Danno alla persona (casalinga) da malpractice sanitaria

Cass. 15.06.2023 n. 17.129 , sez. 3, rel. Scoditti:

<<Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l’esistenza del danno dimostrare che la
vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico
(Cass. n. 22909 del 2012), ed avuto riguardo all'”id quod plerumque
accidit” in relazione alla necessità per ogni persona di occuparsi,
quantomeno per le proprie personali esigenze, di una aliquota di lavoro
domestico (Cass. n. 24471 del 2014).

Pur nell’ambito della presunzione semplice, resta fermo che chi invoca il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che – come la casalinga – provveda da sé al lavoro domestico, ha l’onere di dimostrare che gli
esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o
rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in
futuro) lo svolgimento del lavoro domestico (Cass. n. 16392 del 2010),
senza che sia necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all’ausilio
di un collaboratore domestico (Cass. n. 16896 del 2010).
Nel caso di specie la prova presuntiva del danno patrimoniale
derivante dalla riduzione della capacità di lavoro domestico è stata
desunta dal giudice di merito, sulla base di un giudizio di fatto non
sindacabile in sede di legittimità, dal tipo di patologia che aveva attinto
la mano destra e dalla concreta incidenza pertanto dell’organo leso al
livello dello svolgimento del lavoro domestico>>

La SC poi prcisa che l’applicazione delle tabelle milanesi (più favorevoli di quelle romane) è questione di diritto e non di fatto, per cui avviene ex officio (iura novit curia).

il Trib. UE sulla confondibilità tra marchi denominativi (messaggio concettuale dei nomi di persona e neutralizzazione -mancata, nel caso sub iudice- prodotta dagli elementi differenzianti)

Precisazioni sempre utili in argomento da Trib. UE 21.06.2023, Cases T‑197/22 and T‑198/22, Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA v. EUIPO (+ Arbora & Ausonia, SL).

marchio1 chiesto in registrazione
marchio 2 chiesto in registrazione

Il Trib. per lo più accoglie l’opposizione (cioè non in toto).

Sentenza istruttiva che ripercorre tutti i soliti passaggi nelle liti di questo tipo.

(notizia da M. Pemsel in IPKat)

Non c’è responsabilità di Amazon per la vendita di nitrato di sodio usato poi per suicidio

Interessante pronuncia (in un tragica fattispecie) da parte di West. Dist. di Washington at Seattle 27 giugno 2023, CASE NO. C23-0263JLR, Mccarthy v. Amazon:

<<the Sodium Nitrite was not defective, and that Amazon thus did not owe a duty to warn…the Sodium Nitrite’s warnings were sufficient because the label identified the product’s general dangers and uses, and the dangers of ingesting Sodium Nitrite were both known and obvious. The allegations in the amended complaint establish that Kristine and Ethan deliberately sought out Sodium Nitrite for its fatal properties, intentionally mixed large doses of it with water, and swallowed it to commit suicide….the risk associated with intentionally ingesting a large dose of an industrial grade chemical is also obvious…In this case, the danger was particularly obvious because the Sodium Nitrite “was not marketed as safe for human consumption or ingestion,” and appears to have been categorized as “Business, Industrial, and Scientific Supplies”…
given Kristine and Ethan’s knowledge regarding the dangers of ingesting Sodium Nitrite as well as the general warnings provided on the bottle and the obvious dangers associated with ingesting industrial-grade chemicals, the court concludes that the Sodium Nitrite’s warnings were not defective. Amazon therefore had no duty to provide additional warnings regarding the dangers of ingesting Sodium Nitrite…
even if Amazon owed a duty to provide additional warnings as to the dangers of ingesting sodium nitrite, its failure to do so was not the proximate cause of Kristine and Ethan’s deaths…Kristine and Ethan sought the Sodium Nitrite out for the purpose of committing suicide and intentionally subjected themselves to the Sodium Nitrite’s obvious and known dangerous and those described in the warnings on the label. Plaintiffs do not plausibly allege that better warnings from Amazon would have discouraged Ethan and Kristine from ingesting sodium nitrite>>.

L’aver tolto le recensioni non aiuta gli attori, ai quali viene oppostao con successo il safas harbour ex § 230 CDA, p. 19 ss.

