Cass. sez. I n° 15196 del 30 maggio 2023, rel. Tricomi:
<<Il motivo di ricorso in esame investe, non un fatto inteso in senso
storico e avente valenza decisiva, ma elementi probatori suscettibili
di valutazione, come appunto la relazione investigativa rientrante tra
le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi
dell’art. 116 cod.proc.civ., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi,
atteso che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma
di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (v. Cass. n.
7712/2023, proprio in tema di relazione investigativa; Cass. n.
1593/2017; Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 3689/2021; su
accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. n. 15094/
2018; Cass. n. 11697/2020)>>.
Sempre che non sia confermata dall’investigatore come testimone, naturalmente: a quel punto il mezzo probatorio -presumibilmetne più persuasivo- sarà la testimonianza.
(segnalazione di V. Cianciolo su Ondif)