Sulla sempre poco lineare disciplina in oggetto si v. Cass. sez. III n. 26.091 del 7 settembre 2023, rel. Ambrosi:
Contesto fattual-processuale:
<<Tanto richiamato, la decisione di appello, nel riformare integralmente la decisione di prime cure, ha imposto alla paziente un onere probatorio sul nesso causale, nel caso di specie, che si pone al di fuori dei confini tracciati dai principi sopra richiamati, anche alla luce delle precisazioni in tema di prova del nesso eziologico poc’anzi ricordate, soprattutto, a fronte di una serie di circostanze emerse dall’istruttoria compiuta, quali, nella specie:
– la mancanza di documentazione sanitaria, (della cui produzione era onerata la A.S.P.) in ordine al peculiare procedimento di conservazione del sangue c.d. a “circuito chiuso”, soltanto dedotto dall’Azienda ma non prodotto in atti, – circostanza che, in prime cure, difatti, non era stata presa in considerazione dal C.T.U. -, e sulla quale, viceversa, la CTU rinnovata in appello aveva espresso considerazioni di tipo generale, ipotizzando, altrettanto astrattamente, e senza alcun riferimento al caso concreto, “l’impossibilità” del contagio soltanto nella ipotesi in cui tale procedura fosse correlata a condizioni astratte di normalità; – il protrarsi di tale omissione, benché il Giudice di prime cure avesse (correttamente) ordinato all’Ente, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi, di produrre in giudizio la predetta documentazione;
– la carenza di prova (gravante sulla struttura) del rispetto, nel caso concreto, di tutte le procedure indicate dalla CTU (sul punto, in tema di infezioni nosocomiali, cfr. Sez. 3, 03/03/2023 n. 6386, precedente con cui, da ultimo, è stata affermata la necessità che la prova del rispetto di tutte le procedure necessarie a prevenire tali infezioni sia offerta non in astratto, attraverso la produzione dei protocolli da seguire, ma in concreto e con riferimento al singolo intervento sanitario In particolare, si legge in motivazione che, “in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato, nel caso di specie, tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse (sempre in motivazione, sono esemplificativamente elencate una serie di misure e procedure idonee a fornire detta prova liberatoria).
– il fatto che in occasione del ricovero, la paziente era, sì affetta da una generica sofferenza epatica, ma non anche (ed è certo) da epatite, come accertato anche dallo stesso CTU in appello, senza che, sul punto, la prova positiva sulla esistenza della infezione epatica al momento del ricovero fosse stata fornita dalla struttura sanitaria onde contrastare la presunzione semplice di contrazione dell’infezione all’esito dell’avvenuta trasfusione (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata, in motivazione)>>.
Errore della corte:
<<5.3. Nello specifico, la Corte d’appello ha violato i criteri di riparto dell’onere probatorio dettati dai precedenti richiamati allorquando ha, erroneamente, onerato la danneggiata, odierna ricorrente, di dimostrare l’assenza di una malattia epatica al momento del ricovero, senza poi valutare nel complesso gli elementi specifici addotti dalla stessa paziente ai fini di ritenere, presuntivamente, provato il nesso causale tra la condotta della danneggiante e l’evento di cui domandava il risarcimento. Risulta, difatti accertato (e riportato nell’illustrazione dei motivi di ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) che la paziente aveva dedotto:
– di non avere fattori di rischio specifici che potessero aver scatenato l’epatite;
– che la patologia era stata accertata ad un anno di distanza dalla trasfusione;
– che era restata del tutto ignota la causa alternativa.
Sul punto, la Corte di merito ha invero concluso in modo insanabilmente perplesso, asserendo che “non era possibile affermare la pregressa esistenza dell’infezione, ma neppure era possibile escluderla (…)” (pag. 9 della sentenza impugnata, in motivazione), in tal modo violando i principi posti a presidio dell’accertamento del nesso causale, alla luce del criterio “del più probabile che non”, ponendo a confronto le due ipotesi, positiva e negativa, in ordine alla sua sussistenza, senza spiegare in alcun modo perché una ipotetica causa ignota dovesse prevalere, nel giudizio probabilistico, sulla contraria ipotesi positiva, benché assistita da solidi argomenti presuntivi.
inoltre, la Corte di merito, sebbene abbia dato atto delle omissioni e lacune, che ha definito (con un irrilevante giudizio di tipo etico ai fini del decidere) “certamente non commendevoli” dell’Azienda sanitaria nella redazione e conservazione della documentazione prevista dalla normativa di settore, tuttavia ha inteso considerare detta carenza solo in relazione all’assolvimento dell’onere del debitore di fornire la prova liberatoria, tornando a sottolineare che la creditrice non aveva fornito la prova del nesso causale, quale presupposto imprescindibile per l’insorgenza dell’onere del debitore di provare l’esatto adempimento o l’impossibilità dello stesso (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata, in motivazione).
Osserva in conclusione il Collegio che le medesime argomentazioni della sentenza impugnata, addossando arbitrariamente in capo alla danneggiata, per un verso, l’onere di dimostrare che al momento della trasfusione non fosse affetta dall’infezione di cui ha preteso il risarcimento (cfr. Cass. Sez. 3 24/09/2015 n. 18895), e dall’altro, disinteressandosi di accertare se la condotta della A.S.P. nelle procedure di acquisizione e perfusione del plasma fosse stata o meno, nel caso concreto, conforme alla normativa di settore, pur avendone stigmatizzato la condotta sia nella tenuta e conservazione della documentazione sia nella accertata carenza di ogni allegazione al riguardo, contravvengono, come poc’anzi evidenziato, ai criteri funzionali di accertamento probatorio del nesso causale (funditus, cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 22/04/2021 n. 10592).>>.
Principi di diritto (importanti assai a livello pratico):
“In tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della struttura sanitaria dimostrare che, al momento della trasfusione, il paziente fosse già affetto dall’infezione di cui domanda il risarcimento;
“In tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della struttura sanitaria allegare e dimostrare di avere rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma”.