Incostituzionale il dovere di deposito di due copie fisiche dell’opera per il copyright usa

l’appello per il distr. of Columbia circuit 29 agosto 2023, No. 21-5203, Valancourt Books v. US copyright office, segnalato da molti e ad es. da  post MASTODON del prof. Lemley, afferma la incostituizionalità del dovere di depositare duplice copia fisica per violazione della disciplina degli espropri pubblici (cioè per assenza di indennizzo).

La disposizione è il § 407 del tit. 17 us code.

Notare che la corte differenzia il § 407 dal dovere di registrazione ex § 408 (che pur chiede due copie): al secondo seguono benefinici ben precisi (presunzione di titolarità e diritto di azione in giudizio contro violazioni dei diritto):
<<In that respect, the difference between Sections 407 and
408 is illuminating. Unlike with Section 407, authors receive
additional benefits if they deposit their works along with an
application and filing fee pursuant to Section 408, the statutory
provision governing copyright registration. See id. § 408.
Notably, registration is a precondition to bringing an
infringement action. Id. § 411(a). Registration can also
provide copyright owners with prima facie evidence of the
validity of their copyright, id. § 410(c), and access to additional
remedies if they prevail in an infringement suit, id. § 412>>.

Da noi v. gli artt. 103-106 l. aut.

La pretesa di indagini fiscali per la determinazione dell’assegno divorzile presuppone che l’istante abbia effettuato disclosure della propria situazione economica

Cass. sez. I, 22 agosto 2023 n. 24.995, rel. Amatore:

<<2.5 Invero, la Corte territoriale ha, infatti, escluso la fondatezza della domanda volta al riconoscimento dell’assegno divorziale avanzata dal M., evidenziando la mancata allegazione e prova da parte di quest’ultimo dei profili fattuali sottesi ai requisiti perequativi e compensativi del predetto assegno, secondo gli insegnamenti forniti dalla giurisprudenza di questa Corte negli arresti da ultimo citati.

2.6 Ne consegue che la predetta statuizione giudiziale circa la mancata dimostrazione in giudizio degli altri presupposti applicativi richiesti per il riconoscimento dell’invocato assegno divorziale (diversi rispetto al profilo dell’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex coniuge istante) – statuizione, come detto conforme, peraltro, ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte (per sopra ricordati) – toglie respiro anche all’ulteriore censura relativa alla mancata assunzione di indagine tributarie sui redditi e condizioni di vita degli ex coniugi, censura che si fondava proprio sulla necessità di acquisire informazioni sulla sperequazione reddituale e patrimoniali tra gli odierni contendenti.

2.7 Non essendo stata pertanto adeguatamente censurata da parte del ricorrente la ratio decidendi relativa alla dichiarata infondatezza dell’istanza istruttoria relativa agli accertamenti tributari, diventa superfluo esaminare le doglianze articolate in relazione alla prima ratio decidendi, come tale collegata all’affermata tardività nella presentazione di tale approfondimento istruttorio solo in grado di appello, in quanto anche il loro eventuale accoglimento non farebbe caducare la statuizione in merito all’affermata inutilità del richiesto mezzo istruttorio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).

2.8 Senza contare che, comunque, la L. 898 del 1970, art. 5, comma 9, non impone in alcun modo al Giudice l’obbligo di disporre indagini tramite la polizia tributaria, ma dispone più semplicemente che “In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”, scelta istruttoria che non può certo essere censurata in sede di legittimità, almeno nei termini proposti dal ricorrente, che, peraltro neanche aveva prodotto la richiesta documentazione fiscale né nella fase presidenziale celebrata innanzi al Tribunale di Ivrea né successivamente, come invece disposto nella successiva ordinanza 07.02.20. Ne consegue che la pretesa istruttoria, su cui si fondano le doglianze qui in esame, è destituita di fondamento logico, oltre che giuridico, in quanto non si può pretendere che il Giudice disponga d’ufficio approfondimenti tramite la polizia tributaria sulle condizioni economiche della controparte quando è la stessa parte interessata all’approfondimento a non avere adempiuto agli oneri di esibizione e di disclosure disposti dal Giudicante>>.

