Trib. Bologna n. 1633/2023 del 4 agosto 2023, RG 21527/2019, rel. Romagnoli, CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO c. SAPORI DELLE VACCHE ROSSE S.R.L., affronta un ineressante caso di allegata violazione di DOP e di marchio collettivo circa il segno “parmigiano reggiano”.
Accoglie per lo più la domanda del Consorzio.
Come sempre nei casi di DOP, il problema è capire quando ricorra le evocatività, dato il tenore del reg. UE 1151/2012 art. 13.
La sitnesi dell’accertamento è qui:
<<In definitiva, risultano accertate nelle condotte descritte più evocazioni illecite della DOP PARMIGIANO REGGIANO, vuoi direttamente afferenti la denominazione protetta (l’uso dell’aggettivo “reggiana”) vuoi afferenti indirettamente la denominazione stessa, per associazione concettuale di determinate caratteristiche esteriori del prodotto a caratterizzazioni tipiche e individualizzanti della DOP (la marchiatura con lo stesso posizionamento e aspetto grafico della DOP sullo scalzo della forma); emerge inoltre una importante condotta illecita di agganciamento alla notorietà e importanza della DOP PARMIGIANO REGGIANO, mediante palese imitazione del Parmigiano Reggiano Vacche Rosse che parte convenuta produceva e commercializzava già prima della produzione e messa in commercio del formaggio contestato, con potenziale danno derivante dallo sfruttamento indebito della reputazione della DOP, della cui protezione gode pure il Parmigiano Reggiano di tale tipologia>>.
Pregevolmente la sentenza contiene dettagliate riproduzioni grafiche e fotografiche che rendono comprensibile l’iter logico motivatorio. Un plauso al giudice: così dovrebbero fare tutti i suoi colleghi nelle decisioni di proprieà itnellettuale (e forse non solo in esse).