Cass. sez 3 del 7 luglio 2023 n. 10.376, rel. Gianniti:
<<3.2. In altri termini, il giornalista (e, di riflesso, per quanto qui rileva, il direttore del giornale e l’editore), anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall’intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, ma è tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite (Sezioni Unite Penali n. 37140/2001). Quando non ricorrono detti presupposti il giornalista (per il solo fatto che ha creato l’evento “intervista”, ma a maggior ragione se ha formulato, d’accordo o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di quest’ultimo) diviene indubbiamente o “dissimulato coautore” delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato ovvero “strumento consapevole” di diffamazione altrui>>.