L’indicazione dei beneficiari di assicurazione sulla vita con la formula “gli eredi legittimi” include chi è tale per rappresentazione

Cass sez. III del 21/08/2023 n. 24.951 rel. Giaime Guizzi :

<<9.1.1. Gli stessi, infatti, vanno scrutinati in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Esse, muovendo dal presupposto secondo cui “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal comma 2 dell’art. 1920 c.c.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, hanno affermato che “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01).

Quale che sia, quindi, il “titolo” della chiamata all’eredità, vale a dire, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” (evenienza, quest’ultima, alla quale ha dato rilievo, non a caso, il citato arresto delle Sezioni Unite, rigettando, in particolare, il ricorso – incidentale – volto ad escludere gli eredi per rappresentazione), e’, per l’appunto, la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.

In simili casi, pertanto, “la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto”, sicché, “come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (come si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298, comma 2, c.c. e dall’art. 1101, comma 1, c.c.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (…), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura” (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).

Su tali basi, quindi, deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale di includere anche la D.B., erede per rappresentazione, tra i beneficiari delle due polizze assicurative, confermando la scelta di Cardif di operare una ripartizione degli indennizzi per otto (e non per sette) quote.

Ne’ osta a tale conclusione il rilievo che dagli atti del giudizio di legittimità non emerge se la dante causa della D.B. – ovvero, la madre della stessa (e nipote di M.C.), C.M. – fosse premorta alla M. prima o dopo la stipulazione delle polizze.

Come, infatti, chiarisce il già citato arresto delle Sezioni Unite, l’eventuale “premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione” (tale doveva considerarsi, rispetto a M.C., la nipote “ex sorore” della stessa, ovvero C.M.), comporta “non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412, comma 2, c.c.” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).

Per contro, nel diverso caso in cui la morte della C. abbia, addirittura, preceduto la stipulazione delle polizze, la D.B. avrebbe, comunque, diritto agli indennizzi, e ciò perché i discendenti della C. subentrerebbero – come nuovamente ricavabile dal citato arresto delle Sezioni Unite – “nel luogo e nel grado della loro ascendente”, sicché costoro sarebbero “da intendere essi stessi come “eredi”, tanto più agli effetti di cui all’art. 1920, comma 2, c.c., e cioè al fine di individuare i creditori della prestazione assicurativa” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.)>>.

Insegnamento esatto ma tutto sommato non particolarmente difficile da impartire

La sospensione dell’account Twitter è coperto dal safe habour ex § 230 CDA (con una notazione per il diritto UE)

Distr. Court of california 23 agosto 2023, Case No. 23-cv-00980-JSC., Zhang v. Twitter, rigetta la domanda dell’utente Twitter per presenza del safe harbor.

Regola ormai pacifica tanto che viene da cheidersi come possa uin avvocato consugliuare la lite (nel caso però Zhang aveva agito “representing himself”)

Qui segnalo solo la (fugace) illustazione del motivo per cui T. non è il fornitore delle informaizonie  e quindi ricorre il requisito di legge

<<Second, Plaintiff seeks to hold Twitter liable for decisions regarding “information provided by another information content provider”—that is, information he and the third-party user, rather than Twitter, provided. Plaintiff’s argument Twitter is itself “an information content provider” of the third-party account holder’s content within the meaning of Section 230(f)(3) is misplaced. (Dkt. No. 53 at 21-22.) Section 230(f)(3) defines “information content provider” as “any person or entity that is responsible, in whole or in part, for the creation or development of information provided through the Internet or any other interactive computer service.”

Plaintiff appears to argue Twitter’s placement of information in “social media feeds” renders it an information content provider.

Not so. “[P]roliferation and dissemination of content does not equal creation or development of content.” Kimzey v. Yelp! Inc., 836 F.3d 1263, 1271 (9th Cir. 2016); see also Fair Hous. Council of San Fernando Valley v. Roommates.Com, LLC, 521 F.3d 1157, 1174 (9th Cir. 2008) (finding Section 230 immunity applies where the interactive computer service provider “is not responsible, in whole or in part, for the development of th[e] content, which comes entirely from subscribers and is passively displayed by [the interactive computer service provider].”)>>.

