giurisprudenzadelleimprese.it pubblica Tribunale di Venezia-sez. specializz. imprese RG 4569/2020, 16.03.2022, rel. L. tosi.
E’ interessante perchè non sono molte le vertenze (note) tra nomi di dominio .
Provvedimento corretto tranne in un puinto:
Segnalo solo un passaggio che parrebbe un errore concettuale:
<<Secondo le linee guida EUIPO relative ai marchi – valido supporto anche per la valutazione nel diritto interno, data la diretta ispirazione o derivazione di questo dalle fonti sovranazionali, e comunitarie in particolare – il carattere distintivo può essere valutato solo in relazione, in via primaria, ai prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la sua registrazione, e, secondariamente, alla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.>>
L’errore starebbe nel far proprio il giudizio dell’ Ufficio Europeo, che in effetti nelle sue Guidelines (ediz. 2023, p. 368) scrive (“Such distinctiveness can be assessed only by reference first to the goods or services for which registration is sought and, second, to the relevant public’s perception of that sign (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 and case-law cited therein”).
Che lo pensi l’EUIPO e la sentenze ivi citt., non fa venir meno l’errore.
Infatti, come la confondibilità va stimata in base al consumatore (al giudizio del pubblici), così la distintività: non può essere diverso il parametro soggettivo di giudizio nei due casi.
Ma potrebbe essere solo un difetto comunicativo e non cognitivo: potrebbe riferirsi solo ai due aspetti logici da considerare (prodotti + soggetti), fermo restando che il giudizio è solo in relazione ai secondi (non ha senso indagare il punto di vista “delle merci”).
Irrilevante è qui la regola della c.d. unitarietà, dato che gli usi in conflitto erano entrambi come domain names