Il marchio denominativo FUCKING AWESOME per abbigliamento sportivo è confermato privo di distintività (anche se non contrario a buon costume)

Così Trib. UE 15.03.2023 , T-178/22, FA World Entertainment Inc. c. EUIPO .

Annullata invece dall’appello amministrativo (e non portata in sede giurisdizionale) la inziale decisione di contrarietà a ordine pubblico e/o buon costume

Tra diritto di critica (politica) e diffamazione: la Cassazione conclude la lite tra Berlusconi e l’ex pm Robledo, rigettando il ricorso del primo

Cass. 27.01.2023 n. 2605 , sez. 1, rel. Tricomi, sull’oggetto.

Non ci sono passaggi particolrmente interessanti: ripete dicta noti in materia e si sofferma su fatti storici come ragionati dalla corte di appello.

Si trattava di domanda risarcitoria da diffamazioen aggravata a mezzo stampa (art. 13 L. 47/1948) promossa dall’ex pm.-

La SC ha respinto il ricorso e confermato la decisione di appello, che aveva condannato Berlusconi ad un risarcimento di euro 50.000,00

<< 2.6.- Come affermato da questa Corte, con consolidato principio qui confermato, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei

diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento al diritto di cronaca e di critica, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, restando estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (Cass. n. 18631/2022; Cass. n. 5811/2019; Cass. n. 6133/2018, tra molte)” >>.

Errore: solo la parte in rosso è fatto, il resto è diritto!

Sull’esimente del  diritto di critica:

<< E’ stato più volte affermato, nell’ambito del diritto di critica, che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all’art. 51 c.p., con riferimento all’art. 21 Cost., sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (in tema, Cass. n. 2357/2018, in linea con una costante giurisprudenza; v. sul punto Cass. n. 15443/2013,).

Tale insegnamento è stato ulteriormente ribadito dall’ordinanza n. 38215/2021, nella quale si è detto che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.

In relazione, specificamente, al diritto di critica politica – nel quale si inserisce la vicenda odierna – è stato ribadito che esso consente l’uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (Cass. n. 841/2015).

E’ stato parimenti affermato, con varie sfumature, che trascende i limiti del diritto di critica l’aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell’accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (Cass. n. 11769/2022; Cass. n. 7274/2013). Così come si è detto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (Cass. n. 27592/2019)>>.

La profilazione alla base dello scoring, richiesto da una banca per decidere sulla concessione di credito, ricade nell’art. 22 GDPR?

Risposta positiva da parte dell’avvocato generale (AG) PRIIT PIKAMÄE nelle sue Conclusioni 16 marzo 2023, C-634/21, OQ c. Land Hessen +  interv. SCHUFA Holding sa.

fatto:

<< 82  La domanda di cui trattasi si inserisce nell’ambito di una controversia che oppone la ricorrente, OQ, una persona fisica, al Land Hessen (Land Assia, Germania), rappresentato dall’Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (Commissario per la protezione dei dati e la libertà d’informazione del Land Assia; in prosieguo: l’«HBDI»), in materia di protezione dei dati personali. La SCHUFA Holding AG (in prosieguo: la «SCHUFA»), un’agenzia di diritto privato, sostiene la posizione dell’HBDI in qualità di interveniente. Nell’ambito della sua attività economica, consistente nel fornire ai clienti informazioni sulla solvibilità di terzi, la SCHUFA ha fornito a un istituto di credito un punteggio di scoring relativo alla ricorrente, sulla cui base il credito da quest’ultima richiesto è stato negato. La ricorrente ha chiesto alla SCHUFA di procedere alla cancellazione della relativa registrazione e di consentirle di accedere ai dati corrispondenti; quest’ultima le ha tuttavia comunicato unicamente il punteggio di scoring pertinente e, in termini generali, i principi su cui si fonda il modello di calcolo di detto punteggio, senza informarla in merito ai dati specifici presi in considerazione e alla rilevanza loro attribuita in tale contesto, sostenendo che il metodo di calcolo sarebbe coperto da segreto industriale e aziendale.