(brano citato tratto dal post del prof. Eric Goldman nel suo blog)

La sussidiarietà dell’azione di arricchimento non la impedisce, quando l’azione contrattuale è stata in precedenza rigettata per inesistenza di un patto sul credito azionato

interessante precisazione in Cass. sez. III del 15.05.2023 n. 13.203, rel. Gianniti, circa il sempre controverso requisito della sussidiarietà ex art. 2042 cc:

<< B) Ciò posto, il Collegio, per dare una risposta alla questione oggetto del presente giudizio, richiamata la rassegna giurisprudenziale operata nella suddetta ordinanza di rimessione, rileva che la ratio della natura sussidiaria dell’azione in esame riposta (in via alternativa, ma talvolta anche congiuntamente): a) nell’esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela; b) nella necessità di evitare che l’avente diritto, mediante l’esercizio dell’azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l’ordinamento gli concede a tutela del diritto; c) nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo.

Orbene, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle suddette tre ratio: non la prima, in quanto nel primo processo l’azione contrattuale era stata respinta nel merito; non la seconda, in quanto detto rigetto era stato giustificato dalla ritenuta inesistenza del titolo contrattuale; non la terza, in quanto nel caso di specie il N. ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il riavvio dell’azienda prima della stipulazione del contratto di affitto e tale sua pretesa non è preclusa da nessuna norma imperativa o di ordine pubblico.

Pertanto, se è vero che l’esercizio dell’azione ex art. 2041 c.c. è in grado di produrre un aggiramento della decisione di rigetto dell’azione contrattuale è altrettanto vero che ciò non accade sempre e comunque.

Al riguardo, invero, occorre distinguere i casi nei quali, come quello in esame, l’azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo contrattuale posto a fondamento dalla domanda, da tutti gli altri casi, nei quali l’azione contrattuale è stata respinta per qualsiasi altra ragione (di rito o di merito, ma comunque diversa dall’inesistenza del titolo): nei primi colui che ha agito in giudizio non poteva proporre una azione di ingiustificato arricchimento, in quanto per l’appunto, per far valere la sua pretesa, disponeva di una azione contrattuale (che, tuttavia, è stata poi respinta per ragioni di rito o di merito, ma comunque non per inesistenza del titolo); al contrario, nei casi in cui l’azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l’appunto dichiarato la non esistenza di un contratto; d’altronde, se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall’inesistenza del titolo, potesse conseguire l’improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall’azione di arricchimento, l’avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio subito.

In definitiva, la presente controversia, dando continuità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cas. N. 15496 del 2018, n. 11489 del 2011 e 6537 del 1984) viene decisa sulla base del seguente principio di diritto:

La sentenza, che abbia dichiarato l’inesistenza del contratto, se in negativo esclude che l’avente diritto possa nuovamente esercitare l’azione contrattuale, in positivo accerta la sussistenza del presupposto della sussidiarietà (cioè dell’indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), che deve ricorrere per l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento: in tal caso, l’azione ex art. 2041 è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all’indennizzo per il pregiudizio subito”   >>.

Interessante decisione in  CASs. 9 maggio 2023 n. 12.309 , 3 sez.,  rel Rossetti, in tema di azione di regresso nel rapporto di assicurazione della r.c. da circolazione  nautica , proposta dalal Compagnia Assicurativa :

<<Il principio invocato dalla ricorrente (p. 21 del ricorso) vale per la domanda proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, nel qual caso è effettivamente onere del primo dimostrare l’avverarsi di un sinistro corrispondente a quello previsto dalla descrizione del rischio contenuta nella polizza).
Quel principio non vale invece per la domanda di regresso formulata dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato. In questo caso infatti l’assicuratore assume la veste di attore, ed il conseguente onere di dimostrare la sussistenza delle circostanze legittimanti il regresso.>>

Non è menzionata la disposizione di legge regolante la rivalsa (v. per la rc auto l’abrodato art. 18 c.2 della L. 990 del 1969)

Il vizio del conflitto di interessi del socio non diventa irrilevante per il mero fatto che la sua quota era necessaria per raggiungere il quorum richiesto

Cass. 19.06.2023 n. 17.461, 1 sez., rel. Catallozzi,  relativa ad impugnazione di delibera che aveva negato l’autorizzazione ad agire in responsabilità verso amministratore e socio di riferimento:

