App. Milano n. 2597/2023 del 5 settembre 2023, Rg 3103/2021, rel. Orsenigo, conferma il rigetto delle domande di Sony pur correggendo (giustamente) la motivaizone.
Sony , produttore fonografico ex art. 72 l. aut., lamentava l’illegititmo rifuto di autorizzare ( o direttamente o tramito mandato a Siae) la distribuzione on line e la sincronizzazione.
Ma o queste erano prevista nei contratti alla base della realizzazione dei dischi oppure no. Nel secondo caso non c’è modo per riconoscere a Sony diritti che non ha ; nè può lametnarsi di revoca del mandato a SIae, che è liberissimo in capo al’autore o ai suoi eredi o aventi casua. Nel primo caso allora Sony avrebbe potuto procedere e poi resistere ad eventuali domande degli eredi Battisti.
Il vero punto allora è se i contratti iniziali (quando le facoltà desiderate da Sony tecnocologicamente non esistevano) potevano essere interpretati evolutivamente: nel senso di far rientarre nelle facolà acquisite da Sony pure quelle che tecnologcamente avrebbeero potuto venir eventualmente scoperte in futuro.
La risposta positiva è difficile, parrebbe: ma sarebbe stato bene riproatare in setnenza uil testo eatto dei poatti pertinenti.
Giustamente rigettata la (incomprensibile) domanda di danno basata su contatto sociale tra Battisti e le case editrici musicali (il contratto per la produzione del dischi era stato sottoscritto da Battisti personalmente): non c’era alcun affidamento di Sony da tutelare in essi.
Palese infondatezza pure nella domanda verso gli amministratori delle due società ex art. 2476 c. 6 (ora c. 7) c.c. come danno diretto al terzi