3.        Posto che la ricorrente sostiene che il rifiuto opposto dalla SCHUFA alla sua richiesta contrasta con il regime della protezione dei dati, la Corte sarà chiamata a pronunciarsi sulle restrizioni che il RGPD prevede per l’attività economica delle agenzie di informazione nel settore finanziario, in particolare nella gestione dei dati, e sulla rilevanza da attribuire al segreto industriale e aziendale. Parimenti, la Corte dovrà precisare la portata dei poteri normativi che talune disposizioni del RGPD conferiscono al legislatore nazionale in deroga all’obiettivo generale di armonizzazione previsto da detto atto giuridico.

L?unico dubbio reale è l’avverbio “unicamente” presente nell’art. 22.1 (“L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”): qualche itnervento uman infatti ci sarà.

Ebbene, l’AG da un lato rinvia al g. nazionale, § 45.

Dall’altro però dà anche indicazioni precise: pur se qualche intervento umano possa esservi, di fatto lo scoring da IA è decisivo. In particolare:  <<Fatta salva la valutazione dei fatti che compete ai giudici nazionali compiere in ciascun caso particolare, le considerazioni svolte supra mi sembrano indicare che il punteggio di scoring calcolato da un’agenzia di valutazione del credito e comunicato a un istituto finanziario tende generalmente a predeterminare la decisione di quest’ultimo quanto alla concessione o al diniego del credito all’interessato, cosicché si deve ritenere che detta presa di posizione rivesta un carattere puramente formale nel quadro del processo (20). Ne consegue che occorre riconoscere al punteggio di scoring stesso la natura di «decisione» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del RGPD.>>, § 47, v. ppoi i  segg.

Però la legge dice “unicamente”, che è diverso da “prevalentemente”.

E’ un pò come l’ <esclusivamente> dell’art. 7.1.e) nel reg. UE 2017/1001 o nell’art. 9 del ns cod. propr. ind. sui marchi di forma , intepretato in modo molto lasco, quasi fosse “prevalentemente”.

Nella seconda parte l’AG contesta che una disposizione della legge privacy tedesca possa fungere da base giuridica ex art. 22.1.b) GDPR.

Difficilmente la Corte si discosterà dalle Conclusioni. Vedremo.

Non trascrivibilità dell’atto matrimoniale estero e non registrabilità dell’atto di nascita di figlio da genitori omossessuali a seguito di maternità surrogata

Importante intervento nomofilattico di Cass. sez. un. 30.12.2022 n. 38.162 , rel. Giusti, di cui hanno dato conto tutti i media.

fatto : <<Il caso che ha dato origine al giudizio riguarda un bambino nato all’estero da maternità surrogata.

In base al progetto procreativo condiviso dalla coppia omoaffettiva, uno dei due uomini ha fornito i propri gameti, che sono stati uniti nella fecondazione in vitro con l’ovocita di una donatrice. L’embrione è stato poi trasferito nell’utero di una diversa donna, non anonima, che ha portato a termine la gravidanza e partorito il bambino.

I due uomini, entrambi di cittadinanza italiana, si sono uniti in matrimonio in Canada e l’atto è stato trascritto in Italia nel registro delle unioni civili.

Il bambino, di nome P., è nato nel (Omissis).

Quando il bambino è venuto alla luce, le autorità canadesi hanno formato un atto di nascita che indicava come genitore il solo padre biologico, F.P., mentre non sono stati menzionati né il padre intenzionale, B.F., né la madre surrogata, né la donatrice dell’ovocita.

Accogliendo il ricorso della coppia, nel 2017 la Corte Suprema della British Columbia ha dichiarato che entrambi i ricorrenti devono figurare come genitori del bambino e ha disposto la corrispondente rettifica dell’atto di nascita in (Omissis).

Costoro, sulla base del provvedimento della Corte Suprema della British Columbia, hanno chiesto all’ufficiale di stato civile italiano di rettificare anche l’atto di nascita del bambino in Italia, che indicava come genitore il solo padre biologico.