<<l’interesse a impugnare la delibera societaria sorge per il mero fatto che la stessa è stata adottata con la partecipazione determinante del socio in conflitto di interessi e si presenta idonea ad arrecare un danno alla società, per cui prescinde dall’ipotizzata impossibilità per l’assemblea di approvare una delibera di diverso contenuto – corrispondente alla volontà del socio impugnante – per mancanza del quorum costitutivo laddove il socio in conflitto si fosse astenuto;
– infatti, la possibilità di adottare una delibera dal contenuto diverso è estranea alla fattispecie impugnatoria in esame e alla sua ratio, non incidendo sull’interesse del socio alla caducazione della delibera, che è strumentale a evitare l’adozione di una decisione pregiudizievole per la società in ragione del conflitto di interessi in cui versa il socio che con la sua partecipazione ha determinato l’approvazione della delibera medesima e che è un interesse distinto rispetto a quello che lo stesso può vantare all’adozione di una delibera di contenuto diverso rispetto a quella ritenuta invalida>>;

(notizia della sentenza da dirittodellacrisi.it)

L’ emoji thumbs up (pollice su) 👍 vale accettazione della proposta

la corte canadese del Saskatchewan, 8 giugno 2023, n° 2023 SKKB 116, SOUTH WEST TERMINAL LTD. v. ACHTER LAND & CATTLE LTD,   affronta il caso in oggetto (v. qui la pagina ministeriale ove il link e qui il linbk diretto al testio) .

Secondo la corte, in base alle circostranze il pollice su , di fronte alla richeristga del venditore di dare conferma della propostra (“Please confirm flax contract”) , non signicava solo attestazione di suo ricevimento ma anche sua accettazione.

<<[36] I am satisfied on the balance of probabilities that Chris okayed or approved the contract just like he had done before except this time he used a 👍 emoji. In my opinion, when considering all of the circumstances that meant approval of the flax contract and not simply that he had received the contract and was going to think about it. In my view a reasonable bystander knowing all of the background would come to the objective understanding that the parties had reached consensus ad item – a meeting of the minds – just like they had done on numerous other occasions>>.

e poi:

<[40] Counsel for Achter remonstrates that allowing a simple 👍 emoji to signify identity and acceptance would open up the flood gates to allow all sorts of cases coming forward asking for interpretations as to what various different emojis mean – for example what does a 👊 emoji mean or a 🤝 emoji mean, etc. Counsel argues the courts will be inundated with all kinds of cases if this court finds that the 👍 emoji can take the place of a signature. This appears to be a sort of public policy argument. I agree that this case is novel (at least in Saskatchewan) but nevertheless this Court cannot (nor should it) attempt to stem the tide of technology and common usage – this appears to be the new reality in Canadian society and courts will have to be ready to meet the new challenges that may arise from the use of emojis and the like.
[41] I acknowledge the defendant relies on Can-Am Farms Ltd. v Parkland Pulse Grain Co. Ltd., 2004 SKQB 58. However that case is distinguishable on the facts. In that case the grain buyer was waiting to hear back from a seller – nothing had been agreed upon and there was no consensus as idem. There was no contract signed. Justice Krueger held it was incumbent on the grain buyer to inquire with the seller subsequent to the parties’ telephone call to see what was going on. Here the 👍 emoji was Chris’s response to an offered flax contract. This is substantially different in my opinion.
[42] For the above reasons I find that the parties entered into a binding legal contract under the unique circumstances of this case. Therefore this issue does not require a trial>>.

Bisogna infatti distinguere bene le due questioni: – se un “pollice su” possa costituire accettazione nei contratti non formali: e la risposta è positiva (certo dipendendo dal contesto); – quale fosse l’oggetto della volontà adesiva espressa tramite pollice su : conferma di ricevimento della proposta oppure accettazione della stessa.

(notizia dal Guardian ove anche il link)

L’ emoji I LOVE YOU per servizi finanziari non è distintivo

Il 2° board of appeal dell’EUIPO , 1 giugno 2023, Case R 2305/2022-2, Käselow Holding GmbH (qui la pag. web del fascicolo e qui il link diretto al pdf in inglese, traduz. automat. da orig. tedesco), conferma che l’emoji I LOVE YOU nell’ ASL american sign language non è distintivo per servizi finanziari

E’ irrilevante che di solito avvenga con mano destra.

