Così Cass. 24.686 del 16 agosto 2023, sez. 3, rel. Cirillo, su ricorso ex art. 44 tu immigrazione d lgs 286 – 1998 e art. 2 d lgs 215 del 2003 (parità di trattamento).
<<Ne consegue che appare del tutto conforme a diritto la decisione impugnata anche là dove, leggendo il riferimento al termine «clandestini» nello specifico e più ampio contesto nel quale era stato utilizzato, ha ritenuto di individuare in tale uso un comportamento discriminatorio, in quanto volto a creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo nei confronti dei 32 richiedenti asilo.
Si tratta, cioè, di una discriminazione indiretta determinata da ragioni di razza e di origine etnica. E tanto va affermato a prescindere dalla concreta possibilità di qualificare la fattispecie in esame in termini di discriminazione diretta, alla luce di quanto la Corte di giustizia UE ha ripetutamente chiarito sostenendo che, laddove una condotta svantaggiosa sia fondata (anche, ma non solo) su stereotipi o pregiudizi connessi al fattore protetto, come nel caso in esame, ci si trovi al cospetto di una discriminazione diretta (sentenza 16 luglio 2015, Chez, C-83/14, § 82)>>, p. 27.