L’ufficiale di stato civile ha rifiutato la richiesta, sia perché esisteva già un atto di nascita trascritto, sia per l’assenza di dati normativi certi e di precedenti favorevoli da parte della giurisprudenza di legittimità.>>

Risposta: istanza non accoglibile visto che la maternità surrogata è contraria al ns ordine pubblico e non può permettere la genitorialità al genitore cd intenzionale. La tutela del minore avverrà tramite l’adozione “in casi particolare” che può chiedere il genitore “intenzionale” medesimo.

Copio solo gli ultimi §§ di un ragionamento appprofondito, che si confronta apertamente con  gli argomenti contrari:

<<20. – Poste queste coordinate, deve allora escludersi la trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori dell’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il padre d’intenzione. L’ineludibile esigenza di garantire al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è assicurata attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame con il partner del genitore biologico che ha condiviso il progetto genitoriale e ha di fatto concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.
21. – Il provvedimento giudiziario straniero non è trascrivibile per un triplice ordine di considerazioni.
21.1. – In primo luogo, perché nella non trascrivibilità si esprime la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un’inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale.
Il riconoscimento ab initio, mediante trascrizione o delibazione del provvedimento straniero di accertamento della genitorialità, dello status filiationis del nato da surrogazione di maternità anche nei confronti del committente privo di legame biologico con il bambino, finirebbe in realtà per legittimare in maniera indiretta e surrettizia una pratica degradante.
L’automatismo del riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore di intenzione sulla base del contratto di maternità surrogata e degli atti di autorità straniere che riconoscono la filiazione risultante dal contratto, non è funzionale alla realizzazione del miglior interesse del minore, attuando semmai quello degli adulti che aspirano ad avere un figlio a tutti i costi.
L’interesse superiore del minore è uno dei valori in cui si sostanzia l’ordine pubblico internazionale.
Esso costituisce non soltanto il valore fondante di ogni disciplina che riguardi i minori, ma anche l’indice concreto ed effettivo al quale la tutela deve essere commisurata.
Il fatto che l’interesse del minore debba essere oggetto di valutazione prioritaria non significa, tuttavia, che lo Stato sia obbligato a riconoscere sempre e comunque uno status validamente acquisito all’estero.
21.2. – In secondo luogo, perché va escluso che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo (Corte Cost., sentenza n. 79 del 2022).
Non v’é nel sistema normativo un paradigma genitoriale fondato unicamente sulla volontà degli adulti di essere genitori e destinato a concorrere liberamente con quello naturalistico.
È esatto che l’accertamento della filiazione prescinde, oggi, dalla rigida dicotomia, che in passato costituiva il fondamento del sistema, tra filiazione biologica, basata sulla discendenza ingenita, e filiazione adottiva, incentrata sulla affettività e sulla necessità per il minore di crescere in un ambiente familiare idoneo all’accoglienza.
L’ordinamento – è vero – già conosce e tutela rapporti di filiazione non originati dalla genetica, ma sorti sulla base della “scelta”, e quindi dell’assunzione di responsabilità, di dar vita a un progetto genitoriale comune.
La L. n. 40 del 2004 ha dato ingresso alla possibilità di costituire in via diretta lo stato di figlio a prescindere dalla trasmissione di geni anche al di fuori delle ipotesi di adozione.
La scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita eterologa non consente ripensamenti rispetto alla creazione del rapporto di filiazione (artt. 8 e 9 della legge citata). Il consenso è integralmente sostitutivo della mancanza di discendenza genetica.
La disciplina del fenomeno procreativo ormai si compone di modelli fondati sul legame biologico realizzato attraverso il rapporto sessuale e modelli affidati all’intervento in via assistita di tecniche mediche, anche con il contributo genetico di un soggetto terzo rispetto alla coppia, la quale si assume la responsabilità dell’evento procreativo.
La genitorialità del nato a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita è legata anche al consenso prestato e alla responsabilità conseguentemente assunta.
Con la L. n. 40 del 2004, artt. 8 e 9 il legislatore ha inteso definire lo status di figlio del nato da procreazione medicalmente assistita anche eterologa, ancor prima che fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale del relativo divieto (sentenza n. 162 del 2014).
Nel fondare un progetto genitoriale comune, i soggetti maggiorenni che, all’interno di coppie di sesso diverso, coniugate o conviventi, abbiano consensualmente fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita (L. n. 40 del 2004, art. 5), divengono, per ciò stesso, responsabili nei confronti dei nati, destinatari naturali dei doveri di cura, pur in assenza di un legame biologico.
Dalla disciplina della L. 40 del 2004, artt. 8 e 9 tuttavia, non possono trarsi argomenti per sostenere l’idoneità del consenso a fondare lo stato di figlio nato a seguito di surrogazione di maternità.
Lo spazio entro il quale il consenso risulta idoneo ad attribuire lo stato di figlio in difetto di legame genetico è circoscritto ad una specifica fattispecie – la fecondazione eterologa – ben diversa e ben distinta dalla surrogazione di maternità. In caso di maternità surrogata, la genitorialità giuridica non può fondarsi sulla volontà della coppia che ha voluto e organizzato la procreazione assistita, così come avviene per la fecondazione assistita.
21.3. – In terzo luogo, perché il riconoscimento della genitorialità non può essere affidato ad uno strumento di carattere automatico. L’instaurazione della genitorialità e il giudizio sulla realizzazione del miglior interesse del minore non si coniugano con l’automatismo e con la presunzione, ma richiedono una valutazione di concretezza: quella valutazione di concretezza che postula il riscontro del preminente interesse del bambino a continuare, con la veste giuridica dello status, un rapporto di cura e di affettività che, già nei fatti, si atteggia a rapporto genitoriale.
Una diversa soluzione porterebbe a fondare l’acquisto della genitorialità sulla sola scelta degli adulti, anziché su una relazione affettiva già di fatto instaurata e consolidata.
La Corte costituzionale ha indicato la strada, che non è quella della delibazione o della trascrizione dei provvedimenti stranieri, secondo un più o meno accentuato automatismo funzionale ad assecondare il mero desiderio di genitorialità degli adulti che ricorrono all’estero ad una pratica vietata nel nostro ordinamento>>.