<<22 In general, it should be pointed out that the main function of an emojis is to provide emotional references which are otherwise lacking in tilted entertainment. Emojis therefore function as a parallel language, which convey a nuanced meaning and make it  easier to express feelings. They are often connected with positive communication. As a rule, they are not perceived as an indication of origin.
23 This finding is also in line with the case-law, which states that it is sufficient for the finding of a lack of distinctive character if the sign exclusively conveys an abstract promotional statement and is primarily interpreted as an advertising slogan and not as an indication of the origin of the service (05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 29-30).
24 It also corresponds to the decision-making practice of the Board, according to which the average consumer is accustomed to a large number of pictograms such as emblems and emojis which represent emotions and are generally used in private communication to express generally positive feelings, such as joy, consent, enthusiasm or happiness. Such pictograms (including emojis) are perceived by the relevant public as a general advertising message or purely decorative elements that are devoid of any distinctive character (see, inter alia, 17/01/2018, R 1489/2017-1, DEVICE OF AN emoji WITH A SMILING FACE (fig.); § 24-26 and 34; 04/10/2013, R 788/2013-4, representation of a smiley, § 13; 16/10/2014, R 602/2014-1, LUBILATED:), § 16-17). The pictograms are often also devoid of distinctive character because they are simple geometric shapes, design elements customary in advertising, stylised instructions on the use of the product or the reproduction of the product itself (29/06/2017, R 2034/2016-4, REPRESENTATION OF ZWEI HÄNDEN (fig.), § 11; 21/03/2006, R 1243/2006-4, Biegsame Welle, § 8; see also 02/04/2020, R 2189/2019-4, REPRESENTATION OF A RED (fig.); 02/10/2017, R 570/2017-4, CIRCULAR FIGURE).
25 In connection with the services claimed, namely financial services (Class 36) and, inter alia, building cleaning (Class 37), the sign in question will therefore be perceived as a general advertising message, which means that customers will be particularly satisfied with the services offered under the sign and will think of them on account of their satisfaction with loved affection.
26 In connection with the services objected to, the consumer therefore merely infers from the sign claimed a positive connotation of a general nature, either in the sense of an attractive decoration, in the sense of a general laudatory statement and incitement to purchase. As a simple representation of a positive gesture, the sign does not contain anything that would enable the targeted consumer to assign the goods thus identified commercially.
27 In summary, it must therefore be stated that the sign is not capable of serving to the public concerned as an indication of the origin of the relevant goods>>.

(notizia e link dal blog del prof. Eric Goldman)

Esecuzione del contratto sociale secondo correttezza e buona fede

Trib. Roma n. 1370/2023 del 27.01.2023,  RG 6118/2018, rel. goggi (segnalata da giurisprudenzadelleimprese.it):

<<Se è vero, infatti, secondo quanto previsto dall’art. 1375 c.c., che il contratto sociale deve essere eseguito in buona fede e che, dunque, tutte le determinazioni e decisioni dei soci, assunte formalmente o informalmente durante lo svolgimento del rapporto associativo, debbono essere considerate come veri e propri atti di esecuzione e devono conseguentemente essere valutate nell’ottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale, dovendosi, dunque, ai fini che qui rilevano, considerare antigiuridico anche un atto che in concreto si presenti espressione dell’inosservanza dell’obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, occorre tuttavia che in concreto venga fornita la prova del pregiudizio patrimoniale effettivamente subito e della correlazione eziologica tra la condotta inadempiente del socio ed il danno al patrimonio sociale che viene ritenuto imputabile a tale condotta>>

Chiaro, conciso ed esatto. Il rapporto sociale è contrattuale e ad esso si applica la disciplina del contratto.

Poi sull’onere della prova:

<<Invero, dall’art. 2697 c.c. – che richiede all’attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell’estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all’ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l’onere di
provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass., 21 maggio 2019, n. 13685; Cass., 13 giugno 2006, n. 13674; Cass., 12 aprile 2006, n. 8615)>>.

Donazioni oppure adempimento di obbligo contributivo dovuto alla convivenza?

Cass. sez. II, Ord., 4 luglio 2023, n. 18814, rel. Scarpa :

<<al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all’obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall’adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.>>

La SC precisa ancbe <<5.2. Non sono soggette, peraltro, a collazione nè alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di persona convivente (nella specie, si assume, fatte dalla madre, morta a 98 anni, in favore della figlia con lei unica convivente nel corso di ventiquattro anni), ove non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, e cioè con la consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.
Sono, viceversa, soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte da un genitore ad un figlio, non operando al riguardo l’eccezione delineata per il coniuge dall’art. 738 c.c. (Cass. n. 2700 del 2019)>>.

(notizia e testo della sentenza da Ondif)