Si veda la corrispondente disposizione del digital services act, art. 6 reg. ue 2022/2065, e le tante sentenze  emesse in Italia ex art. 16 e 17 d. lgs 70/2003.

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

l’azione di riduzione ha carattere individuale e non richiede il litisconsorzio (nè attivo nè passivo) tra tutti gli eredi

Cass. sez. II  21 giugno 2023, n. 17749, rel. Scarpa:

<<4.2. È consolidata l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario. Essa ha, infatti, carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima, sicché l’accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Nel giudizio conseguente all’esercizio dell’azione di riduzione, legittimato passivo è, pertanto, il solo titolare della posizione giuridica che l’attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione. Ove pure l’azione di riduzione si concluda con l’attribuzione di beni determinati al legittimario, essa vede, quindi, quale legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa dev’essere reintegrata, i quali sono, invece, legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione (Cass. n. 32197 del 2021; n. 15706 del 2020; n. 27770 del 2011; n. 27414 del 2005; n. 2174 del 1998; n. 2923 del 1900, in tema di scindibilità delle impugnazioni nella controversia promossa da più eredi legittimari per ottenere la riduzione di disposizioni lesive della loro quota di riserva; n. 99 del 1970, in tema di differenze tra azione di divisione e di riduzione ai fini dell’integrità del contraddittorio).
La sentenza n. 13429 del 2006 resa dalle Sezioni Unite chiarì, peraltro, che l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari>>.

Quando l’intervistatore diventa co-autore (occulto) della dichiarazione diffamatoria emessa dall’intervistato

Cass. sez 3 del 7 luglio 2023 n. 10.376, rel. Gianniti:

<<3.2. In altri termini, il giornalista (e, di riflesso, per quanto qui rileva, il direttore del giornale e l’editore), anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall’intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, ma è tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite (Sezioni Unite Penali n. 37140/2001).    Quando non ricorrono detti presupposti il giornalista (per il solo fatto che ha creato l’evento “intervista”, ma a maggior ragione se ha formulato, d’accordo o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di quest’ultimo) diviene indubbiamente o “dissimulato coautore” delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato ovvero “strumento consapevole” di diffamazione altrui>>.

Contraffazione musicale di Marvin Gaye da parte di Ed Sheeran ancora negata per improteggibilità della canzone azionata

Il 16 maggio 2023 giudice Stanton,  US district -southern dist. of NY, 18 Civ . 5839 (LLS ), STRUCTURED ASSET SALES , LLC v. Sheeran, Atlantic Recordings +altri,  nega la contraffazione di Let’s get it on di Marving Gaywe dsa parte di Thinking Out di Sheeran (v. link al testo dal sito del Tribunale).

Il ragionameto interessante sotto il profilo sostanziale è sub Analysis 2. Defendants’ Renewed Motion for Summary Judgment is Granted , p. 9 ss., e si concentra sulla proteggibilità di un insieme di due elementi singolarmenet non proteggibili:

<<SAS alleges that the combination of the chord progression
and the harmonic rhythm used in “Thinking Out Loud” is
substantially similar to that in “Let’s Get It On,” and thus
infringes the work. SAS acknowledges, and the Court concurs,
that the chord progression and harmonic rhythm, in isolation,
are not individually protected . The question then is whether two
common elements are numerous enough to make their combination
eligible for copyright protection .(…)This Court is not aware of any case upholding a selection and arrangement claim based on the combination of two
commonplace , unprotectable musical elements . Courts often
evaluate combinations of at least three common musical elements
and still find their selection and arrangement to be unoriginal.

