Trib. Roma 23.05.2023 n° 8066/2023, RG 61585/2019, giudice Pratesi sull’oggetto (immagine pubblicata a fini commerciali col consenso della mamma ma non del padre, all’epoca affidatario esclusivo):
premessa:
<<La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’inserimento di foto di figli minori sui social networks costituisca una operazione potenzialmente pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web consente infatti la diffusione di immagini e dati personali ad una rapidità tale da rendere difficoltosa e inefficace una qualsiasi forma di controllo sui flussi di informazioni. Da ciò consegue che – tanto più in presenza di una situazione di conflitto intrafamiliare (nella quale la manifestazione di consenso dell’uno non può far presumere analoga intenzione nell’altro) – la pubblicazione può dirsi lecita solo se consentita da entrambi i genitori. La base normativa della conclusione che precede si rinviene in una molteplicità di fonti nazionali e sovranazionali, a partire dall’art. 10 del codice civile che tutela l’interesse a
non vedere diffusa la propria immagine senza consenso, per passare poi alle
disposizioni dettate a tutela della privacy, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre del 1989, ratificata in Italia con la L. n. 176 del 1991, ed ancora alla Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia (in particolare l’art. 19) ed alla Carta di Nizza (art. 24). Si deve pertanto ribadire che la pubblicazione di una o più immagini ritraenti una minore non sia lecita se non con il consenso di entrambi i genitori>>
Danno liquidato (per un numero elevato di immagini, in cui la mniore appariva di spalle):
- euro 500,00 per danno patrimoniale;
- euro 5.000 al padre iure proprio e altrettante come rappresentante della figlia per danno non patrimoniale:
<<Quanto al danno non patrimoniale, si tratta del patimento d’animo derivato dalla indebita apparizione dell’immagine della propria figlia, tanto più in quanto accostata alla struttura alberghiera gestita dal partner della propria ex compagna, ed in alcune immagini della pagina Facebook identificata con il cognome di costui.
L’apparizione non è stata episodica e marginale (si pensi a titolo esemplificativo alle circostanze di tempo e di luogo in cui la brochure è stata rinvenuta dalla teste Malagoli Togliatti) e la sua diffusività si può dire incontrollabile per quanto attiene alla pagina Facebook, destinata anch’essa a scopo pubblicitario (si consideri che nel mese di marzo l’attore ha inoltrato una diffida alla società e che nel mese di aprile l’agenzia di investigazioni ha rinvenuto la presenza delle fotografie della minore, rimosse solo in un momento imprecisato, successivo alla instaurazione della lite); per altro verso si tratta di immagini in buona parte gioiose e non offensive o sconvenienti; anche quella in cui Eleonora appare in atteggiamento affettuoso con Presutti, su cui molto si sofferma la difesa Falasca, non presenta connotati oggettivamente scabrosi, per quanto sia comprensibile che possa avere particolarmente urtato la sensibilità del padre>>.