anteriore e domadna di marcjhio posteriore: ” 1. Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione”.
Nel caso sub iudice invece il marchio antagonista pare fosse anteriore alla (domanda di) dop. Quindi la dispoisizione governante il caso dovrebbe essere il c. 2 del’art. 14, il quale non ripropone il detto concetto, ma rinvia all’art. 13, che pure ne è privo (ponendo una sua articolata disciplina).
Ad una prima lettura quindi l’ordinanza lascia perplessi