(…) At some level , every work is the selection and arrangement
of unprotectable elements . Musical compositions chiefly adhere
to this template . All songs , after all , are made up of the
” limited number of notes and chords available to composers .”
Gaste v . Kaiserman , 863 F . 2d 1061 , 1068 (2d Cir. 1988) . Within
that limited number , there are even fewer ways to combine the
elements in a manner that is pleasing to the ears . That means a
songwriter only has finite options for playing a commonplace
chord progression . The options are so few that many combinations
have themselves become commonplace , especially in popular music .
If the selection and arrangement of unprotectable elements , in
their combination , is ” so commonplace that it has come to be
expected as a matter of course ,” then it lacks the “minimal
creative spark required by the Copyright Act and the
Constitution” to be original and thus protectable . Feist
Publications , Inc . v . Rural Tel . Serv . Co ., 499 U. S . 340 , 363
(1991) >> .

In conclusione, la canzone azionata non è proteggibile: <<The selection and arrangement of these two musical elements
in “Let’s Get It On” is now commonplace and thus their
combination is unprotectable. If their combination were
protected and not freely available to songwriters, the goal of
copyright law “[t]o promote the Progress of Science and useful
Arts” would be thwarted. U.S. Const. art. I§ 8. The Copyright
Act envisioned that there will be unprotectable elements-based
works “in which the selection, coordination, and arrangement are
not sufficiently original to trigger copyright protection.”
Feist Publications, Inc., 499 U.S. at 358.
As a matter of law , the combination of the chord
progression and harmonic rhythm in “Let ‘ s Get It On ” is too
commonplace to merit copyright protection>>.

Analogo esito pochji giorni prima per le stessi canzoni nella lite Townsend (erede di uno dei due coautori) v. Sheeran (testo però non reperito in rete)

I contitolari del bene promesso in vendita devono tutti partecipare al successivo rogito del definitivo

Affermazione esatta ma quasi ovvia di Cass. 29 agosto 2023 n. 25396, rel. Poletti, su ricorso contro una giuridicamente incredibile corte di appello romana: la quale , nonstante avesse stimato come un unicum il bene oggetto del preliminare, ne aveva fatto discendere la solidarietà (anzichè la collettività stante la indivisibilità) circa il dovere dei contitolari di prestare il consenso al definitivo.

<<Reiterati precedenti di questa Corte hanno coordinato il
principio della indivisibilità del bene con quello della negozialità
dell’adempimento del contratto preliminare, sancendo che “La
promessa di vendita di un bene in comunione è, di norma,
considerata dalle parti attinente al bene medesimo come
un unicum inscindibile e non come somma delle singole quote
che fano capo ai singoli comproprietari, di guisa che questi ultimi
– salvo che l’unico documento predisposto per il detto negozio
venga redatto in modo tale da farne risultare la volontà di
scomposizione in più contratti preliminari in base ai quali ognuno
dei comproprietari si impegna esclusivamente a vendere la
propria quota al promissario acquirente, con esclusione di forme
di collegamento negoziale o di previsione di condizioni idonee a
rimuovere la reciproca insensibilità dei contratti stessi
all’inadempimento di uno di essi – costituiscono un’unica parte
complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in
un’unica volontà negoziale. Ne consegue che, quando una di tali
dichiarazioni manchi (o sia invalida), non si forma (o si forma
invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto
preliminare, escludendosi, pertanto, in toto la possibilità del
promissario acquirente di ottenere la sentenza costitutiva di cui
all’art. 2932 cod. civ. nei confronti dei soli comproprietari
promittenti, sull’assunto di una mera inefficacia del contratto
stesso rispetto a quelli rimasti estranei” (Cass. S.U. n.
7481/1993; Cass. S.U. n. 239/1999.

E ancora: “in tema di promessa di vendita di un bene immobile
indiviso, appartenente a più comproprietari, allorché nell’unico
documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei
comproprietari di stipulare più contratti preliminari relativi
esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno di essi è
titolare, le dichiarazioni dei promittenti venditori, che
costituiscono un’unica parte complessa, danno luogo a un’unica
volontà negoziale, sicché sono parti necessarie del giudizio ex
art. 2932 cod. civ. tutti coloro che, concorrendo a formare la
volontà negoziale della parte promittente,si sono obbligati a
prestare il consenso necessario per il trasferimento del bene
considerato come un unicum inscindibile e nei cui confronti deve
spiegare effetto la sentenza costitutiva” (Cass. n. 6162/2006; e
cfr. Cass. n. 1866/2015 per l’affermazione che nel caso di
preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà
indivisa le singole manifestazioni di volontà provenienti da
ciascuno dei comproprietari sono prive di una specifica
autonomia e destinate a fondersi in un’unica manifestazione
negoziale)>>

