Cass. sez. 1 ord. 28.03.2023 n. 8703, rel. Caprioli.
la SC ricorda il principio di diritto affermato da Cass. s.u. 18287/2018 “ai sensi della L. n. 898 del 1970 , art. 5 , comma 6, dopo le modifiche introdot te con la L. n. 74 del 1987 , il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari
misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza
dei mezzi o comunque dell’impossibilità di pro curarseli per ragioni oggettive,
attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valu tazione
comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli
familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relaex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.zione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto“.
Poi lo interpreta:
<<L’innovativo orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. n. 11504/2017che ha per la prima volta affermato che l’indagine sull’an debeaturdell’assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata alcriterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma a quellodell’autosufficienza economica) è stato perciò integrato dalle SS.UU. medianteil riconoscimento della natura, oltre che assistenziale, ancheperequati va/compensativa dell’assegno, che discende direttamente dalladeclinazione del principio costituzionale di solidarietà.
In tale ottica, quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersiautonomamente, l’assegno va riconosciuto in favore di quello e conomicamentepiù debole in una funzione equilibratrice non più finalizzata alla ricostituzionedel tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento inconcreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vitafamili are, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisognidella famiglia, questi, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata delmatrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazionie aspettative profess ionali. (cfr. in termini Cass. 1882/ 2019 e 5603/2020).
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della impossibilità diprocurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, a ll’esigenza di garantire dettapossibilità al coniuge richiedente), sia all’esigenza compensativa del coniugepiù debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in basead accordo con l’altro coniuge, un dimostrato e decisivo contribu to allaformazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.
Nell’ambito dell’accertamento di siffatte condizioni la cui prova, è bene ricordarlo, incombe sul richiedente (Cass. civ. 3 dicembre 2021, n. 38362;Cass. civ. 5 novembre 2021 n. 32198), lo squilibrio economico tra le parti el’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno. Il mero dato della differenza reddituale tra i coniug i, che è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, è però estraneo alle finalità dell’assegno nel mutato contesto>>.
Parte finale (in rosso e sottolineata) molto importante e spesso trascurata.