Il §§ 22 spuea che la tuytela del minire avviene con l’adoione incasi particolari

Inoltre le SSUU spiegano che <<Va da sé che una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell’interesse del minore non può fondarsi sull’orientamento sessuale del richiedente l’adozione e del suo partner.
L’orientamento sessuale della coppia non incide sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 2 giugno 2016, n. 12962; Corte Cost., sentenza n. 230 del 2020).
La giurisprudenza ha in più occasioni chiaramente respinto la tesi che l’omosessualità sia una condizione in sé ostativa all’assunzione e allo svolgimento dei compiti genitoriali.>>

Infine inerssanti i §§ 7-8  di teoria civilistica sul concetto di clausola generale e sul  ruolo creativo/meramente applicativo della giurisdizione (data anche la preparazione del relatore, studioso del diritto civile):

<<Anche quando non si trova al cospetto di un enunciato normativo concepito come regola a fattispecie, ma è investito del compito di concretizzare la portata di una clausola generale come l’ordine pubblico internazionale, che rappresenta il canale attraverso cui l’ordinamento si confronta con la pluralità degli ordinamenti salvaguardando la propria coerenza interna, o di un principio, come il migliore interesse del minore, in cui si esprime un valore fondativo dell’ordinamento, il giudice non detta né introduce una nuova previsione normativa.

La valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l’assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore.

La giurisprudenza non è fonte del diritto.

Soprattutto in presenza di questioni, come quella oggetto del presente giudizio, controverse ed eticamente sensibili, che finiscono con l’investire il significato della genitorialità, al giudice è richiesto un atteggiamento di attenzione particolare nei confronti della complessità dell’esperienza e della connessione tra questa e il sistema.

Si tratta di temi, infatti, in rapporto ai quali lo stesso diritto di famiglia, nel mentre riflette, come uno specchio, lo stato dell’evoluzione delle relazioni familiari nel contesto sociale, tuttavia non può prescindere dal sistema, affidato anche alle cure del legislatore.

Ciò vale soprattutto in una vicenda, come l’attuale, nella quale si profila un ambito di discrezionalità del legislatore che la Corte costituzionale ha inteso preservare, indicando un percorso di collaborazione istituzionale nel quadro di un bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata e l’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori.