Poi la SC aggiunge di suo:

<<Se è vero che l’obbligazione di trasferire la proprietà di un
immobile oggetto di comunione, considerato come unicum
inscindibile, con la pattuizione di un solo prezzo, dà luogo
all’indivisibilità dell’obbligazione, è altrettanto vero che da tale
affermazione non possono derivare le conseguenze che ne ha
tratto il giudice di seconde cure, ossia l’irrilevanza della
mancanza di partecipazione di un coerede all’atto, stante la
natura obbligatoria del preliminare e l’estensione al suo
adempimento, tramite l’esecuzione dell’obbligo a contrarre,
della disciplina delle obbligazioni solidali.

La prestazione di trasferire la proprietà di un bene in
comproprietà non è stata infatti considerata avente natura
solidale ma collettiva, “non potendo operare il principio stabilito
dall’articolo 1292 c.c., secondo cui ciascuno degli obbligati in solido
puo’ adempiere per l’intero e l’adempimento dell’uno libera gli altri,
atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso
relativo alla propria quota e non quello concernente le quote
spettanti agli altri” (Cass. n. 2613/2021).
Diversamente dai corollari desunti dal giudice di appello, la
domanda di adempimento deve essere rivolta nei confronti di tutti
i promittenti venditori (in aggiunta alle decisioni già citate cfr. Cass.
n. 1050/1999), determinando un litiscorsorzio necessario, che si
genera nei confronti di tutti gli eredi anche quando, promosso il
giudizio ex art. 2932 cod. civ. per l’esecuzione specifica
dell’obbligo a contrarre, sopravvenga il decesso di uno dei
promittenti venditori, trattandosi di cause inscindibili (Cass. n.
8225/2011).
Ad ulteriore comprova delle linea interpretativa che nel caso
de quo avrebbe dovuto adottare la Corte distrettuale si possono
ricordare le decisioni che hanno preso specificamente in
considerazione il caso – come quello in esame – di apertura della
successione dopo la stipulazione del preliminare: “Deceduto il
promittente-venditore e apertasi – secondo la disciplina degli artt
566 e 581 cod civ (nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975
n. 151) – la successione legittima nei confronti del medesimo in
favore dell’unica figlia e del coniuge, la domanda di esecuzione
specifica del preliminare, tendendo al conseguimento della piena
proprieta del bene oggetto del contratto, deve essere proposta,
affinche la relativa sentenza sia utiliter data, non solo nei
confronti della figlia del de cuius, di tale bene divenuta piena proprietaria per la meta e nuda proprietaria per l’altra, ma anche
nei confronti del coniuge superstite, divenutone usufruttuario
dell’altra metà” (Cass. n. 1320/1980; e v. Cass. n. 2969/1967).
I precedenti invocati nella sentenza impugnata, molto risalenti
nel tempo, non attengono allo specifico caso di specie o risultano
superati dagli indirizzi interpretativi di cui si è dato conto>>

(link dal Sole 24 Ore)

Trib. Venezia sulla closest prior art per determinare l’attività inventiva dell’invenzione brevettanda

Trib. Venezia 7 novembre 2022, sent. n° 1873/2022, RG 11305/2018, rel. Boccuni,  JP STEEL PLANTECH c. Danieli spa (notizia e testo da giurisprudenzadelleimprese.it):

Premessa:

<<L’art. 48 D.Lgs. n. 30/2005, nel regolare il requisito di brevettabilità dell’attività inventiva, prescrive che l’invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica, di modo che il brevetto deve considerarsi nullo ove l’invenzione sia in modo evidente ricompresa nello stato della tecnica noto, secondo il parametro di valutazione proprio del tecnico del ramo.   In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l’inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto. Inoltre, lo stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio sulla attività inventiva è quello definito dai commi 1 e 2 dell’art. 46 D.Lgs. n. 30/2005, comprendendosi le conoscenze dello stato della tecnica inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini da selezionare, tuttavia, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell’invenzione brevettata>>.

