Cass. sez. I, 22 agosto 2023 n. 24.995, rel. Amatore:
<<2.5 Invero, la Corte territoriale ha, infatti, escluso la fondatezza della domanda volta al riconoscimento dell’assegno divorziale avanzata dal M., evidenziando la mancata allegazione e prova da parte di quest’ultimo dei profili fattuali sottesi ai requisiti perequativi e compensativi del predetto assegno, secondo gli insegnamenti forniti dalla giurisprudenza di questa Corte negli arresti da ultimo citati.
2.6 Ne consegue che la predetta statuizione giudiziale circa la mancata dimostrazione in giudizio degli altri presupposti applicativi richiesti per il riconoscimento dell’invocato assegno divorziale (diversi rispetto al profilo dell’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex coniuge istante) – statuizione, come detto conforme, peraltro, ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte (per sopra ricordati) – toglie respiro anche all’ulteriore censura relativa alla mancata assunzione di indagine tributarie sui redditi e condizioni di vita degli ex coniugi, censura che si fondava proprio sulla necessità di acquisire informazioni sulla sperequazione reddituale e patrimoniali tra gli odierni contendenti.
2.7 Non essendo stata pertanto adeguatamente censurata da parte del ricorrente la ratio decidendi relativa alla dichiarata infondatezza dell’istanza istruttoria relativa agli accertamenti tributari, diventa superfluo esaminare le doglianze articolate in relazione alla prima ratio decidendi, come tale collegata all’affermata tardività nella presentazione di tale approfondimento istruttorio solo in grado di appello, in quanto anche il loro eventuale accoglimento non farebbe caducare la statuizione in merito all’affermata inutilità del richiesto mezzo istruttorio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).
2.8 Senza contare che, comunque, la L. 898 del 1970, art. 5, comma 9, non impone in alcun modo al Giudice l’obbligo di disporre indagini tramite la polizia tributaria, ma dispone più semplicemente che “In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”, scelta istruttoria che non può certo essere censurata in sede di legittimità, almeno nei termini proposti dal ricorrente, che, peraltro neanche aveva prodotto la richiesta documentazione fiscale né nella fase presidenziale celebrata innanzi al Tribunale di Ivrea né successivamente, come invece disposto nella successiva ordinanza 07.02.20. Ne consegue che la pretesa istruttoria, su cui si fondano le doglianze qui in esame, è destituita di fondamento logico, oltre che giuridico, in quanto non si può pretendere che il Giudice disponga d’ufficio approfondimenti tramite la polizia tributaria sulle condizioni economiche della controparte quando è la stessa parte interessata all’approfondimento a non avere adempiuto agli oneri di esibizione e di disclosure disposti dal Giudicante>>.