Una pluralità di ragioni giustifica l’indicato approccio metodologico.

Il rispetto del pluralismo e dell’equilibrio tra i poteri, profilo centrale della democrazia, perché la ricerca dell’effettività deve seguire precise strade compatibili con il principio di leale collaborazione e con il dialogo istituzionale che la Corte costituzionale ha avviato con il legislatore.

La presa d’atto che talora la ricerca dell’effettività richiede un camminare in direzione di una meta non ancora completamente a portata di mano, perché la gradualità concorre a far assorbire il cambiamento e le novità nel sistema, con la giurisprudenza che accompagna ed asseconda l’evoluzione che si realizza nel costume e nella coscienza sociale.

La coerenza degli orientamenti giurisprudenziali, giacché le nuove frontiere dell’interpretazione che aspirino a offrire stabilità e certezza non conseguono a bruschi cambiamenti di rotta, ma sono il frutto di un progredire nel dialogo con i precedenti, con le altre Corti e con la cultura giuridica.

Non c’è spazio, in altri termini, né per una penetrazione diretta – attraverso la ricerca di un bilanciamento diverso da quello già operato dal Giudice delle leggi – di quell’ambito di discrezionalità legislativa che la Corte costituzionale ha inteso far salvo, né per una messa in discussione del punto di equilibrio da essa indicato.

  1. – La Corte costituzionale, rivolgendosi in prima battuta al legislatore, ha riconosciuto il ruolo primario del legislatore e della sua discrezionalità a fronte del ventaglio delle opzioni possibili.

Ciò nondimeno, al giudice compete pur sempre di valutare la situazione rimasta in attesa di una migliore disciplina per via legislativa.

La giurisprudenza, nell’interpretazione e nell’applicazione della legge, dà vita al testo normativo e dà contenuto alle clausole generali, elaborando la regola del caso concreto e poi reiterando la regola del caso nelle successive decisioni.

La riserva espressa della competenza del legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della normazione primaria, al livello cioè delle fonti del diritto: come tale, essa non estromette il giudice comune, nel ruolo – costituzionalmente diverso da quello affidato al legislatore – di organo chiamato, non a produrre un quid novi sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema, nel quadro dell’equilibrio dei valori già indicato con chiarezza dalla Corte costituzionale.>>

Tutto molto bello e giusto: solo che ciò è diritto nuovo, non presente nella clausola generale. La attispecie sub iudice è nei fatti governata dal decisum del giudice, non dalla clausola stessa.

Il principio sul riconoscimento dello status , affermato dalle S.U., è ora riaffermato da Cass. Sez. I, ord. 3 gennaio 2024 n. 85 , rel. Tricomi.

Altro caso di violazione del modello per sandali Crocs: ora presso l’EUIPO

l’appello amministrativo dell’ufficio afferma la nullità del modello di sandalo simile a quello di  Crocs.

Si tratta della decisione del 3° Board of Appeal 9 gennaio 2023, caso R 68/2022-3, Crocs c. Li-Fuzhou Tanglong Electronic Commerce.

La nullità sta nella mancanza di carattere individuale ex art. 6 (e art. 25.1.b) del reg. UE  No 6/2002 of 12 December 2001.

Il primo grado amminisartivo però aeva deciso in senso opposto.

Ma anche ad occhio la somigliazna è tale per c ui è difficile assai evitare di pesnare che  differisca <<in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico>>

Questa la pag. nel database giurisprudenziale dell’Ufficio.

Il giudizio di “ragione unicamente tecnica” di certe caratteristiche dell’aspetto di disegni e modelli

In tale giudizio: i)  contano -ma poco- altri modelli analoghi del titolare ;

ii) non contano per nulla gli aspetti coloristici non presenti nella registrazione.

Così sull’art. 8.1 reg. UE 6 del 2002 la Corte di giustizia 02.03.2023, C-684/21,Papierfabriek Doetinchem BV c. Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

La massima sub ii) però non è sicurissima: la corte infatti al § 31 è poco chiara.

Un caso da manuale di tutela della rinomanza: il marchio denominativo GOOGLE CAR

Trib. UE 01.02.2023, T-569/21, Zoubier Harbaoui c. EUIPO-Google LLC decide la lite.