Andando poi al punto:

<<Al fine di giudicare l’altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del problem solution approach richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall’arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo: se il problema tecnico spinge l’esperto a cercare la sua soluzione in un altro settore, lo specialista di detto settore è la persona qualificata a risolvere il problema, chiarendosi così che, se lo stato della tecnica non contenga suggerimenti nel senso di guardare a diversi campi, rispetto a quello in cui il problema tecnico si è posto per trovare la soluzione, il riferimento allo specialista di quel campo ed alle sue conoscenze come base di partenza per il giudizio di non evidenza, sarebbe frutto di una analisi a posteriori che penalizzerebbe il titolare, in quanto non sarebbe stato ovvio per l’inventore attingere al sapere di un altro ramo.
Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico>>.

Istruzioni brevi su come non violare un format di programma teatrale

App. Milano n. 1668/2023 del 25.05.2023, RG 2392/2021, rel. Orsenigo,  si sofferma sulle ragioni per cui il format azionato non può ritenersi plagiato.

<<8.1.1.) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Premesso che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la comparazione tra i due spettacoli aventi ad oggetto la storia della realizzazione della Cappella Sistina va effettuata guardando alle somiglianze tra i mezzi espressivi impiegati, in quanto è questo il profilo che può conferire il carattere della creatività e della novità all’idea di narrare una vicenda storico-artistica (e non, dunque, l’idea di fondo), dall’analisi della Brochure del 2010 nella quale risulta fissato il progetto di opera “Il Giudizio Universale – A spectacular show” (in particolare, doc. 22 fasc. di parte appellante) e dello spettacolo “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel”, quale risulta visionabile nella sua versione integrale riversata su CD (doc. 11 fasc. parte appellata), emergono differenze sostanziali tra le due opere.
Anzitutto, il primo profilo di diversità deve rinvenirsi nella presenza di dialoghi e parti recitate: invero, dalla Brochure del 2010 emerge l’assenza di dialoghi o di interazioni verbali, in quanto gli unici artisti presenti in scena sono acrobati e ballerini che, quindi, non recitano, ma eseguono coreografie, mentre nello spettacolo “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel” i dialoghi costituiscono l’elemento chiave dell’opera. A ciò si aggiunge anche
un’evidente dissomiglianza tra i due spettacoli dal punto di vista delle modalità espressive e delle modalità di spettacolarizzazione: difatti, lo show abbozzato nella Brochure del 2010 risulta essere un evento spettacolare da realizzarsi con acrobazie e coreografie, alternate ad effetti speciali aerei e pirotecnici (come il muro d’acqua, il fuoco, i fuochi d’artificio, gli acrobati e gli stuntman; si veda, a tal proposito, doc. 22 pagg. 8, 9, 13 e 16 fasc. primo grado parte appellante) e che avrebbe dovuto svolgersi nelle piazze all’aperto con l’uso di “un impianto scenico avvolgente” (cfr. doc. 33, pag. 3, fasc. primo grado parte appellante), mentre, al contrario, il nucleo rappresentativo dello spettacolo “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel”, che si svolge su un palco di teatro tradizionale, è costituito principalmente da giochi di luce e da proiezioni statiche a 270º della Cappella Sistina, con le quali gli attori hanno una costante interazione.
Ancora, un ulteriore profilo di differenziazione tra le due opere si individua nell’elemento spettacolare: dalla Brochure del 2010 emerge, infatti, che la finalità dello spettacolo è quello di intrattenere il pubblico, mentre la rappresentazione “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel” ha il precipuo scopo educativo, in quanto fondata sulla puntuale ricostruzione di una vicenda storica illustrata tramite immagini e dialoghi.
Da tali considerazioni, che evidenziano differenze sostanziali tra i due spettacoli, risultano condivisibili le valutazioni del Tribunale di Milano, che ha ritenuto impossibile ravvisare profili di sovrapponibilità quanto alle modalità rappresentative degli stessi>>.