Alina Trapova su Linkedin segnala Cass. sez. 1 del 16 gennaio 2023 n. 1.107, rel. Scotti.
La quale ad es. dice che <<la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (Sez. 1, n. 10300 del 29.5.2020; Sez. 1, n. 13524 del 13.6.2014; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005)>>.
Però i due cocnetti sono in realtà uno solo: la creatività (art. 6 l. aut).
Si può semmai discutere della <<novità>>, però non menzionata però dallla legge.
Il punto intressante sarebbe stato quello dell’immagine non tutelabile perchè creata col software (in che misura e modo?). Però la SC rigetta perchè non esaminato nella fase di merito.