Naturalmente applica la tutela della rinomanza (art. 8.5 reg. 2017/1001) : se non lo fa con Google , uno dei brand più famosi al mondo, non si sa quando mai possa applicarla!

Si noti che è stato (giustamente) ritenuto irrilevante il fatto che Google :

i) non lo avesse registrato per autoveicoli ma per prodotti-servizi  diverse; e che

ii) commercializzasse le proprie auto con altro marchio  (WAYMO : v. https://waymo.com/).

Riporto solo il passo sull’indebito vantaggio/unfair advantage: << The risk of unfair advantage covers the situation in which the image of the mark with a reputation or the characteristics which it projects are transferred to the goods covered by the mark applied for, with the result that the marketing of those goods is made easier by that association with the earlier mark with the reputation (see judgment of 26 September 2018, PUMA, T‑62/16, EU:T:2018:604, paragraph 21 and the case-law cited). In order to determine whether the use of the later mark takes unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier mark, it is necessary to undertake a global assessment, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case, which include the strength of the earlier mark’s reputation and the degree of distinctive character of the mark, the degree of similarity between the marks at issue and the nature and degree of proximity of the goods or services concerned. As regards the strength of the reputation and the degree of distinctive character of the earlier mark, it follows from the case-law that the stronger that mark’s distinctive character and reputation are, the easier it will be to accept that detriment has been caused to it (judgment of 18 June 2009, L’Oréal and Others, C‑487/07, EU:C:2009:378, paragraph 44; see also judgment of 28 May 2020, Galletas Gullón v EUIPO – Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH), T‑677/18, not published, EU:T:2020:229, paragraph 121). The more immediately and strongly the earlier mark is brought to mind by the later mark, the greater the likelihood that the current or future use of the later mark is taking unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier mark (judgment of 27 November 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, paragraph 67)>>.

Interessante è il passaggio processuale relativo al fatto che il giudizio dell’Ufficio non debba analiticamente cpnsiderere tutti i prodotti indicati nelle classi scelte ma possa raggrupparli, §§ 29-30

Nuovo accurato esame (e rigetto) della tesi per cui Twitter è state actor quando censura i post

Altro caso di seguace di Trump circa la tesi della frode elettorale nelle elezioni 2020   ,  in cui Twitter flaggò con frasi cautelative (e poi sospese)  i post ritenuti estremisti e quindi contrari alla propria policy.

Questi ad es. (persona di una certa cultura, peraltro):

<Audit every California ballot Election fraud is rampant nationwide and we all know California is one of the culprits Do it to protect the integrity of that state’s elections>

L’appello del 9 circuito, 10 marzo 2023, n° 22-15071, R. O’Handley c. Twitter e altri, rigetta la strampalat tesi che mira a ripristinare i post flaggati/account sospesi  in base al 1 emendamento, considerando Twitter strumento pubblicistico.

Sono analizzati tutti i soliti argomenti e la corte conferma il 1 grado. Sentenza chiara ed istruttiva come ripasso sul tema.

Riporto solo questo passaggio:

<<As a private company, Twitter is not ordinarily subject to the Constitution’s constraints. See Prager University v. Google LLC, 951 F.3d 991, 995–99 (9th Cir. 2020). Determining whether this is one of the exceptional cases in which a private entity will be treated as a state actor for constitutional purposes requires us to grapple with the state action doctrine. This area of the law is far from a “model of consistency,” Lebron v. National Railroad Passenger Corp., 513 U.S. 374, 378 (1995) (citation omitted), due in no small measure to the fact that “[w]hat is fairly attributable [to the State] is a matter of normative judgment, and the criteria lack rigid simplicity,” Brentwood Academy v. Tennessee Secondary School Athletic Association, 531 U.S. 288, 295 (2001).     Despite the doctrine’s complexity, this case turns on the simple fact that Twitter acted in accordance with its own content-moderation policy when it limited other users’ access to O’Handley’s posts and ultimately suspended his account. Because of that central fact, we hold that Twitter did not operate as a state actor and therefore did not violate the Constitution.>>

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)