Appello Milano n. 72/2023 del 12.01.2023, RG 3689/2023, affronta agli aspetti pratici sul tema in oggetto e si presenta di notevole interesse per chi debba occuparsene.
Riporto solo il seguente passo per la sua importanza teorica:
<<E’ stato accertato che già dalle ore 22.00 i livelli di immissioni acustiche nell’appartamento dei Bianchi-Sabato erano notevolmente superiori ai limiti di accettabilità amministrativa.
In proposito occorre tenere presente che il diritto alla normale qualità della vita è ritenuto prevalente rispetto alle esigenze della produzione – ex plurimis Cass. n. 21504 del 31/08/2018 . L’art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un
determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente – rispetto alle esigenze della produzione – la soddisfazione di una normale qualità della vita. Ne deriva l’esclusione, in siffatta evenienza, dell’impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso-. La prescrizione è quindi pienamente giustificata ed anzi è legittima solo se sono rigorosamente rispettate tutte le altre prescrizioni imposte funzionali a ridurre le emissioni acustiche provenienti
dall’esercizio del diritto del plateatico nel lasso di tempo consentito fino alle ore 23.00>>.